Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate: indicazioni INPGI


Si forniscono indicazioni sull’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud, con riferimento al personale giornalistico.


L’esonero è riconosciuto, dal 1.10.2020 al 31.12.2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, qualora “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”. La concessione del beneficio contributivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863). Per sede di lavoro, infatti, si intende l’unità operativa presso cui sono occupati i giornalisti, pertanto, le aziende con sedi operative in più regioni potranno usufruire del beneficio per i soli giornalisti occupati nelle suddette aree territoriali svantaggiate
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l’assicurazione infortuni. Non è previsto un limite individuale di importo all’esonero, ne consegue che, il beneficio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile.
Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della applicazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di decontribuzione.
La misura agevolativa spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia in essere che instaurandi, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.
Il beneficio contributivo sarà richiesto direttamente nella procedura DASM. L’Istituto, entro il prossimo 12 novembre, rilascerà una versione aggiornata della procedura DASM, con le indicazioni per la fruizione del beneficio contributivo in questione.