Congedo parentale straordinario per gli Studi Professionali

Ebipro eroga ai propri iscritti nel periodo dell’emergenza Covid-19 un contributo a favore dei lavoratori degli Studi Professionali che si trovino nella necessità di dover beneficiare di ulteriori congedi parentali oltre quelli straordinari INPS già fruiti, per assistere i figli fino a 14 anni compiuti.

Al fine di sostenere i propri iscritti nel periodo dell’emergenza Covid-19 l’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali (Ebipro), eroga un contributo del 50% della retribuzione giornaliera lorda per un massimo di 7 giorni a favore dei lavoratori che si trovino nella necessità di dover beneficiare, d’intesa con il datore di lavoro, di ulteriori congedi parentali oltre quelli straordinari INPS già fruiti, previsti dalla normativa vigente per l’emergenza Covid-19, (DL n. 18/2020 e successive modifiche), per assistere i figli fino a 14 anni compiuti.
Il riconoscimento del periodo di congedo e del contributo è subordinato alla regolare iscrizione e contribuzione alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro) del datore di lavoro e dei dipendenti interessati da almeno 6 mesi continuativi al momento della richiesta.
Nella sezione del sito Ebipro, sono disponibili il regolamento e il modulo della prestazione.
Il contributo di cui al presente articolo deve essere anticipato al lavoratore dal datore di lavoro come indicato all’art. 2 ed essere inserito con voce specifica “Anticipo congedo Ebipro Covid-19” nel Libro Unico del Lavoro, evidenziandolo separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.
Qualora entrambi i genitori siano impiegati nei settori aderenti ad Ebipro il contributo è riconosciuto per il medesimo periodo ad uno solo di essi.
L’anticipazione del contributo solleva Ebipro da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento delle somme ai lavoratori, compresi gli adempimenti in capo al sostituto d’imposta.
Sono beneficiari della prestazione gli studi/aziende in regola con i contributi alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro). In caso di irregolarità contributive e/o amministrative le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della regolarizzazione, decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo.
Il presente Regolamento entra in vigore dal 6/5/2020.


Regime fiscale dei contributi versati dai Consiglieri e dalla Regione


I contributi finalizzati all’erogazione dei trattamenti economici, calcolati con il metodo contributivo spettanti ai Consiglieri ed Assessori regionali cessati dal mandato non concorrono a formare il reddito (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 07 ottobre 2020, n. 64/E)


 


Le quote di contribuzione versate dalla “Regione” a favore dei Consiglieri per la maturazione di un trattamento economico continuativo a carattere differito – determinato con il metodo di calcolo contributivo pari a 2,75 volte la quota a carico del soggetto – debbano godere del regime di esenzione di cui all’articolo 51, comma 1, lettera a), del TUIR e quindi non concorrono a formare il reddito del Consigliere e Assessore.
Appare dirimente la circostanza che il trattamento economico da erogarsi a fine mandato avvenga in conformità ai principi disposti con legge statale di revisione, “secondo il metodo di calcolo contributivo, della disciplina dei trattamenti previdenziali e vitalizi”. Detto trattamento, maturato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere appare, pertanto, riconducibile all’ambito dell’articolo 49, comma 2, lett. a), quali redditi derivanti da “pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati”.
La riforma dell’istituto ha comportato in tal senso un mutamento di regime, con conseguenti riflessi sulla determinazione della base imponibile del trattamento economico percepito a fine mandato dai consiglieri.
Pertanto, l’Amministrazione finanziaria ritiene che sia i contributi versati dai Consiglieri che quelli a carico della “Regione” non concorrono alla formazione del reddito in quanto riconducibili all’articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR.
Per completezza, le medesime regole di determinazione della base imponibile sono applicabili in relazione al trattamento economico percepito dagli assessori, inquadrabile tra i redditi di lavoro dipendente .

Credito IVA da errata fatturazione: istanza di rimborso se non c’è rischio per l’erario

Con l’Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20843, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui sia erroneamente applicata l’IVA su operazioni non imponibili, il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta versata qualora provveda alla rettifica della fattura, ovvero qualora sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito erariale derivante dall’utilizzo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del cessionario/committente ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta dovuta o assolta in via di rivalsa.

FATTO

La controversia trae origine dal silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso del credito IVA, a seguito di errata applicazione dell’imposta su operazioni non imponibili.
In particolare, l’istanza di rimborso aveva ad oggetto la maggior I.V.A. versata in relazione ad un’operazione immobiliare con cui la contribuente aveva ceduto un’azienda e diversi immobili, ed era stata presentata a seguito della riduzione dell’imponibile delle operazioni rilevanti ai fini dell’I.V.A. operata con avviso di rettifica e liquidazione emesso dall’Ufficio.
La richiesta di rimborso è stata considerata fondata dai giudici tributari, i quali hanno rilevato che la cessionaria aveva chiesto giudizialmente alla contribuente il pagamento della maggiore I.V.A. di rivalsa versata, configurandosi così un pagamento indebito della contribuente.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari evidenziando che, in assenza della rettifica della fattura, non era stata fornita prova della definitiva assenza di rischio del danno erariale derivante dalla detrazione (o dalla possibile detrazione) dell’imposta da parte del cessionario.


In tema di IVA, l’emittente della fattura, in base al principio di cartolarità, è tenuto a versare l’imposta ivi liquidata a meno che non l’abbia tempestivamente corretta o annullata, in modo da consentire l’applicazione dell’esatta imposta dovuta ed il corretto esercizio del diritto di detrazione da parte del destinatario, fermo restando che l’inottemperanza agli adempimenti richiesti dalla norma non consente all’Amministrazione finanziaria di pretendere il pagamento dell’imposta, né osta al riconoscimento del rimborso dell’IVA indebitamente versata in eccedenza ove il giudice di merito abbia accertato che sia stato definitivamente eliminato il rischio che il destinatario abbia utilizzato o possa utilizzare tale documento ai fini della detrazione.


In proposito, la giurisprudenza UE ha affermato che chiunque esponga l’IVA in una fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci è debitore di tale imposta e, dunque, indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un’operazione soggetta ad IVA, in relazione all’esigenza di eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale derivante dall’esercizio del diritto a detrazione.
Quando colui che ha erroneamente emesso una fattura, in quanto relativa a prestazione non imponibile, abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale o, comunque, tale rischio sia definitivamente venuto meno per aver l’amministrazione fiscale negato definitivamente il diritto alla detrazione dell’IVA esercitato dal committente o cessionario, non può essere negato all’emittente la fattura il diritto al rimborso dell’IVA fatturata per errore e versata.


Il rischio di perdita del gettito erariale va escluso quando la fattura erroneamente emessa è stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale, nel rispetto delle forme e dei termini previsti dalla normativa, per la correzione degli errori concernenti l’emissione o l’indicazione dei dati riportati nella fattura, funzionali ad assicurare il ripristino della corrispondenza tra realtà economica e rappresentazione cartolare della stessa e a consentire l’applicazione della esatta imposta dovuta ed il corretto esercizio del diritto a detrazione.
In alternativa, il rischio di perdita del gettito fiscale può ritenersi insussistente solo quando:
– risulti accertato che la fattura erroneamente emessa sia stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale (annotandola nel registro acquisti od in altre scritture contabili destinate ad evidenziare il diritto alla detrazione); oppure


– l’Amministrazione finanziaria (anche a seguito di segnalazione dello stesso emittente, ovvero nell’esercizio dei poteri di verifica di ufficio) abbia contestato e definitivamente disconosciuto con provvedimento divenuto definitivo – o riconosciuto legittimo con accertamento passato in giudicato – il diritto alla detrazione vantato dal destinatario della predetta fattura.


In conclusione i giudici della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto:
In tema di IVA, nel caso in cui sia erroneamente emessa fattura per operazioni non imponibili, il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta versata qualora provveda alla rettifica della fattura, ovvero qualora sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito erariale derivante dall’utilizzo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del destinatario della fattura ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta dovuta o assolta in via di rivalsa.
L’accertamento del definitivo venir meno di un siffatto rischio presuppone l’accertamento che la fattura erroneamente emessa sia stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale, annotandola nel registro acquisti od in altre scritture contabili destinate ad evidenziare il diritto alla detrazione, ovvero che l’Amministrazione finanziaria abbia contestato e definitivamente disconosciuto con provvedimento divenuto definitivo – o riconosciuto legittimo con accertamento passato in giudicato – il diritto alla detrazione vantato dal destinatario della predetta fattura.

Firmato il nuovo CCNL Estetica Conflavoro – Confsal



Sottoscritto, il nuovo CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri benessere Conflavoro – Confsal.


Il CCNL è in vigere dall’1/9/2020 al 31/8/2023, e dal punto di vista retributivo, conferma le retribuzioni gia in vigore, ovvero















Inquadramento

Retribuzione

Primo Livello € 1.400,00
Secondo Livello € 1.300,00
Terzo Livello € 1.220,00
Quarto Livello € 1.140,00


Lavoro straordinario
È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore e remunerate con la quota oraria della normale retribuzione del 25% (lavoro straordinario diurno) e 50% (lavoro straordinario notturno e festivo).


Lavoro notturno:
Maggiorazione del 35% della retribuzione oraria


Lavoro festivo
Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi saranno compensate, oltre alla normale retribuzione giornaliera, con la retribuzione delle ore di lavoro prestate maggiorate del 35%. Per le ore di lavoro prestate nella giornata di domenica da parte di lavoratori che godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica verrà corrisposta un’indennità in cifra fissa pari al 10% della retribuzione oraria per ogni ora di lavoro effettivamente prestata. La maggiorazione per il lavoro ordinario domenicale e la maggiorazione per lavoro festivo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.


 


Preavviso
I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti, sono:



















Livello di inquadramento

Anzianità di servizio fino a 5 anni

Anzianità di servizio oltre 5 anni

Primo Livello 60 giorni 90 giorni
Secondo Livello 30 giorni 45 giorni
Terzo Livello 20 giorni 30 giorni
Quarto Livello 10 giorni 15 giorni


 


I suddetti giorni di preavviso si intendono di calendario.


 


Apprendistato professionalizzante
L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 1° al 3°. La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello nel rispetto delle seguenti proporzioni:




























Annualità

Durata 18 mesi (manicure e pedicure)

Durata 3 anni (impiegati)

Durata 5 anni (tecnici)

Primo anno 70% 60% 60%
Secondo anno 90% 75% 75%
Terzo anno 85% 85%
Quarto anno 90%
Quinto anno 95%


 


La durata massima del contratto di apprendistato per il conseguimento delle qualifiche tecniche è pari a 60 mesi, fatta eccezione per i lavoratori inquadrati nelle mansioni afferenti “manicure e pedicure” esclusivamente estetico per cui la durata è pari a 18 mesi. La durata massima del contratto di apprendistato per il conseguimento delle qualifiche impiegatizie è pari a 36 mesi


Contratto a termine
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore.
Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite di cui sopra


 


Contratto di somministrazione
Le Parti convengono che l’imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’azienda stessa, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla co