Nuove retribuzioni per il CCNL Emittenti televisive e radiofoniche



Dal mese di ottobre decorrono le nuove retribuzioni per le aziende private esercenti servizi radiotelevisivi multimediali con attività di edizione e messa in onda, produzioni e commercializzazioni dei programmi.


 


Il CCNL ha previsto varie traches di aumenti retributivi, di cui l’ultima a decorrere dal corrente mese di ottobre.
Queste, pertanto, le nuove retribuzioni


SETTORE TELEVISIVO MULTIMEDIALE
















































Livelli

Parametri

Aumento dall’1/10/2020

Minimo dall’1/10/2020

253 47,10 1.851,74
232 43,19 1.698,04
214 39,84 1.566,30
204 37,98 1.493,11
188 35,00 1.376,00
158 29,41 1.156,43
132 24,57 966,13
116 21,60 849,02
100 18,62 731,91


 


SETTORE RADIOFONICO

































Livelli

Parametri

Aumento dall’1/10/2020

Minimo dall’1/10/2020

225 38,85 1361,96
202 34,88 1.221,55
166 28,66 1.005,07
141,9 24,50 858,20
119,7 20,67 724,58
100 17,27 605,54


 

Solidarietà negli appalti ed esclusiva responsabilità per sanzioni civili, in capo all’inadempiente


L’articolo 21 del D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012, laddove esclude che l’obbligo del committente di versare i contributi in via di solidarietà si estenda anche alle sanzioni civili, non è norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva (Corte di Cassazione, ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22395)


Una Corte di appello territoriale, confermando la sentenza di primo grado, nel giudizio di accertamento negativo di un debito contributivo all’esito di diffida seguita a un verbale di accertamento Inps, aveva ritenuto la Società X tenuta all’adempimento delle obbligazioni contributive quale obbligato solidale della Società Y, alla quale, in forza di un contratto di appalto stipulato tra le parti. Secondo la Corte di merito non operava, nei confronti dell’Inps, la decadenza biennale dalla cessazione dell’appalto, assumendo rilievo la notifica del verbale di accertamento ispettivo dell’intenzione di procedere al recupero nei confronti dell’appaltante per i contributi omessi e le sanzioni civili. Altresì, la Corte territoriale confermava la sentenza gravata quanto all’onere della prova, compiutamente assolto dall’Inps, per essere il verbale ispettivo fondato su dichiarazioni di alcuni lavoratori e sulla significativa documentazione esaminata. Di contro, la sentenza gravata veniva riformata quanto alle sanzioni civili, ritenute non estensibili al soggetto obbligato in solido, sul presupposto della non imputabilità dell’inadempimento all’obbligato in via solidale.
La Società X (committente) propone così ricorso in Cassazione, censurando la sentenza impugnata per avere tenuto in considerazione i verbali ispettivi fondati su documentazione esaminata dai funzionari ispettivi ma non prodotta dall’Inps in giudizio e per avere attribuito al verbale ispettivo efficacia probatoria in difformità dall’orientamento giurisprudenziale.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In primis, le censure additano, nella sostanza, una errata valutazione del compendio probatorio e si risolvono nella richiesta di un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, inammissibile in sede di legittimità. Spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 13485/2014).
Nel merito, poi, secondo orientamento consolidato di legittimità, i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l’esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, ma non anche delle valutazioni dell’ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall’ispettore in base ad altri fatti (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 9632/2016). Tale materiale, però, è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Corte di Cassazione, ordinanza n. 11934/2019).
Infine, la Suprema Corte accoglie il ricorso incidentale con il quale l’Ente previdenziale deduce che la Società X avrebbe dovuto essere condannata al pagamento anche delle sanzioni civili. Ciò, in ragione del fatto che l’articolo 21 del D.L. n. 5/2012 (conv. in L. n. 35/2012), laddove esclude che l’obbligo del committente di versare i contributi in via di solidarietà si estenda anche alle sanzioni civili, non è norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva (Corte di Cassazione, ordinanza n. 6449/2020). Dunque, non risulta applicabile, nel caso specie, ratione temporis, l’esclusiva responsabilità per le sanzioni civili, in capo all’inadempiente.
Al riguardo, peraltro, in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, va affermato che tra la sanzione civile e l’omissione contributiva, cui la sanzione inerisce, è sussistente un vincolo di dipendenza funzionale che, in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione rispetto all’omesso o ritardato pagamento, incide non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione. Di qui, le vicende che attengono all’omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono che riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica (Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 5076/2015). In definitiva, l’automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all’obbligazione contributiva, porta ad includere, nell’affermata responsabilità solidale, anche le sanzioni civili.

Cassa Edile di Milano: variate le aliquote contributive


Cassa Edile di Milano: variate le aliquote contributive



La Cassa Edile delle provincia di Milano pubblica le nuove percentuali contributive in vigore dall’1/10/2020


Percentuali contributi in vigore dal 1° ottobre 2020
Imprese con requisiti A senza sgravio A.P.E.














































































Descrizione contributo

% a carico del datore di lavoro

% a carico del lavoratore

Totale

Anzianità Professionale Edile 3,610% 3,610%
Fondo MIPI 0,100% 0,100%
Istruzione professionale 1,000% 1,000%
Fondo per la formazione dei giovani imprenditori edili industriali 0,150% 0,150%
Fondo per la sicurezza (*) 0,180% 0,180%
Quota territoriale adesione contrattuale 0,741% 0,741% 1,482%
Quota nazionale adesione contrattuale 0,222% 0,222% 0,444%
Previdenze sociali 1,875% 0,375% 2,250%
Fondo prepensionamenti 0,200% 0,200%
SUB-TOTALE 8,078% 1,338% 9,416%
     
Fondo nazionale assistenza sanitaria 0,600% 0,600%
Fondo incentivo all’occupazione 0,100% 0,100%
     
TOTALE 8,778% 1,338% 10,116%


(*) Percentuale da applicare sugli elementi della retribuzione utili per il calcolo delle aliquote contributive da versare alla Cassa Edile stabilita dall’accordo collettivo provinciale del 19.12.2017. Il massimale di versamento è pari ad € 1.500,00 per anno per impresa.


Si tratta in sintesi di imprese:
– iscritte da meno di 60 mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza
– con 1.800 ore di lavoro ordinario mediamente accantonate nell’anno di bilancio precedente (media per operaio)
– che hanno sempre provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti e al versamento del dovuto


Percentuali contributi in vigore dal 1° ottobre 2020
Imprese con requisiti B con sgravio A.P.E.









































































Descrizione contributo

% a carico del datore di lavoro

% a carico del lavoratore

Totale

Anzianità Professionale Edile 3,500% 3,500%
Fondo MIPI 0,100% 0,100%
Istruzione professionale 1,000% 1,000%
Fondo per la formazione dei giovani imprenditori edili industriali 0,150% 0,150%
Fondo per la sicurezza (*) 0,180% 0,180%
Quota territoriale adesione contrattuale 0,741% 0,741% 1,482%
Quota nazionale adesione contrattuale 0,222% 0,222% 0,444%
Previdenze sociali 1,875% 0,375% 2,250%
Fondo prepensionamenti 0,200% 0,200%
SUB-TOTALE 7,968% 1,338% 9,306%
     
Fondo nazionale assistenza sanitaria 0,600% 0,600%
Fondo incentivo all’occupazione 0,100% 0,100%
TOTALE 8,668% 1,338% 10,006%


 


(*) Percentuale da applicare sugli elementi della retribuzione utili per il calcolo delle aliquote contributive da versare alla Cassa Edile stabilita dall’accordo collettivo provinciale del 19.12.2017. Il massimale di versamento è pari ad € 1.500,00 per anno per impresa.


Si tratta in sintesi di imprese:
– iscritte da almeno 60 mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza
– con 1.800 ore di lavoro ordinario mediamente accantonate nell’anno di bilancio precedente (media per operaio)
– che durante tale periodo non hanno mai sospeso la propria posizione
– che hanno sempre provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti e al versamento del dovuto

Contenimento diffusione Covid-19 per le imprese del Terziario bolognese

Siglato, tra ASCOM Bologna e FILCAMS-CGIL Bologna, FISASCAT-CISL Area Metropolitana Bolognese, UILTUCS Emilia Romagna, il protocollo per l’istituzione del comitato territoriale del terziario per l’area metropolitana bolognese per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid -19 negli ambienti di lavoro delle aziende del Settore Terziario Distribuzione e Servizi.

Le Parti, nel comune intento di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e dei terzi, pubblico e fornitori, che dovessero interagire nei locali aziendali, concordano di costituire il Comitato Territoriale per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro delle aziende operanti nell’Area Metropolitana di Bologna, che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 30/7/2019, ivi compresa la parte obbligatoria, e che siano in siano in regola con il versamento dei contributi previsti per Ebiterbo.
Il Comitato è composto dai componenti dell’Organismo Paritetico Territoriale per la salute e la sicurezza, con il coinvolgimento dei rappresentanti delle parti sociali sottoscrittrici il presente Accordo, e si avvarrà della collaborazione dei RLST con l’obiettivo di:
1) fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia dì COVID-19″, che tuttavia continua ad essere considerato un “rischio biologico generico”;
2) proporre l’adozione di una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia;
3) indicare percorsi di formazione in favore delle aziende e dei lavoratori coinvolti dalle procedure di contrasto al contagio da COVID 19 e valutarne la rispondenza agli obiettivi del presente Protocollo.
Le ore utilizzate dai rappresentanti dei lavoratori per l’eventuale partecipazione alle sedute del Comitato saranno considerate ore extra rispetto al relativo monte ore previsto dalla contrattazione e strettamente collegate alle convocazioni del Comitato.
Nell’ambito delle azioni dì promozione della cultura della sicurezza, il Comitato Territoriale perseguendo i propri obiettivi, indicherà all’Ente Bilaterale del Terziario di Bologna appositi percorsi di formazione in favore delle aziende e dei lavoratori coinvolti dalle procedure di contrasto al contagio da COVID19 su cui attivarsi in via straordinaria e temporanea.


Il Comitato Territoriale terrà conto, in considerazione delle disposizioni che dovessero susseguirsi, dei necessari aggiornamenti delle misure previste nel presente Accordo.
Il presente Protocollo scadrà il 31/12/2020.