Corrispettivi telematici per “vendite delivery”: modalità di memorizzazione e invio

La vendita di beni materiali tramite app o siti internet, consegnati fisicamente ai clienti tramite corriere o rider si configura come attività di “commercio elettronico indiretto”. Tali attività risultano esonerate dall’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, ma è comunque possibile scegliere di assolvere gli obblighi fiscali adottando i corrispettivi telematici. Se al negozio virtuale corrisponde un locale (fisico) non aperto al pubblico, è possibile installare un Server-RT senza l’obbligo di collegare il numero minimo (tre) di punti cassa (Agenzia delle Entrate – Risposta n. 416 del 2020)

IL CASO

I beni prodotti dall’azienda vengono messi in vendita tramite App o sito internet (gestiti da terzi), da cui il cliente effettua l’ordine ed il pagamento, secondo le modalità stabilite dall’App o sito internet (servizio di “vendite delivery”).
I beni sono prodotti in locali non aperti al pubblico (laboratori) e consegnati fisicamente al cliente, nel luogo dallo stesso indicato nell’App o sito internet, tramite corrieri o rider incaricati dal gestore dell’App o sito internet, che li prelevano dai laboratori.
Nel presupposto che tale attività sia esonerata dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, il dubbio riguarda la possibilità di optare per i corrispettivi telematici in modo facoltativo e le modalità per eseguire i conseguenti adempimenti.

IL PARERE DEL FISCO

L’Agenzia delle Entrate osserva che l’operazione di vendita (cd. “vendite delivery”) è configurabile come “commercio elettronico indiretto”, posto che le fasi di ordinazione, pagamento dei beni da acquistare e, quindi, stipula del contratto di vendita, sono interamente gestite telematicamente tramite App o sito internet, mentre la relativa consegna fisica dei beni avviene mediante modalità tradizionali.
Si definisce “commercio elettronico indiretto”, infatti, l’operazione di vendita di beni materiali in cui la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere, corriere o rider.
Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.
I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro dei corrispettivi.


Posto che dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate sono obbligati alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, in sostituzione degli obblighi di emissione degli scontrini fiscali e della registrazione dei corrispettivi nel relativo registro, è previsto uno specifico esonero dai corrispettivi telematici per le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Di conseguenza, i corrispettivi delle operazioni di vendita che si configurano come “commercio elettronico indiretto”, in quanto assimilabili alle vendite per corrispondenza, per cui è previsto l’esonero da qualunque obbligo di certificazione (salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente), sono altresì esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi, fermo restando l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi e l’istituzione del registro delle fatture per quelle eventualmente emesse.


Ne deriva, nel caso di specie delle cd. “vendite delivery”, l’esonero dall’obbligo di certificazione, anche telematica, dei corrispettivi, con l’obbligo di annotazione nel corrispondente registro e l’istituzione del registro delle fatture.
Tuttavia, ai soggetti esonerati è riconosciuta comunque la possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, in sostituzione dell’obbligo di annotazione degli stessi nell’apposito registro. Facoltà che, dunque, è riconosciuta anche per le operazioni di “Vendite Delivery”.


Per quanto riguarda le modalità di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da adottare, e in particolare la possibilità di utilizzare un Server di consolidamento-Registratore Telematico (cd. “Server-RT”), l’Agenzia delle Entrate precisa che tale modalità è prevista per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita. Tuttavia la limitazione relativa al numero minimo di punti cassa si riferisce alle ipotesi del punto vendita “aperto al pubblico”.
Nel caso di specie, considerato che i beni finalizzati alle “vendite delivery” sono tutti prodotti in locali (laboratori) non aperti al pubblico (cd. negozi online o virtuali), secondo l’Agenzia delle Entrate deve ritenersi non operante la suddetta limitazione, con la conseguenza che è possibile adempiere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi installando un autonomo e dedicato Server-RT in ciascun laboratorio “non aperto al pubblico” al quale collegare anche il solo punto cassa ivi presente o comunque un numero di punti cassa inferiore a tre.

INL: prime istruzioni sulle procedure amministrative o conciliative da remoto


L’art. 12 bis del d.l. n. 76/2020, introdotto in sede di conversione dalla L. n. 120/2020, ha previsto alcune misure di semplificazione delle principali attività di carattere amministrativo svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro. Con circolare n. 4/2020, l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce i primi chiarimenti in merito.


Provvedimenti soggetti al “silenzio-accoglimento”
Il primo comma del suddetto art. 12 bis ha anzitutto previsto una forma di “silenzio accoglimento” per:
– provvedimenti autorizzativi all’impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo (art. 4, co. 2, L. n. 977/1967);
– provvedimenti autorizzativi relativi al frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno per il personale addetto ai pubblici spettacoli (art. 15, co. 2, L. n. 370/1934);
– ogni altro provvedimento eventualmente individuato dal Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
A decorrere dal 15 settembre 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 76/2020, tali provvedimenti “si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza”.
Nella apposita sezione del sito istituzionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, è stata a tal fine aggiornata la modulistica relativa alle istanze autorizzatorie di cui trattasi. Sebbene non ne sia obbligatorio l’uso, tale modulistica va comunque tenuta a riferimento per la necessaria verifica della conformità dei contenuti anche delle istanze presentate in forma libera. La mancata e/o errata indicazione di uno o più elementi essenziali nel corpo dell’istanza determina, quindi, l’inefficacia della stessa ai fini del “tacito rilascio” della relativa autorizzazione.


Istruttorie amministrative da remoto
Il successivo comma 2 dell’art. 12 bis introduce significative semplificazioni di alcune procedure amministrative svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro ed in particolare delle procedure di convalida delle:
– risoluzioni consensuali del rapporto o delle richieste di dimissioni “presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (…)” di cui all’art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151/2001;
– dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo “intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa”, di cui all’art. 35, comma 4, della L. n. 198/2006.
Con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato 22 settembre 2020 è stata altresì riconosciuta la possibilità di effettuare attraverso strumenti di comunicazione da remoto le seguenti procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dopo aver identificato gli interessati o i soggetti da essi delegati e aver acquisito la loro espressa volontà:
– attività conciliativa ai sensi dell’art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 124/2004;
– audizioni ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981;
– attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003;
– istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015;
– audizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale.
Quale forma ulteriore di semplificazione, la norma prevede che “il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato”.


Applicativo da utilizzare
L’applicativo da utilizzare per lo svolgimento “da remoto” delle procedure in questione continua ad essere Microsoft Teams, già in dotazione a tutti gli Uffici dell’Agenzia, almeno sin quando non saranno disponibili nuovi applicativi.


Invito alla/alle parte/i
Ai fini dell’organizzazione “da remoto” dell’attività, l’Ufficio dovrà preliminarmente inviare – mediante email e secondo le disponibilità eventualmente concordate in precedenza – uno specifico invito alla/e parte/i richiedente/i e, ove già conosciuto, al soggetto che presta eventualmente assistenza.
L’invito dovrà contenere indicazione della data e dell’ora fissate per l’incontro e delle condizioni di partecipazione su piattaforma Microsoft teams; del termine entro il quale deve essere fatta pervenire l’adesione all’invito; della necessità che, entro e non oltre i sette giorni antecedenti alla data stabilita, sia trasmessa documento di identità del soggetto istante o del professionista che interviene per delega/procura, qualora non già allegato alla richiesta, nonchè comunicato l’indirizzo di posta elettronica attraverso il quale l’istante ed il soggetto che eventualmente lo assiste parteciperanno alla riunione, insieme ad un recapito telefonico da contattare in caso di necessità; del fatto che la verbalizzazione sarà effettuata esclusivamente dal funzionario addetto previa condivisione del testo sulla piattaforma Microsoft Teams; della circostanza che non si potrà procedere a registrazione della riunione.
L’invito dovrà essere corredato dalla informativa sulla privacy.


Invio del link
Una volta ricevuta risposta nel termine indicato, l’Ufficio provvederà ad inviare alla/e parte/i il link di collegamento a Microsoft Teams al quale accedere – preferibilmente mediante Google Chrome – alla data ed all’orario fissati.


Svolgimento dell’incontro
Il funzionario procedente deve provvedere all’identificazione della/e parte/i mediante verifica della corrispondenza tra il documento di identità inviato per e-mail e quello mostrato in apertura di videoconferenza e rammentare alla/e parte/i il divieto di attivazione della funzione di registrazione nella piattaforma Microsoft Teams e il divieto di scambio di file nonché dell’attivazione della messaggistica per il tramite di detta piattaforma, dovendosi a tal fine utilizzare esclusivamente le e-mail.
Verbalizzazione
Infine il funzionario procedente provvede alla verbalizzazione dando atto di quanto sopra descritto.

La CNCE comunica che il Fondo Sanedil per i lavoratori edili, è operativo

La CNCE, con comunicato del 29/9/2020, informa che il Fondo Sanedil ha annunciato la piena operatività a decorrere dal 5 ottobre 2020

La Commissione Paritetica Nazionale per l’Edilizia – CNCE -comunica che il Fondo Sanedil, come previsto dall’accordo del 19/11/2019, sottoscritto da tutte le parti costituenti, dal 5 ottobre p.v., sarà pienamente operativo.
Pertanto, le Casse Edili/Edilcasse dovranno versare al Fondo Sanedil dal mese di competenza di ottobre, lo 0,60% e non più lo 0,35%. Rimane costante il versamento dello 0,26% per gli impiegati per i quali il versamento avviene per il tramite delle Casse edili/Edilcasse.
Al tempo stesso a decorrere da lunedì 5 ottobre p.v., il Fondo provvederà a rimborsare alle Casse edili/ Edilcasse, che ne abbiano fatto richiesta, le eccedenze allo 0,25% spese dalle stesse per prestazioni sanitarie, così come previsto dall’accordo sopra richiamato.
Per completezza, si informa che la polizza sanitaria del Fondo Sanedil e le relative garanzie avranno effetto a decorrere dal 1° ottobre 2020.

Rider: firmato il primo contratto nazionale di settore

Sottoscritto, unicamente tra ASSODELIVERY e UGL RIDER, il primo CCNL che regola l’attività di consegna dei  Rider.

Il Contratto, che decorre dall’1/11/2020, si applica alle aziende facenti parte di Assodelivery e potrà essere applicato alle società che aderiranno alla medesima associazione, o alle aziende che inseriranno un riferimento al presente CCNL nel contratto individuale impegnandosi al rispetto integrale delle misure ivi stabilite.
Cgil, Cisl e Uil non hanno sottoscritto tale accordo in quanto pongono come condizione che il lavoro dei rider venga qualificato come subordinato e assoggettato al contratto collettivo della logistica.
Diversamente, il contratto firmato qualche gorno fa qualifica le prestazioni tra Rider e Piattaforme in termini di lavoro autonomo, caratterizzate dalla flessibilità delle stesse, per cui il Rider potrà determinare le modalità di esecuzione dell’eventuale prestazione nell’ambito delle condizioni generali contenute nel contratto individuale. Nell’ambito del rapporto è escluso l’assoggettamento del Rider al potere gerarchico e disciplinare dalla Piattaforma, in quanto risulta assente qualsivoglia vincolo di subordinazione.

Recesso e cessazione del contratto individuale di lavoro
Il Rider può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento con effetto immediato e senza alcun onere a suo carico, previa comunicazione scritta alla Piattaforma.Nel caso dei contratti di lavoro autonomo a tempo indeterminato, la Piattaforma potrà recedere dal contratto liberamente ed unilateralmente in ogni momento comunicando tale recesso al Rider nel rispetto di un termine di almeno 30 giorni, o, in alternativa, provvedendo al pagamento di un corrispettivo pari alla media dei compensi percepiti nei 60 giorni precedenti.

Compenso minimo per consegna
Le Parti concordano che al Rider sia riconosciuto un compenso minimo per una o più consegne, determinato sulla base del tempo stimato per l’effettuazione delle stesse. Tale compenso è equivalente a euro 10,00 lordi l’ora. Nel caso in cui il tempo stimato dalla Piattaforma per le consegne risultasse inferiore ad un’ora l’importo dovuto verrà riparametrato proporzionalmente ai minuti stimati per le consegne effettuate. 
Le Parti concordano che, in aggiunta al compenso minimo di cui al paragrafo precedente, sarà dovuta un’indennità integrativa al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
A. prestazione di lavoro svolto di notte;
B. prestazione di lavoro svolto durante le festività;
C. prestazione di lavoro in condizioni meteorologiche sfavorevoli.
L’indennità integrativa di cui al presente paragrafo sarà pari a:
– 10% in caso di presenza di una sola circostanza di cui alle precedenti lettere A., B., e C.
– 15% in caso di concomitanza di due delle circostanze di cui alle precedenti lettere A., B., e C.
– 20% in caso di concomitanza di tutte e tre le circostanze di cui alle precedenti lettere A., B., e C.

Incentivo temporaneo nuove Città e zone
Nella fattispecie di apertura da parte della singola Piattaforma di ogni Nuova Città e/o Zona di Servizio, per un periodo minimo di 4 mesi, per ogni 60 minuti consecutivi di disponibilità online (il Rider è loggato), il Rider riceverà:
(i) un compenso equivalente a una consegna della durata di 42 minuti (pari a 7,00 euro) in assenza di proposte di consegna;
(ii) un incentivo integrativo che porti ad un compenso minimo equivalente a una consegna della durata di 42 minuti (pari a 7,00 euro), nel caso in cui abbia effettuato consegne per un compenso inferiore, e non abbia rifiutato alcuna proposta.

Sistemi premiali
Le parti, riconoscendo e valorizzando il rapporto tra lavoratori e imprese nonché la produttività resa, stabiliscono che al raggiungimento da parte del Rider in ciascun anno solare (da intendersi dal 1 ° gennaio al 31 dicembre) di nr. 2.000 consegne e multipli di duemila per ogni singola Piattaforma, prescindendo dal valore economico specifico di ognuna consegna, è corrisposto da parte di tale Piattaforma un importo una tantum di euro 600,00 .


Ai fini della sicurezza dei lavoratori che non devono essere in alcun modo incentivati a correre rischi, questa misura sarà limitata nell’ambito dell’anno solare al valore massimo di 1.5006 per singola Piattaforma. Al fine di assicurare lo sviluppo delle Piattaforme locali, la misura prevista nel presente articolo si applica nella misura del 50% alle Piattaforme presenti in meno di 12 province.

Dotazioni di sicurezza
La Piattaforma si impegna a mettere a disposizione dei Rider, a titolo gratuito:
– almeno un indumento ad alta visibilità per tutti i Rider;
– casco per i Rider che svolgono consegne attraverso la propria bicicletta.
Le singole Piattaforme metteranno a disposizione dei Rider dotazioni sostitutive, in caso di usura e su loro richiesta. Nello specifico i Rider avranno diritto, su richiesta alla singola piattaforma, alla sostituzione del casco fornito dopo lo svolgimento di 4.000 (quattromila) consegne effettuate con la singola piattaforma ed alla sostituzione dell’indumento ad alta visibilità, su richiesta, fornito dopo lo svolgimento di 1.500 consegne effettuate con la singola piattaforma.

Contrasto al caporalato ed al lavoro irregolare
Le parti contestano e condannano qualsiasi forma, individuale e/o associativa, che produca situazioni di irregolarità così come di caporalato. Le Piattaforme assicureranno ogni e più opportuna iniziativa finalizzata ad escludere e per l’effetto debellare situazioni fraudolente e di irregolarità. In particolare a seguito della collaborazione stabilita con le Autorità Competenti, le Piattaforme prenderanno le seguenti misure:
– è vietato al Rider che ha accettato una proposta di consegna di farsi sostituire da terzi;
– sarà istituito un registro delle società autorizzate, in base ai criteri concordati, allo svolgimento di attività di consegna di beni tramite piattaforme;
– sarà istituito un gruppo di lavoro “task force” che collaborerà con le Autorità competenti in materia al fine di individuare e adottare ogni eventuale iniziativa finalizzata a rendere efficace l’azione di contrasto di cui sopra.