
Con l’Ordinanza n. 22476 del 16 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che per gli accertamenti fiscali basati sulle risultanze degli accertamenti eseguiti dagli ispettori del lavoro, in relazione alla corresponsione di emolumenti in “nero”, non è sufficiente l’allegazione dei verbali ispettivi, ma occorre allegare anche gli atti su cui fonda la contestazione
IL CASO
La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio ha contestato alla società violazioni riguardanti ritenute IRPEF non operate su maggiori contribuzioni corrisposte “in nero” ad operai dipendenti.
L’avviso di accertamento (fiscale) si fonda sulle risultanze dei verbali di accertamento degli enti previdenziali, con i quali i funzionari dell’Inps avevano contestato una quantità di lavoro straordinario effettuato da taluni operai e retribuito in nero, rilevato da documentazione identificata come “rapportini giornalieri” presente su un cantiere esterno.
I giudici tributari hanno confermato la legittimità dell’avviso di accertamento, ritenendo la contestazione validamente supportata dal valore probatorio dei verbali dell’Inps.
La Corte di Cassazione, invece, su ricorso della società ha disposto la cassazione della decisione con rinvio, in ordine alla mancata allegazione degli atti di prova della contestazione (cd. rapportini giornalieri o fogli presenze dei lavoratori).
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha osservato preliminarmente che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del Lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza e da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Nel caso in esame, l’accertamento fiscale ha origine nell’accertamento da parte di funzionari INPS di quantità di lavoro straordinario retribuite in nero che taluni operai della società avrebbero effettuato presso un cantiere esterno, prevalentemente nelle giornate di sabato e domenica. Tale circostanza però non risulta oggetto di verifica diretta, ma sarebbe stata desunta da documentazione identificata come “rapportini giornalieri” (sostanzialmente fogli di presenza), rinvenuta sul cantiere.
Secondo la Corte Suprema, essa può certamente contribuire a formare il libero convincimento del giudice, conferendo valore probatorio a verbali redatti dai funzionari INPS, purché le fonti, sui quali detti verbali si basino, risultino regolarmente acquisite, nel contraddittorio tra le parti, al processo relativo all’accertamento fiscale che muova dagli anzidetti verbali.
Proprio su tale aspetto si fonda l’eccezione della società che ha portato alla cassazione della decisione dei giudici tributari, con rinvio ad altro giudice per un accertamento di fatto riguardo alle modalità di acquisizione e/o di notifica dei “rapportini”, affinché possano integrare, in uno ai verbali ispettivi degli enti previdenziali che ad essi si riferiscono, la prova delle contestate violazioni poste a base dell’accertamento fiscale.
La Corte di Cassazione ha rilevato l’errore dei giudici tributari laddove abbiano posto a fondamento della decisione documenti inesistenti agli atti, valorizzando come prova i verbali ispettivi, sebbene gli stessi non avessero in allegato i documenti (c.d. “rapportini giornalieri” di presenza, distinti per giornata di sabato, feriali e domenica), che avrebbero dovuto costituire la prova cardine a base dell’accertamento.