DL AGOSTO: proroga versamenti da dichiarazione per soggetti ISA

Con la Legge di conversione del DL Agosto viene confermata la proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 98-bis)

La proroga riconosciuta ai soggetti ISA consente di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti a saldo o in acconto dovuti in base alle dichiarazioni, scaduti il 20 agosto 2020, per effetto della proroga già disposta con il dpcm del 27 giugno 2020.
La proroga interessa, in particolare, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, con riferimento ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive (ove non sussistano le condizioni per l’applicazione dello stralcio dei versamenti IRAP disposto dall’art. 24 del D.L. n. 34 del 2020).


La proroga è riconosciuta anche ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, nonché quelli che applicano il “regime forfetario”, ed ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i suddetti requisiti di riconducibilità ai “soggetti ISA”.


Ai fini dell’accesso alla proroga i soggetti interessati devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.


La reglarizzazione è riconsciuta effettuando i versamenti omessi, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati.

Sì del Garante privacy allo schema di regolamento sul Cashback del MEF


Il Garante per la privacy, con il parere del 13 ottobre 2020, n. 179, ha espresso opinione positivo sulla bozza di regolamento che definisce il funzionamento del Programma di rimborso in denaro (cosiddetto “cashback”) a favore dei consumatori che effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronici.

In base allo schema presentato dal Ministero dell’economia e delle finanze, i consumatori potranno scegliere di aderire al Programma cashback tramite l’App IO o attraverso banche o società che emettono carte di pagamento (issuer). In questo modo i dati anagrafici e gli estremi delle carte di pagamento scelte per partecipare al Programma saranno comunicati alla PagoPA S.p.a., la società incaricata dal MEF della progettazione e della gestione del Sistema informativo cashback.
Ogni volta che la carta di pagamento registrata sarà utilizzata dal consumatore per l’acquisto in negozio, i dati necessari (ad esempio, data e importo dell’acquisto) saranno trasmessi dalla società che gestisce la transazione (acquirer) al Sistema cashback.
Al termine di ogni semestre, sarà calcolato il rimborso spettante a ciascun consumatore aderente al programma sulla base degli importi dei pagamenti effettuati. Sono inoltre previsti rimborsi speciali, sulla base di una graduatoria, per chi avrà eseguito il maggior numero di transazioni. Sarà Consap (società del Mef) ad occuparsi dell’erogazione dei rimborsi, inclusa la gestione dell’eventuale contenzioso.
Nel corso dell’istruttoria – alla luce dei rischi e delle criticità emerse nell’ambito di un trattamento di dati così massivo, riferibile ad ogni aspetto della vita quotidiana dell’intera popolazione – il Garante ha chiesto di stabilire già nel regolamento stringenti garanzie a tutela delle persone coinvolte.
È stato innanzitutto necessario individuare espressamente i ruoli e le singole responsabilità dei numerosi soggetti coinvolti nel trattamento dei dati. Sono state introdotte misure per garantire che gli acquirer trasmettano al sistema solamente i dati necessari, limitati alle transazioni effettuate attraverso gli strumenti di pagamento registrati dai soggetti aderenti. L’Autorità ha inoltre chiesto di precisare le finalità del trattamento delle diverse tipologie di dati raccolti nell’ambito del programma di rimborso, con particolare riguardo ai dati dell’esercente che potranno essere trattati solo per eventuali reclami. I dati raccolti potranno essere conservati solo per il tempo strettamente necessario.
Particolare attenzione è stata posta sulle modalità con cui l’App IO e i sistemi con i quali istituti bancari e società che emettono carte di pagamento rendono disponibili agli aderenti gli importi dei rimborsi spettanti e la posizione nella graduatoria, in modo che siano conformi al principio di minimizzazione previsto dal Regolamento Ue sulla privacy (Gdpr). Sono state, infine, previste specifiche misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati, ad esempio per la protezione, mediante funzioni crittografiche non reversibili, degli identificativi degli strumenti di pagamento elettronici.
L’Autorità, prima dell’avvio del programma, verificherà le misure di sicurezza, le modalità e i tempi di conservazione dei dati da indicare nella valutazione d’impatto che dovrà essere trasmessa dal Ministero, riservandosi anche di esaminare alcuni profili di funzionamento dell’App IO.


 

Conversione del DL”Agosto”: le misure fiscali


Pubblicata nella G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020 la legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Di seguito le misure fiscali.

Con riguardo alle misure fiscali, si segnalano i seguenti interventi:
– l’incremento delle risorse del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 31, co.4-ter – 4-quinquies);
– il differimento al 21 dicembre 2020 dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali nel comune di Lampedusa e Linosa (art. 42-bis, co. 1);
– la possibilità di regolarizzare i versamenti IRAP in caso di errata applicazione delle disposizioni sugli di aiuto di Stato (Temporary framework) entro il 30 novembre 2020 senza sanzioni e interessi (art. 42-bis, co. 4-bis);
– la riduzione all’1 per cento, fino al 31 dicembre 2020, dell’aliquota dell’imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, per i terreni agricoli adibiti all’imboschimento (art. 51, co. 1-ter-1-septies);
– modifiche alla disciplina del cd. Superbonus, volte a chiarire la definizione di accesso autonomo dall’esterno e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni (art. 51, co. 3-quater e 3-quinquies);
– l’applicazione ai comuni del sisma Centro Italia del Superbonus al 110% per l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione (art. 57-bis);
– la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell’esercizio in corso, una quota fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 60, co. 7-bis-7-quinquies);
– l’estensione della platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 60, co 7-sexies);
– la modifica alla disciplina del gruppo IVA per chiarire il regime di esenzione per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti da consorzi non partecipanti al gruppo (art. 72-bis);
– le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) è stata estesa anche alla prima rata (art. 78);
– norme di interpretazione autentica volte a sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole attraverso l’estensione di alcune agevolazioni IMU (art. 78 bis);
– l’istituzione di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore di leghe,
– società sportive e associazioni sportive dilettantistiche (art. 81);
– la possibilità di destinare nel 2021 il 2 per mille IRPEF a favore di associazioni culturali (art. 97-bis);
– la proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti ISA, per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale,
– in caso di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 (art. 98);
– la possibilità per i soggetti ISA, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento, di poter regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 i versamenti dovuti e non versati (art. 98-bis)
– la proroga al 31 dicembre 2020 dell’esonero, per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap). Nel corso dell’esame al Senato è stato esteso al 15 ottobre 2020 l’esonero del pagamento delle somme dovute dai titolari di concessioni o di autorizzazioni relative all’utilizzo di suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali (art. 109);
– la possibilità, a favore delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 mediante pagamento di una imposta sostitutiva con aliquota al 10 per cento (art. 110);


Le novità in materia previdenziale e contributiva dalla conversione del D.L. Agosto


In appresso le novità legislative introdotte con la conversione del D.L. Agosto (L. n. 126/2020), inerenti l’introduzione dell’indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa delle regioni Sicilia e Campania, l’estensione del regime previdenziale della piccola pesca marittima, l’attribuzione all’INPGI delle competenze concessorie in tema di decontribuzione Sud per i dipendenti giornalisti, la rimessione in termini per la presentazione della domanda di prepensionamento di lavoratori poligrafici.


A decorrere dal 14 ottobre 2020, l’indennità già spettante ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non aventi diritto alla NASpI, nel limite massimo di 12 mesi e in misura pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa (art. 1, co. 251, L. 30 dicembre 2018, n. 145), può essere altresì concessa, fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Sicilia, i quali cessino di percepire la NASpI nell’anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 1, co. 251-bis, L. n. 145/2018, inserito dall’art. 1-bis, D.L. n. 104/2020, conv. in L. n. 126/2020).
Ulteriormente, a decorrere dal 14 ottobre 2020, ai lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, è concessa, fino al 31 dicembre 2020, un’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l’anno 2020.
L’indennità in parola non è compatibile con il reddito di emergenza (art. 82, D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020), nonché con la presenza di una delle seguenti condizioni:
– essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
– essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
– essere percettori dell’indennità DIS-COLL;
– essere percettori di reddito di cittadinanza (Capo I, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4/2019) o di misure aventi finalità analoghe (art. 1-ter, D.L. n. 104/2020, conv. in L. n. 126/2020).
In tema di contribuzione nel settore della pesca, il regime previdenziale ex L. n. 250/1958, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi iscritti nei ruoli della gente di mare (art. 115, Codice della navigazione) che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l’attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative. Gli obblighi contributivi relativi sono a carico delle cooperative di pesca, tuttavia, sono comunque fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca, in data antecedente al 14 ottobre 2020 (art. 10-bis, D.L. n. 104/2020, conv. in L. n. 126/2020).
In relazione poi al regime di decontribuzione introdotto per i rapporti di lavoro dipendente, in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, per i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI, tale Istituto è amministrazione concedente e provvede a trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. L’agevolazione in parola, concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, consiste nell’esonero dal versamento, nella misura del 30%, dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Inail (art. 27, D.L. n. 104/2020, conv. in L. n. 126/2020).
Infine, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi (art. 1, co. 500, L. n. 160/2019), per i quali i termini di opzione per il trattamento pensionistico (art. 37, co. 1, L. n. 416/1981) siano decorsi in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza (delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), in via straordinaria sono rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione, a condizione che:
– abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento;
– e l’ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento.
La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del 14 ottobre 2020.