
Fornite precisazioni sull’asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo e alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (Agenzia delle Entrate – Risposte nn. 295, 297 e 298 del 2020).
Caso 1
L’Istante rappresenta che per l’effettuazione di lavori edili su un proprio immobile ha presentato il 4 luglio 2017, al Comune competente, una richiesta di permesso di costruire (“PDC”), senza allegare all’istanza l’asseverazione di riduzione del rischio sismico, prevista dall’articolo 3, comma 3 del d.m. 28 febbraio 2017, n. 58, per fruire del cd. “sismabonus”.
Il 22 febbraio 2019, dopo il rilascio del permesso a costruire, avvenuto il 26 marzo 2018, ha allegato la documentazione del progetto strutturale comprensiva della citata asseverazione di riduzione del rischio sismico e comunicato allo sportello unico comunale la data di inizio lavori, prevista per il 27 febbraio 2019.
L’Istante chiede se per le spese di riduzione del rischio sismico del proprio immobile possa fruire della detrazione prevista nella misura del 70 o dell’80 per cento per interventi di riduzione del rischio sismico.
Relativamente ai quesiti posti dall’Istante concernenti la presentazione, del permesso a costruire (invece della SCIA) e la presentazione dell’asseverazione successivamente al rilascio del suddetto permesso a costruire da parte del Comune, ma prima dell’inizio dei lavori, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che i lavori sono iniziati il 27 febbraio 2019 (in vigenza della disciplina precedente alle modifiche del D.M. 9 gennaio 2020, n. 65), pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, il deposito dell’asseverazione effettuato dall’Istante deve essere considerato tardivo.
Ne consegue che alle spese sostenute per i lavori effettuati non spettano le maggiori detrazioni previste dal comma 1 quater dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
Caso 2
L’Istante, in qualità di legale rappresentante della società X Srl, rappresenta di voler acquistare due unità immobiliari (una in qualità di persona fisica e l’altra in nome e per conto della Società), facenti parte di un fabbricato residenziale esistente oggetto di lavori di “demolizione e ricostruzione con ampliamento” da parte dell’impresa costruttrice.
All’atto della presentazione del permesso di costruire non è stato presentato il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e così l’asseverazione del progettista.
La società, pertanto, tramite tecnico incaricato, ha provveduto il 19 dicembre 2019 al primo deposito delle strutture e dell’asseverazione prevista dall’articolo 3 del D.M. 58 del 2017 al Comune.
In pari data è stata depositata la comunicazione con la quale è stato dichiarato l’inizio dei lavori a partire dal giorno 29 dicembre 2019, come riportato sulla stessa dichiarazione.
L’Istante chiede di sapere se l’acquisto in questione rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n.63 del 2013 e, inoltre, se possa cedere al proprio coniuge il credito corrispondente alla detrazione a lei spettante per l’acquisto dell’unità abitativa e quella in capo alla società di cui è rappresentante legale.
Riguardo al quesito posto dall’Istante – concernente la redazione e la presentazione dell’asseverazione, l’Agenzia chiarisce che l’Istante, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste, potrà fruire per gli immobili che intende acquistare della detrazione di cui al comma 1-septies) dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, atteso che, come dichiarato, la prevista asseverazione è già stata presentata dall’impresa di costruzione (il 19 dicembre 2019).
Con riferimento al secondo quesito dell’Istante, l’Agenzia ritiene che l’Istante possa cedere al proprio marito il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante delle spese sostenute sia per l’acquisto, come persona fisica, dell’unità abitativa, sia per l’acquisto, in qualità di legale rappresentante della società, dell’unità strumentale.
Caso 3
L’Istante rappresenta di voler acquistare da un’impresa costruttrice una unità immobiliare, situata nel Comune X, ricavata all’esito dei lavori di “demolizione e ricostruzione con ampliamento” di un edificio esistente.
L’immobile è ubicato in zona sismica 3, alla quale è stata estesa l’agevolazione di cui all’articolo 16, comma 1- septies, del decreto legge n. 63 del 2013 solo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 8 del decreto legge n. 34 del 2019.
L’Istante riferisce che al permesso di costruire (datato 18 giugno 2018) non è stata allegata la prevista asseverazione di riduzione del rischio sismico, in quanto tale intervento, secondo la normativa allora vigente, non era ricompreso fra quelli per cui era possibile fruire del c.d. “sisma bonus”.
Chiede, pertanto, di sapere se l’intervento in questione, che comporta la demolizione dell’edificio preesistente e la ricostruzione del medesimo con aumento di volume, rientri tra quelli agevolabili ai sensi del richiamato articolo 16, comma 1- septies, del decreto legge n. 63 del 2013 e, inoltre, se l’attestazione di riduzione del rischio sismico, rilasciata dal professionista abilitato, non allegata all’originaria richiesta di permesso, possa essere successivamente depositata in sede di variante al progetto, ai fini dell’accesso al regime agevolativo in discorso.
Rispondendo al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono ammessi alla detrazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio con un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione, né rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga eventualmente un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.
Con riferimento al secondo quesito, l’Agenzia precisa che l’Istante, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste, potrà fruire della detrazione di cui al citato comma 1- septies) dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, a condizione che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.


