Agenzia delle Entrate e GdF insieme per il monitoraggio fiscale

Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza danno attuazione alla loro collaborazione nella lotta ai fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, disponendo le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 21 luglio 2020).

Al fine di contrastare i fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, l’articolo 2 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, modificato dall’art. 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, riconosce al Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate e ai Reparti Speciali della Guardia di Finanza la possibilità di richiedere agli intermediari e agli altri operatori finanziari le informazioni relative alle operazioni finanziarie da e verso l’estero di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche per masse di contribuenti e agli operatori tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, l’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti a esse collegati.
Il provvedimento congiunto del 21 luglio 2020, che sostituisce il precedente del 2014, disciplina, tra l’altro, le modalità tecniche di trasmissione e ricezione delle richieste e delle relative risposte.
Sono destinatari delle richieste di informazioni:
1. gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d) e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le operazioni intercorse con l’estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;
2. i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, l’identità dei titolari effettivi.
I soggetti destinatari delle richieste di informazioni di cui sopra sono tenuti alla comunicazione all’Anagrafe Tributaria dell’indirizzo di posta elettronica certificata su  cui intendono ricevere la notifica delle richieste medesime. L’indirizzo PEC comunicato è iscritto nella sezione “REI monitoraggio” del Registro Elettronico degli Indirizzi (“REI”).
Con riferimento all’ambito soggettivo, le richieste di cui al punto 1 hanno ad oggetto le operazioni intercorse con l’estero eseguite per conto e a favore dei soggetti diversi da persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate, per i quali gli intermediari finanziari già forniscono le informazioni ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990.
Con riferimento all’ambito oggettivo, è stabilito che:
a) le richieste di informazioni, nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 3, comma 2, degli altri operatori finanziari indicati all’articolo 3, comma 3, lettera a) e d) e degli operatori non finanziari indicati all’articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, possono essere effettuate utilizzando la procedura già in uso per le indagini finanziarie (articolo 32, terzo comma, DPR n. 600/1973). Il ricorso all’utilizzo della predetta procedura telematica viene previsto anche nel rispetto di quanto disposto dall’art. 11 bis del decreto n. 201 del 2011, norma in cui appare evidente l’intenzione del legislatore di convogliare verso la stessa procedura telematica delle indagini finanziarie anche l’acquisizione di dati finanziari da parte di organismi istituzionali diversi da quelli presso cui la procedura è già in uso, anche in applicazione dei principi di semplificazione e di contenimento dei costi;
b) le richieste delle le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati alla precedente lett. a) sono effettuate tramite il sistema di PEC.
I termini per adempiere alle richieste, vengono diversificati a seconda della tipologia dei dati da trasmettere, tenuto conto anche delle diverse tempistiche di elaborazione dei dati.
Su istanza degli intermediari, i termini per le risposte possono essere prorogati, per giustificati motivi, per un periodo di venti giorni dal Capo Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, ovvero, dal Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza.
Relativamente al trattamento dei dati, valgono le stesse misure già stabilite per la procedura delle indagini finanziarie.
In particolare, le modalità di scambio informativo tra l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e gli operatori finanziari sono state già esaminate dal Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso parere favorevole.
Il provvedimento reca una specifica disposizione finale volta ad assicurare che la Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali presso la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate ed il Comando dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza pongano in essere ogni iniziativa utile a assicurare il necessario coordinamento relativamente alle attività oggetto del provvedimento in questione anche al fine di evitare duplicazioni.