
Si forniscono indicazioni in ordine al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell’area della Provincia di Savona, la Regione Liguria può erogare, nell’anno 2020, un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e anf, per la durata massima di 12 mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità in questione, in assenza di una espressa previsione normativa, si mutua in via analogica il procedimento già previsto per l’erogazione delle misure di sostegno al reddito contemplato per le aree di crisi industriale complessa, il quale individua come soggetto competente l’INPS.
Pertanto, l’Inps eroga le indennità in questione e fornisce i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e alla Regione Liguria. L’indennità in parola è concessa con decreto della Regione Liguria, che verifica la sussistenza dei requisiti di accesso.
La Regione, verificati i requisiti, trasmette all’INPS i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, per il tramite del Sistema Informativo Percettori.
Al trattamento non si applicano le previsioni relative al requisito dell’anzianità lavorativa e le aziende beneficiarie non sono soggette al pagamento del contributo addizionale.


