
Si forniscono alcune indicazioni sul corretto utilizzo del potere di disposizione da parte del personale ispettivo, introdotto dal DL semplificazione.
Secondo la nuova disposizione (art. 14, d.lgs. 124/2004) il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative. Contro la disposizione è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione. La mancata ottemperanza alla disposizione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
Tale norma non incide sulla vigenza degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 520/1955 che disciplinano l’originario potere di disposizione. L’intervento operato dal dl semplificazione (d.l. n. 76/2020) produce esclusivamente l’effetto di estendere tale potere, rendendolo applicabile: “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative”; “in materia di prevenzione infortuni” nonché “per l’applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all’Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale”..
Dunque,, in relazione alle diverse tipologie di disposizione, permangono differenti regimi sanzionatori.
Al fine di indirizzarne al meglio l’esercizio, almeno in una prima fase, nel rispetto della ratio sottesa all’intervento del legislatore – comunque rivolta ad una tutela indifferenziata dei diritti dei lavoratori – il nuovo potere di disposizione trova applicazione in relazione al mancato rispetto sia di norme di legge sprovviste di una specifica sanzione, sia di norme del contratto collettivo applicato anche di fatto dal datore di lavoro. Diversamente, non appare opportuno il ricorso al potere di disposizione in riferimento ad obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti, non derivanti quindi dalla legge o da previsioni collettive fermo restando che, qualora tali obblighi abbiano natura patrimoniale, sussiste sempre la possibilità di ricorrere alla conciliazione monocratica o alla diffida accertativa.


