Contrasto tra dichiarazioni in sede ispettiva e in giudizio: nessuna gerarchia tra le fonti di prova


In ordine all’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva ed alla eventuale discordanza con le dichiarazioni acquisite nel corso del giudizio, ancorchè sia coperta da fede privilegiata la circostanza che le risposte fornite dai lavoratori siano quelle effettivamente riportate in verbale, nell’ordinamento non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova, tranne che per il giuramento, spettando al giudice del merito il potere esclusivo, nell’individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (Corte di Cassazione, ordinanza 23 settembre 2020, n. 19982).


Una Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione proposta dall’Inps nei confronti di una Società avverso la sentenza di primo grado, di accoglimento della domanda di accertamento negativo della pretesa contributiva, formulata dall’Inps in seguito ad accertamento ispettivo relativo alla qualificazione in termini di lavoro subordinato, e non di subappalto, dei rapporti intercorsi con alcuni lavoratori.
Ad avviso della Corte, le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori, su aspetti decisivi per il giudizio, quali la proprietà degli strumenti di lavoro e le modalità di pagamento e di espletamento dell’attività lavorativa, si ponevano in contrasto insanabile con quelle rese nel corso del giudizio, ed alle prime, in quanto rese nell’immediatezza, andava riconosciuta maggiore attendibilità, anche in considerazione del valore da riconoscere ai verbali ispettivi.
Inoltre, la questione della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte di uno di essi, confermata dalla circostanza che il giudice di primo grado aveva nominato un interprete per procedere al suo esame, andava risolta nel senso che tale difficoltà di comprensione non era tale da inficiare il valore della dichiarazione resa in sede ispettiva, trattandosi di enunciazione di fatti semplici relativi alla propria attività di lavoro e del tutto corrispondenti alle dichiarazioni rese agli ispettori dall’altro lavoratore.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione la Società, lamentando, in particolare, la contraddittorietà e l’incomprensibilità della motivazione della sentenza, che ha valutato come maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori, piuttosto che quelle rese in udienza, pur avendo affermato che uno dei lavoratori non comprendeva la lingua italiana, tanto che era stato nominato un interprete.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato e, nello specifico, il motivo suesposto.
La società ricorrente, infatti, si duole che la Corte d’appello avrebbe violato la regola che attribuisce all’Inps l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, nella specie la natura subordinata dei rapporti di lavoro, nonché le disposizioni che disciplinano l’efficacia probatoria dei verbali ispettivi provenienti da pubblici ufficiali, sovvertendo un principio che rivendica la prevalenza della prova acquisita in giudizio rispetto alle acquisizioni delle attività ispettive.
Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha assegnato alla Società ricorrente l’onere di provare la sussistenza della subordinazione, bensì ha vagliato l’intero corredo probatorio acquisito al processo e ne ha tratto le conclusioni ritenute più opportune, alla luce della rilevanza da accordare ai classici indici della subordinazione.
In ordine, poi, alla valenza probatoria dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, essi fanno fede fino a querela di falso (art. 2700 c.c.), solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Di qui, però, coerentemente con la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 15702/2014), la circostanza che le risposte fornite dal lavoratore straniero siano quelle effettivamente riportate in verbale, va ritenuta coperta da fede privilegiata, ferma restando la necessità di sottoporre i loro contenuti al vaglio complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie.
In ogni caso, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova, posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, a cui è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell’individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, del quale, peraltro, egli deve dare una motivazione immune da vizi logici e giuridici, senza che possa pretendersi l’attribuzione di un maggior valore ad un accertamento rispetto ad un altro a cagione della sua provenienza (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 4743/2005).
In altri termini, il rapporto ispettivo dei funzionari degli Enti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine, in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.

Nuove prestazioni sanitarie strordinarie per i chimici

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Faschim del comparto Chimica, ha previsto il rinnovo prestazioni straordinarie.

Le prestazioni straordinarie sono state oggetto di delibera del CdA, sentito il parere delle Fonti Istitutive, nella seduta del 16/9/2020 e, a fronte del permanere della situazione di emergenza sanitaria, ne è stato deliberato il rinnovo.
Il pacchetto di prestazioni straordinarie e’ stato rinnovato e ha efficacia esclusivamente fino al 31/12/2020.


DIARIA PER RICOVERO (SSN)


In caso di ricovero ordinario con SSN, con esito al tampone positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 40 per ogni pernottamento a partire dalla data di certificazione del contagio (referto del tampone positivo)
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La diaria è sostituitva della normale diaria presente nel regolamento art. 15.3 e non si somma, nelle stesse date di degenza alla diaria ordinaria.
La prestazione è erogabile per ricovero in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.


DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19)


In caso di ricovero ordinario con SSN in terapia intensiva, con esito al tampone positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 60 per ogni pernottamento con certificazione del contagio (referto del tampone positivo) a partire dalla data di degenza in terapia intensiva.
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La diaria è sostituitva della normale diaria, presente nel regolamento art. 15.3 e non si somma, nelle stesse date di degenza, alla diaria ordinaria e alla diaria straordinaria per ricovero Covid-19.
La prestazione è erogabile per ricovero in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.

DIARIA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19)


In caso di isolamento domiciliare, secondo le prescrizioni dei sanitari, a seguito di positività al virus (esito al tampone positivo Covid-19), il Fondo riconosce una diaria di € 40 per ogni pernottamento a partire dalla data di certificazione del contagio (referto del tampone positivo).
Per il caso di isolamento domiciliare immediatamente successivo al ricovero per cui è stata erogata la diaria di cui ai punti 1 o 2, se espressamente prescritto e indicato nella lettera di dimissioni, il conteggio dei giorni ha inizio dal pernottamento successivo alla data di dimissioni.
E’ previsto il rimborso sino a un massimo di 14 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
Sono ammessi al pagamento della diaria per isolamento domiciliare massimo 2 eventi nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La prestazione è erogabile per isolamento domiciliare in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.


INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN)


Successivamente all’erogazione della prestazione – DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19) il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 500.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie.


INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19)


Successivamente all’erogazione della prestazione – DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19), il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 2.000.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie. L’indennità non è cumulabile.


VISITA SPECIALISTICA DOMICILIARE O VIDEOCONSULTO


Esclusivamente per periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie il Fondo ammette a rimborso anche le visite specialistiche (codice 1 del tariffario) effettuate sia in modalità domiciliare, sia in video consulto.
Tali visite specialistiche concorrono insieme alle altre al raggiungimento del numero massimo annuo previsto per la prestazione visita specialistica codice 1 del tariffario.
La prestazione è erogabile se la data della fattura è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.

I codici tributo per i contributi forfettari relativi all’emersione del lavoro irregolare


Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti per l’emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 25 settembre 2020, n. 58/E).

I datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o stranieri, secondo le condizioni ivi previste.
Il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 luglio 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono state stabilite le somme dovute a titolo di contributo forfettario, per ciascun mese o frazione di mese, per i diversi settori di attività.nello specifico:
– 300,00 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
– 156,00 euro per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
– 156,00 euro per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Inoltre, il medesimo decreto interministeriale prevede che il contributo forfettario è versato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista.
Le risorse provenienti dal pagamento dei contributi forfettari di cui trattasi sono riversate (art. 1, co. 4, D.M. 7 luglio 2020):
– per un terzo all’entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale;
– per un terzo all’INPS, a titolo contributivo;
– per un terzo all’INPS, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.
Al fine di consentire il pagamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “CFZP” denominato “Contributo forfettario 300 euro – emersione lavoro irregolare – settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse – DM 7 luglio 2020”;
– “CFAS” denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settori assistenza alla persona – DM 7 luglio 2020”;
– “CFLD” denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare – DM 7 luglio 2020”.
Per la compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”:
– nella sezione “CONTRIBUENTE” sono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
   * nel campo “tipo”, la lettera “R”;
   * nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del lavoratore;
   * nel campo “codice”, i codici tributo “CFZP”, “CFAS” o “CFLD”;
   * nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
   * nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 300,00 euro (per il codice “CFZP”) oppure di 156,00 euro (per i codici “CFAS” e “CFLD”), per ciascun mese o frazione di mese.

Pubblicati i lavori delle Commissioni Paritetiche Tecniche dell’edilizia

Siglato il 10/9/2020, tra l’ANCE, la LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI, l’AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, la CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, l’ ANAEPA CONFARTIGIANATO, la CNA COSTRUZIONI, la FIAE CASARTIGIANI, la CLAAI, la CONFAPI ANIEM e la FENEAL UIL, la FILCA CISL, la FILLEA CGIL, l’accordo che riporta i lavori delle specifiche Commissioni Paritetiche Tecniche.

Le Parti firmatarie hanno sottoscritto e riportato i seguenti lavori delle specifiche Commissioni Paritetiche Tecniche:
1. Regolamento Fondo incentivo occupazione e relativi allegati;
2. Regolamento Fondo Prepensionamento – Prestazione per favorire l’accesso al pensionamento e allegata tabella criteri;
3. Congruità;
4. Rateizzazioni in Cassa Edile.
Le parti concordano altresì che dovrà essere portata a compimento l’unificazione del Formedil con la Cncpt entro il 30 novembre p.v., al fine di rendere operativo il nuovo Ente Unico Formazione e Sicurezza dall’1/1/2021.
Dalla suddetta data del 1° gennaio, l’Ente Unico sarà finanziato da un contributo a carico dei rispettivi Enti territoriali pari allo 0,03%.
Dalla medesima data il contributo della Cnce a carico delle Casse Edili/Edilcasse territoriali è fissato nella misura dello 0,03.


Regolamento Fondo Incentivo Occupazione


E’ istituito, al livello territoriale, il “Fondo incentivo all’occupazione”, alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,10% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei sopracitati accordi fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS.
Il fondo entra in vigore il 1/9/2020.
Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero degli operai occupati, potrà richiedere alla Cassa EdileEdilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell’assunzione, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla medesima Cassa Edile/Edilcassa, al fine di incentivare l’occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale. Tale incentivo sarà così strutturato:
– 600 euro riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto il lavoratore e previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli Enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuate.


Regolamento fondo “prepensionamenti”


E’ istituito, presso la CNCE, il Fondo nazionale “prepensionamenti”, alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20% della Massa Salari denunciata e le cui prestazioni saranno erogate ai lavoratori per il tramite delle Casse Edili/Edilcasse.
Le risorse versate saranno destinate ai lavoratori prossimi a:
– pensione di vecchiaia;
– pensione anticipata;
– pensione anticipata precoci;
– pensione di anzianità per lavori usuranti;
– quota 100 (laddove prorogata);
– ape sociale (laddove prorogata);
entro le date rispettivamente previste dalle normative vigenti ed entro i limiti di copertura annuale del fondo nazionale. Pertanto, le istanze volte a richiedere le prestazioni per accedere ai suddetti istituti che abbiano limiti temporali di vigenza saranno accolte solo laddove la suddetta scadenza sia successiva alla data presunta di accesso allo specifico “pensionamento”.
Il presente Regolamento è sperimentale ed è valido fino al 30/6/2022.