
L’Ipotesi di accordo per gli addetti delle aziende che producono occhiali diverrà definitiva al termine della consultazione dalle organizzazioni sindacali e alla conseguente approvazione dei lavoratori nelle assemblee aziendali
Come noto, è stata sottoscritta a dicembre una Ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l’occhialeria, scaduto il 31/12/2018 che avrà durata di 4 anni, con decorrenza dal 1/1/2019 e scadenza il 31/12/2022.
Tuttavia, Confindustria chiarisce che l’Ipotesi di accordo va sottoposta dalle organizzazioni sindacali all’approvazione dei lavoratori nelle assemblee aziendali. Quindi l’Accordo di rinnovo del CCNL sarà formalizzato e diverrà definitivo solo al termine di tale consultazione.
Le Organizzazioni sindacali hanno comunicato che la consultazione formale dei lavoratori, a causa delle difficoltà nello svolgimento delle assemblee per ragioni di sicurezza conseguenti alla pandemia Covid-19, si protrarrà molto più a lungo rispetto ai tempi ordinari, e si concluderà presumibilmente nel mese di febbraio 2021.
Poiché l’Accordo prevede la decorrenza delle modifiche contrattuali dal 4/12/2020 ma la sua efficacia deve attendere lo scioglimento della riserva da parte delle organizzazioni sindacali, si pone il problema della disciplina applicabile dal 4/12/2020 alla data in cui i sindacati comunicheranno formalmente l’approvazione dell’accordo da parte dei lavoratori del settore.
Rispetto a ciò, si osserva che fino alla data in cui i sindacati scioglieranno formalmente la riserva circa l’approvazione da parte dei lavoratori, l’accordo sottoscritto resterà una mera “ipotesi”, per cui le modifiche contrattuali disciplinate nell’Accordo 4/12/2020 non saranno invocabili né dai lavoratori né dalle aziende.
Tuttavia, una volta perfezionato l’accordo stesso con la comunicazione formale dei sindacati sullo scioglimento della riserva, si dovrà procedere all’applicazione delle modifiche contrattuali con decorrenza dal 4 dicembre 2020.
Poiché quest’ultima operazione potrebbe comportare problemi operativi, tenuto conto che l’approvazione da parte dei lavoratori appare largamente prevedibile (ciò viene confermato anche dai sindacati), forniamo alle aziende alcuni consigli operativi.
Non sussistono problemi applicativi per quanto concerne:
– l’aumento dei nuovi minimi contrattuali, la cui prima tranche decorre dal 1° luglio 2021.
– l’adeguamento all’1,70% del contributo per la previdenza complementare, che decorre dal 1° luglio 2021.
– l’aumento a 12 euro mensili del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa, che è già in vigore dal 2019.
Si consiglia, invece, di valutare l’applicazione già dal 4/12/2020 delle modifiche normative e, in particolare:
– della nuova maggiorazione del 35% del lavoro straordinario prestato al sabato ;
– del nuovo valore dell’elemento perequativo, dal 2020 elevato da 320,00 a 330,00 euro, da corrispondere con la retribuzione di gennaio 2021;
– dei nuovi termini di preavviso per licenziamento e dimissioni.


