Per il 2020 non c’è l’obbligo dei 20 crediti formativi per i Commercialisti


Viene meno per il 2020 l’obbligo per gli iscritti agli albi dei commercialisti di conseguire almeno 20 crediti formativi. Novità anche per gli over 65. Nei giorni scorsi era arrivato l’invito a privilegiare la formazione a distanza fino al 31 dicembre 2020 (CNDCEC – Nota Informativa 28 settembre 2020, n. 110).

Per l’anno 2020 viene meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno: il mancato conseguimento dei 20 cfp nel corso dell’anno potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022; per l’anno 2020 viene meno l’obbligo, per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio, di conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno: il mancato conseguimento dei 7 cfp nel corso dell’anno potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022.
Sempre in materia di formazione, nei giorni scorsi il Consiglio nazionale aveva invitato gli Ordini territoriali a continuare a privilegiare quella a distanza almeno fino al 31 dicembre 2020, anche se lo stato di emergenza epidemiologica dovesse cessare il prossimo 15 ottobre.

Niente “bonus facciate” per gli interventi non visibili dalla strada


Il bonus facciate non è fruibile qualora l’immobile interessato dagli interventi si trovi al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico (Agenzia Entrate – risposta 29 settembre 2020, n. 418).

Il bonus facciate è una detrazione pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B e spetta a condizione che i medesimi interventi siano realizzati sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”.


La detrazione non spetta, inoltre, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, infatti, considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.


Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con riferimento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile.


Rimborso vaccino antinfluenzale per le PMI Manifatturiere e Meccaniche Confimi

Il Fondo PMI Salute delle Piccole e Medie Imprese Manifatturiere e Meccaniche Confimi, ha previsto il rimborso di parte dei costi del vaccino antinfluenzale ai dipendenti che ne faranno richiesta.

Il Fondo PMI Salute promuove un’azione diretta a tutelare i lavoratori e l’ambiente in cui esercitano la propria professione, facendosi carico di rimborsare nei prossimi mesi parte dei costi sostenuti dalle aziende per la somministrazione del vaccino antinfluenzale ai dipendenti che ne faranno richiesta e presteranno il proprio consenso (a differenza della normale copertura assicurativa, i familiari a carico saranno esclusi). Tale iniziativa – che si aggiunge alla polizza Pandemie (Protezione COVID-19 e altre Sindromi Influenzali di natura pandemica), scaduta lo scorso 31/8/2020 , – si allinea alla campagna del Ministero della Salute di voler anticipare ad ottobre l’inizio delle vaccinazioni per evitare di confondere i sintomi dell’influenza stagionale con il COVID-19.
La procedura di rimborso si attiverà per le aziende in regola con la contribuzione che, entro il 31/3/2021, caricheranno sul portale di PMI Salute specifica documentazione, secondo le istruzioni fornite sulla relativa piattaforma accedendo alla propria Area Riservata.
All’indirizzo e-mail comunicazione@fondopmisalute.it, invece, dovrà pervenire esclusivamente la comunicazione di avvenuto deposito della suddetta documentazione con la richiesta di rimborso.
Il Fondo, esaminata la correttezza dei dati ricevuti, provvederà a rimborsare ciascuna ditta in un’unica soluzione. La cifra massima per singolo vaccino è stata fissata in € 18,00.
Qualora il dipendente si sottoponesse alla vaccinazione, privatamente e in totale autonomia, potrà presentare alla propria azienda lo scontrino o la fattura con il costo del vaccino. La spesa sostenuta dal lavoratore verrà rimborsata direttamente dall’azienda, la quale, a sua volta, conteggerà tale cifra nel totale da presentare a PMI Salute e procederà a rimborsare il dipendente.
Questo tipo di vaccinazione non è obbligatoria ma potrebbe rivelarsi un efficace strumento di prevenzione al fine di rallentare un’eventuale recrudescenza della pandemia nella stagione autunnale.

Piano welfare aziendale: il Fisco risponde sui benefit offerti a categorie di dipendenti


29 SETT 2020 Si riconosce il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle opere e dei servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto offerti dal datore di lavoro ai dipendenti e ai familiari. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E)

Nella fattispecie, oggetto d’interpello, la Società istante ha intenzione di adottare un piano welfare a carattere premiale ed incentivante per l’accrescimento della motivazione dei propri dipendenti. Il predetto piano è rivolto ai lavoratori appartenenti a due aree aziendale diverse. Il Piano welfare è attivato con due distinti regolamenti aziendali che, al raggiungimento di un obiettivo minimo di fatturato per l’annualità 2019, riconosce ai citati dipendenti un credito welfare per l’anno 2020 da utilizzare attraverso una specifica piattaforma web che consentirebbe ai destinatari la fruizione di utilità specificatamente individuate.
In particolare, l’importo del credito welfare riconosciuto ai dipendenti è graduato per livello di inquadramento e anzianità di servizio, e riparametrato in caso di fatturato inferiore all’obiettivo prestabilito.
Inoltre i regolamenti fissano l’arco temporale, 15 gennaio/30 novembre 2020, quale periodo per l’utilizzo del credito welfare, prevedendo che quanto non utilizzato nel predetto periodo, sarà versato alla posizione individuale di previdenza complementare o azzerato.
Il contenuto del Piano è obbligatorio ed immodificabile per tutta la sua durata e prevede l’accesso ad un medesimo paniere di benefit per entrambe le categorie di lavoratori.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Società Istante chiede se ai benefit compresi nel Piano welfare di entrambi i regolamenti sia possibile applicare il regime di esclusione da imposizione sul reddito di lavoro dipendente (cioè l’arti. 51, comma 2, lettere f) e f-bis), del Tuir), nonché se sia interamente deducibile, ai fini IRES, ai sensi dell’articolo 95, comma 1, del Tuir, il costo sostenuto dalla stessa per l’anno d’imposta 2019, senza incorrere nella limitazione della deducibilità del solo 5 per mille prevista dall’articolo 100 del medesimo Testo Unico.
L’Amministrazione finanziaria rileva che l’erogazione delle utilità dettagliatamente specificate nei Regolamenti aziendali di welfare sembra assumere carattere premiale, in linea quindi con la ratio dei commi 2 e 3 del citato articolo 51 del Tuir, dal momento che il credito welfare, che consente l’accesso alla fruizione di beni e servizi, è riconosciuto qualora l’azienda raggiunga, nel 2019, un obiettivo minimo di fatturato da essa fissato.
Il Piano welfare è rivolto ai lavoratori appartenenti a due individuate aree aziendali con almeno 2 anni di anzianità di servizio in azienda alla data del 31/12/2018 e con un orario di lavoro giornaliero di almeno 6 ore.
In ragione di tali circostanze e nel presupposto che queste ultime condizioni non circoscrivano i destinatari dell’offerta ad alcuni e ben individuati lavoratori, si è dell’avviso che il Piano welfare rispetti il presupposto richiesto dal comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, dal momento che esso è rivolto a due “categorie di dipendenti”.
Per quanto concerne invece la deducibilità, ai fini IRES, dei costi sostenuti dalla Società per l’attuazione di un Piano welfare, nessuna criticità si rileva all’applicazione dell’articolo 95 del Tuir laddove le utilità ricomprese nel Piano, e offerte ai dipendenti, vengano riconosciute in ragione di contratto, accordo o regolamento aziendale che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale.
Al riguardo, infatti, è stato precisato, tra l’altro, che relativamente alle fattispecie di cui alle lettere f), f-bis), fter) ed f-quater) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir “la erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del medesimo testo unico”.
Affinché un regolamento configuri l’adempimento di un obbligo negoziale, lo stesso deve essere, quindi, non revocabile né modificabile autonomamente da parte del datore di lavoro.
Solo in tale ultima ipotesi, infatti, l’atto nella sostanza sarebbe qualificabile come volontario con la limitazione della percentuale di deducibilità stabilita dall’articolo 100 del Tuir.
Nella fattispecie in esame, si rileva che i regolamenti precisano che “In quanto atto negoziale, ancorché unilaterale, le erogazioni ivi previste costituiscono una obbligazione nei confronti dei lavoratori”.
In ragione di tale statuizione e nel presupposto che la società non possa esimersi dall’erogazione dei benefit previsti nel Piano welfare in esame, si ritiene applicabile l’articolo 95 del Tuir ai fini della deducibilità dei costi sostenuti dalla Società Istante.