
Firmato il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari
Il nuovo accordo prevede che i minimi tabellari mensili siano incrementati come segue:
|
Liv. |
Par. |
Totale aumenti |
Aumenti da1.12.2019 |
Aumenti dall’1.9.2021 |
Aumenti dall’1.1.2022 |
Aumenti dall’1.1.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 230 | 141,01 | 35,98 | 35,01 | 35,01 | 35,03 |
| 1 | 200 | 122,62 | 31,28 | 30,44 | 30,44 | 30,46 |
| 2 | 165 | 101,16 | 25,81 | 25,11 | 25,11 | 25,13 |
| 3° | 145 | 88,89 | 22,68 | 22,07 | 22,07 | 22,08 |
| 3 | 130 | 79,69 | 20,34 | 19,79 | 19,79 | 19,8 |
| 4 | 120 | 73,57 | 18,77 | 18,26 | 18,26 | 18,28 |
| 5 | 110 | 67,44 | 17,21 | 16,74 | 16,74 | 16,75 |
| 6 | 100 | 61,31 | 15,64 | 15,22 | 15,22 | 15,23 |
|
Liv. |
Par. |
Minimi al 30.11.2019 |
Nuovi minimi dall’1.12.2019 |
Nuovi minimi dall’1.9.2021 |
Nuovi minimi dall’1.1.2022 |
Nuovi minimi dall’1.1.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 230 | 2.336,03 | 2.372,01 | 2.407,02 | 2.442,02 | 2.477,05 |
| 1 | 200 | 2.031,31 | 2.062,59 | 2.093,03 | 2.123,47 | 2.153,93 |
| 2 | 165 | 1.675,86 | 1.701,67 | 1.726,78 | 1.751,90 | 1.777,03 |
| 3° | 145 | 1.472,72 | 1.495,40 | 1.517,47 | 1.539,54 | 1.561,62 |
| 3 | 130 | 1.320,39 | 1.340,73 | 1.360,52 | 1.380,30 | 1.400,10 |
| 4 | 120 | 1.218,80 | 1.237,57 | 1.255,83 | 1.274,10 | 1.292,37 |
| 5 | 110 | 1.117,25 | 1.134,46 | 1.151,20 | 1.167,94 | 1.184,70 |
| 6 | 100 | 1.015,69 | 1.031,33 | 1.046,55 | 1.061,77 | 1.077,00 |
Viaggiatori o piazzisti
|
Liv. |
Par. |
Totale aumenti |
Aumenti da1.12.2019 |
Aumenti dall’1.9.2021 |
Aumenti dall’1.1.2022 |
Aumenti dall’1.1.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 165 | 101,16 | 25,81 | 25,11 | 25,11 | 25,13 |
| II | 130 | 79,69 | 20,34 | 19,79 | 19,79 | 19,80 |
|
Liv. |
Par. |
Minimi al 30.11.2019 |
Nuovi minimi dall’1.12.2019 |
Nuovi Minimi dall’1.9.2021 |
Nuovi minimi dall’1.1.2022 |
Nuovi minimi dall’1.1.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 165 | 1.675,86 | 1.701,67 | 1.726,78 | 1.751,90 | 1.777,03 |
| II | 130 | 1.320,39 | 1.340,73 | 1.360,52 | 1.380,30 | 1.400,10 |
Le Parti stabiliscono che, con riferimento al quadriennio dicembre 2023 – novembre 2027, per ogni 1 per cento di incremento retributivo che verrà concordato in sede di rinnovo del contratto sarà erogato un importo, determinato sul valore parametrale 137, pari ad euro 22,27, da ragguagliare in ragione di eventuali frazioni di punto.
INCREMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE
L’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione, determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come risulta dalla seguente tabella, è corrisposto a tutti i lavoratori, a far data dal 1° aprile 2023, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR e resterà a questo titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.
|
Liv. |
Par. |
IAR Euro |
|---|---|---|
| 1S | 230 | 58,77 |
| 1 | 200 | 51,10 |
| 2 | 165 | 42,16 |
| 3A | 145 | 37,05 |
| 3 | 130 | 33,22 |
| 4 | 120 | 30,66 |
| 5 | 110 | 28,11 |
| 6 | 100 | 25,55 |
PREMIO PER OBIETTIVI – INDENNITÀ PER MANCATA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Fermo restando la durata quadriennale dei contratti di secondo livello, le parti concordano che la validità dei contratti in essere o in corso di rinnovo viene prorogata di ulteriori 12 mesi. Inoltre, relativamente alla contrattazione successiva, le parti concordano che il valore dei premi per obiettivi, per i primi 12 mesi, sarà quello concordato e previsto per l’ultimo anno di vigenza contrattuale e l’importo erogato sarà ovviamente correlato al raggiungimento degli obiettivi. Di conseguenza, per questo ciclo negoziale, la durata degli accordi di secondo livello sarà triennale.
Quanto sopra premesso, le Parti concordano che, ai fini del rispetto della non sovrapponibilità dei cicli negoziali, il rinnovo dei contratti di secondo livello non potrà svolgersi nell’anno solare in cui sia previsto il rinnovo del ccnl.
Le aziende che non hanno in essere una contrattazione relativa al premio per obiettivi, erogheranno a partire dal 1° gennaio 2023, a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi di cui alla tabella di seguito riportata:
|
Liv. |
Par. |
Importo – Euro |
|---|---|---|
| 1S | 230 | 50,37 |
| 1 | 200 | 43,80 |
| 2 | 165 | 36,14 |
| 3A | 145 | 31,76 |
| 3 | 130 | 28,47 |
| 4 | 120 | 26,28 |
| 5 | 110 | 24,09 |
| 6 | 100 | 21,90 |
Tali importi, erogati per 12 mensilità, assorbono fino a concorrenza eventuali erogazioni svolgenti funzione analoga agli istituti di cui sopra. Gli importi suddetti non hanno riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, in quanto le Parti hanno definito tali importi in senso omnicomprensivo tenendo conto in sede di quantificazione di qualsiasi incidenza. Inoltre gli importi di cui sopra sono esclusi dal computo del TFR.
DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE
Il dipendente ha diritto, salvo quanto previsto dalla contrattazione di secondo livello o dagli accordi individuali, alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche al di fuori dell’orario di lavoro. Al termine della prestazione lavorativa o all’interno della stessa quando si prevede una interruzione temporanea e autorizzata, il lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi. L’eventuale ricezione di comunicazioni aziendali nelle predette situazioni temporali non vincola il lavoratore ad attivarsi prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa. Il mancato accesso alle comunicazioni aziendali eventualmente inviate nelle suddette situazioni temporali non potrà essere utilizzato a fini disciplinari.
CONGEDI PARENTALI, PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Al lavoratore padre sono concessi due giorni di permesso retribuito in occasione della nascita del figlio. La lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, previa presentazione di idonea documentazione, potrà usufruire di permessi non retribuiti fino ad un massimo di 8 ore frazionabili per l’inserimento all’asilo nido del figlio di età fino a 36 mesi.
CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E PER L’ASSISTENZA INTRA GENERAZIONALE
Le vittime di violenza hanno diritto di richiedere all’azienda, qualora questa abbia più sedi lavorative nel territorio italiano, la possibilità, di essere trasferite in altra unità produttiva, a parità di condizioni economiche e lavorative.
CONGEDO PER L’ASSISTENZA INTRA GENERAZIONALE
II lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione non appena ne abbia disponibilità e, comunque, con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo comprovate ragioni di urgenza – può usufruire di due mezze giornate di permesso retribuito all’anno, non frazionabili, per assistenza ai genitori anziani (età pari o superiore a 75 anni) nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni, e day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche. Tali permessi non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi ex. L. 104/92 per l’assistenza al medesimo soggetto.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le aziende, compatibilmente con le proprie esigenze formative, si impegnano a garantire l’accesso alla formazione a tutti i lavoratori che svolgono le attività interessate dai nei piani formativi, decisi dall’azienda. A tal fine i lavoratori, con le modalità previste dal CCNL, ricorreranno prioritariamente ai Rol/permessi nel limite massimo di 24 ore annue e ai permessi retribuiti e al monte ore, alla eventuale banca ore e subordinatamente alle ferie.
CESSIONE SOLIDALE ROL E FERIE
Nell’ottica di solidarietà tra tutti i lavoratori di un’impresa, al secondo livello, in occasione del rinnovo degli accordi integrativi, potrà essere prevista la possibilità per i lavoratori di cedere a titolo gratuito le ROL e le ferie maturate per consentire ad un altro lavoratore dipendente dallo stesso datore di lavoro, di assistere i figli entro i 14 anni, per particolari situazioni di salute o al lavoratore stesso affetto da gravi patologie. Fermi restando i diritti e gli obblighi previsti dal DLGS 66/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dalle disposizioni previste dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – FILCOOP SANITARIO
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell’azienda pari a 10 euro al mese per 12 mensilità.
A partire dall’1.1.2021 l’importo del finanziamento al Fondo di cui al comma precedente sarà pari a 13,50 euro per 12 mensilità.
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI BILATERALI
Le Parti ribadiscono che le prestazioni di bilateralità, rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell’impresa della cooperativa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dai Fondi contrattuali previsti dal presente Contratto collettivo di lavoro. l fine di una piena universalizzazione di tali prestazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a Euro 20 lordi mensili per dodici mensilità. Tale importo costituisce un elemento distinto della retribuzione (EDR) e non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e di legge, diretti o/e indiretti di alcun genere, in quanto le Parti hanno inteso erogare tale importo come omnicomprensivo di qualsiasi incidenza. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al comma precedente. In caso di lavoratori assunti con contratto part – time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.


