
In caso di cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione maturata per interventi di efficienza energetica (cd. “ecobonus”), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in presenza di diversi fornitori, il singolo fornitore può acquisire a titolo di cessione l’intero ammontare delle detrazioni “ecobonus” maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito sia relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato ad acquisire il credito. (Agenzia Entrate – risposta 01 ottobre 2020, n. 425).
Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
Tale possibilità di cedere il credito, originariamente circoscritta ai soli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali è stata estesa, a partire dal 1° gennaio 2018 a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche
Con precedente documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:
– fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
– altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti);
– banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.
Con successivo provvedimento è stato invece chiarito che in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore.
Con quanto appena rappresentato, è stato disciplinata l’ipotesi in cui la cessione venga disposta in favore di più fornitori precisando che la stessa deve essere, in ogni caso, nel suo ammontare massimo commisurata alle spese sostenute nel periodo per evitare duplicazioni e senza in alcun modo limitare la facoltà di cessione ai singoli fornitori (potenziali cessionari) sulla base del valore dei beni e servizi forniti.
Pertanto, in presenza di diversi fornitori, il singolo fornitore può acquisire a titolo di cessione l’intero ammontare delle detrazioni “ecobonus” maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito sia relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato ad acquisire il credito.


