Accesso al Superbonus da parte di persona fisica non residente

Con diverse risposte ad interpelli, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di accesso al Superbonus da parte di persone fisiche non residenti in relazione ad interventi agevolabili (interventi di ristrutturazione o di miglioramento dell’efficienza energetica) su immobili situati un Italia. Fermo restando il possesso degli altri requisiti, la titolarità del reddito fondiario connesso agli stessi immobili oggetto di intervento consente di accedere al beneficio, e in mancanza di un imposta lorda sulla quale operare la detrazione è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura (Risposte nn. 596, 597, 601 e 602 del 17 dicembre 2020).


 


Il cd. “Decreto Rilancio” (art. 119 del D.L. n. 34 del 2020) disciplina la detrazione del 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali (cd. Superbonus).
gli interventi devono essere realizzati:
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).


Con specifico riferimento alla possibilità di accedere al cd. Superbonus da parte di soggetti fiscalmente non residenti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il beneficio riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.
In linea generale trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).
Tali soggetti, tuttavia, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, possono optare alternativamente per:
– la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione;
– un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. “sconto in fattura”).


Restano esclusi dall’accesso al Superbonus, in ogni caso, i soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Nel caso di persona fisica non residente, il possesso dell’immobile in Italia oggetto degli interventi agevolati, con la conseguente titolarità del relativo reddito fondiario, consente alla stessa di accedere al Superbonus, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste.
In mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, sarà possibile optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative (cessione del credito d’imposta o sconto in fattura).

I CASI ESAMINATI

A) Risposta 17 dicembre 2020, n. 596

L’Istante dichiara di essere cittadina italiana residente all’estero e di voler acquistare in Italia assieme a suo marito, cittadino italiano ivi residente, una casa sulla quale intende effettuare lavori di ristrutturazione. Ciò posto, chiede se nel caso prospettato possa accedere alla detrazione cd. Superbonus (art. 119 del D.L. n. 34 del 2020).

B) Risposta 17 dicembre 2020, n. 597

L’Istante dichiara di essere cittadino italiano residente all’estero, proprietario di un appartamento in Italia. Chiede se, in relazione agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica che intende eseguire sul predetto appartamento, possa accedere alla detrazione cd. Superbonus (art. 119 del D.L. n. 34 del 2020) e se possa optare per la cessione di tale beneficio ai fornitori di tali beni tramite sconto in fattura (art. 121 del D.L. n. 34 del 2020).

C) Risposta 17 dicembre 2020, n. 601

L’Istante persona fisica residente all’estero, dichiara di essere proprietario in Italia esclusivamente di una abitazione sulla quale intende effettuare alcuni lavori ammessi alla agevolazione cd. Superbonus (art. 119 del D.L. n. 34 del 2020). Ciò posto, chiede se, in qualità di non residente, possa optare la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante (art. 121 del D.L. n. 34 del 2020), sebbene sia titolare solo del reddito relativo all’immobile su cui si effettueranno gli interventi agevolabili.

D) Risposta 17 dicembre 2020, n. 602

L’Istante dichiara di essere una cittadina italiana, iscritta all’AIRE da 16 anni e fiscalmente residente in Svizzera e di essere proprietaria unica di un immobile unifamiliare registrato al catasto, per il quale paga regolarmente le tasse in Italia, che intende ristrutturare per renderla comoda ed efficiente, mediante l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. Ciò posto, l’Istante chiede se nel caso prospettato possa accedere al cd. Superbonus (art. 119 del D.L. n. 34 del 2020) e se possa optare per la cessione del credito d’imposta ad un istituto finanziario (art. 121 del D.L. n. 34 del 2020).