Acquisti soggettivamente inesistenti: Iva detraibile con prova di inconsapevolezza

Ai fini della detrazione dell’IVA su acquisti che l’Ufficio contesti soggettivamente inesistenti, e collegati alla partecipazione ad una frode fiscale, è necessario fornire la prova di buona fede e l’inconsapevolezza della falsità delle fatture. Tale onere di prova non è deducibile dalle risultanze del procedimento penale che escludano il dolo. (Corte di Cassazione – Ordinanza 11 novembre 2020, n. 25426).

La controversia oggetto d’esame riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio ha contestato l’utilizzo di fatture fittizie per operazioni inesistenti (soggettivamente false), e di conseguenza il recupero a tassazione dei relativi costi, nonché l’indetribilità dell’IVA.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso della società osservando che la stessa avesse operato con soggetti realmente esistenti, i quali avevano avviato a loro volta rapporti con soggetti privi di organizzazione aziendale (cartiere); la prova di consapevolezza della società di partecipare ad una frode fiscale doveva ritenersi vinta dalle risultanze in sede penale di esclusione del dolo.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione dei giudici tributari affermando che, a fronte della prova da parte dell’Ufficio di una partecipazione alla frode, il contribuente ha l’onere di provare non solo la propria estraneità, ma anche l’inconsapevolezza della falsità delle fatture, essendo posto a carico del cessionario un obbligo di diligenza specifico sia nella scelta del fornitore, sia in relazione ai requisiti del cedente.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, accogliendo la tesi dell’Agenzia delle Entrate.
La Corte Suprema ha affermato che in tema di IVA, il principio di neutralità dell’imposizione comporta che l’Amministrazione finanziaria, ove contesti che siano state poste a fondamento della detrazione della relativa imposta operazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, la ricorrenza di elementi oggettivi dai quali emerga che il contribuente, nel momento in cui acquistò il bene o il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva evaso l’imposta o partecipato ad una frode. Spetta, pertanto, al destinatario della fattura emessa per un’operazione inesistente, ai fini della detrazione dell’imposta, la prova della propria buona fede nel caso in cui dimostri di avere adempiuto a tutti gli obblighi formali e di diligenza richiesti a un operatore del settore e di essere stato nell’oggettiva impossibilità di conoscere l’eventuale frode.
Dunque, precisa la Suprema Corte, non può ritenersi conforme ai principi normativi la soluzione che ancori la prova contraria del contribuente alla mera inconsapevolezza soggettiva, ricavata dal giudizio penale di esclusione del dolo, anziché all’accertamento dell’esistenza di oggettivi parametri cui fare riferimento per desumere l’onere di diligenza di un accorto operatore commerciale.