Attività di intermediazione di lavoro, lecito l’esercizio delle singole cooperative consorziate


E’ lecito l’esercizio dell’attività di intermediazione di lavoro da parte delle singole cooperative consorziate, in forza dell’autorizzazione conferita al consorzio, laddove esse soddisfino il requisito riguardante la disponibilità di locali idonei all’uso e di adeguate competenze professionali, per titoli o specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali (Ispettorato nazionale del lavoro, nota 11 dicembre 2020, n. 1101)


Come noto, l’art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 276/2003, nell’elencare i requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo delle agenzie per il lavoro, individua, tra gli altri, la costituzione dell’agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative. Conseguentemente, l’autorizzazione in argomento costituisce un provvedimento amministrativo a destinatario individuato che abilita il soggetto istante allo svolgimento delle attività indicate.
Orbene, in ragione della autorizzazione conferita al consorzio, anche le società consorziate indicate nella richiesta di autorizzazione possono esercitare l’attività di intermediazione, subordinatamente al soddisfacimento dei requisiti logistici, patrimoniali e professionali previsti, che riguardano la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali (D.M. 10 aprile 2018).
Tale orientamento, peraltro, risulta in linea con quanto evidenziato dall’ANPAL (nota n. 7218 del 12 giugno 2018), secondo cui anche i consorziati possono regolarmente svolgere l’attività autorizzata alla stregua di sedi operative/filiali del Consorzio e previo utilizzo del marchio del Consorzio medesimo, senza che ciò determini necessariamente fattispecie vietate. A tal fine, ferma restando la necessità che il rapporto tra Consorzio e consorziati non si sostanzi nella presenza di soggetti giuridici o centri di imputazione di responsabilità del tutto distinti, ogni consorziato deve possedere, in qualità di filiale, i requisiti previsti dalla normativa circa le unità minime di personale “qualificato” richieste, nonché l’adeguatezza dei locali adibiti anche a sportello ai sensi della normativa di riferimento (D.M. 10 aprile 2018).
In ogni caso, l’eventuale successiva integrazione del consorzio con l’aggiunta di ulteriori consorziati, comporta invece la necessità di richiedere una ulteriore autorizzazione, ad integrazione di quella già rilasciata, al fine di consentire a quest’ultimi di esercitare anch’essi l’attività già autorizzata.