Acquisti soggettivamente inesistenti: Iva detraibile con prova di inconsapevolezza

Ai fini della detrazione dell’IVA su acquisti che l’Ufficio contesti soggettivamente inesistenti, e collegati alla partecipazione ad una frode fiscale, è necessario fornire la prova di buona fede e l’inconsapevolezza della falsità delle fatture. Tale onere di prova non è deducibile dalle risultanze del procedimento penale che escludano il dolo. (Corte di Cassazione – Ordinanza 11 novembre 2020, n. 25426).

La controversia oggetto d’esame riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio ha contestato l’utilizzo di fatture fittizie per operazioni inesistenti (soggettivamente false), e di conseguenza il recupero a tassazione dei relativi costi, nonché l’indetribilità dell’IVA.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso della società osservando che la stessa avesse operato con soggetti realmente esistenti, i quali avevano avviato a loro volta rapporti con soggetti privi di organizzazione aziendale (cartiere); la prova di consapevolezza della società di partecipare ad una frode fiscale doveva ritenersi vinta dalle risultanze in sede penale di esclusione del dolo.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione dei giudici tributari affermando che, a fronte della prova da parte dell’Ufficio di una partecipazione alla frode, il contribuente ha l’onere di provare non solo la propria estraneità, ma anche l’inconsapevolezza della falsità delle fatture, essendo posto a carico del cessionario un obbligo di diligenza specifico sia nella scelta del fornitore, sia in relazione ai requisiti del cedente.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, accogliendo la tesi dell’Agenzia delle Entrate.
La Corte Suprema ha affermato che in tema di IVA, il principio di neutralità dell’imposizione comporta che l’Amministrazione finanziaria, ove contesti che siano state poste a fondamento della detrazione della relativa imposta operazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, la ricorrenza di elementi oggettivi dai quali emerga che il contribuente, nel momento in cui acquistò il bene o il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva evaso l’imposta o partecipato ad una frode. Spetta, pertanto, al destinatario della fattura emessa per un’operazione inesistente, ai fini della detrazione dell’imposta, la prova della propria buona fede nel caso in cui dimostri di avere adempiuto a tutti gli obblighi formali e di diligenza richiesti a un operatore del settore e di essere stato nell’oggettiva impossibilità di conoscere l’eventuale frode.
Dunque, precisa la Suprema Corte, non può ritenersi conforme ai principi normativi la soluzione che ancori la prova contraria del contribuente alla mera inconsapevolezza soggettiva, ricavata dal giudizio penale di esclusione del dolo, anziché all’accertamento dell’esistenza di oggettivi parametri cui fare riferimento per desumere l’onere di diligenza di un accorto operatore commerciale.

Turismo : Emissione MAV di novembre al Fondo Fast

lL Fondo di assistenza sanitaria integrativa FAST per il settore Turismo fornisce comunicazione sull’emissione dei MAV del mese di novembre

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fast è il fondo per i dipendenti da aziende del settore turismo al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti.
Il suddetto Fondo comunica alle aziende che la prossima emissione dei MAV avverrà il 19 novembre 2020 e riguarderà i MAV richiesti entro il 17 novembre. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro il 30 novembre 2020.
Le emissioni previste per l’intero 2020 sono:
– 18 dicembre (richieste entro il 16).
Le precedenti emissioni sono avvenute il 22 ottobre;  il 18 settembre;  il 7 agosto; il 17 luglio; il 18 giugno; il 21 maggio; il 23 aprile; il 26 marzo; il 20 febbraio; il 23 gennaio; il 19 dicembre; il 21 novembre; il 17 ottobre; il 19 settembre 2019. 

Nuova procedura FSBA nelle imprese artigiane

Il Fondo Nazionale di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA), ha pubblicato le procedure Covid19 aggiornate ed il manuale operativo per le settimane di cassa integrazione regolamentate dai Decreti 104 e 137.

il Fondo nazionale FSBA ha pubblicato le procedure Covid19 aggiornate ed il manuale operativo per le settimane di cassa integrazione regolamentate dai Decreti 104 e 137.
Le regole sono state pubblicate ma SINAWEB non è ancora aggiornato e dunque per i prossimi giorni è stata temporaneamente sospesa la possibilità di presentare nuove domande FSBA, con l’eccezione del caso delle aziende artigiane che hanno ricevuto il rifiuto di una CIG in deroga, le quali adesso possono presentare domanda FSBA Coronavirus, per il periodo 23 febbraio/12 luglio 2020, entro la nuova scadenza del 15 novembre 2020.
Il manuale operativo per le prestazioni FSBA di cui al d.l. 104/2020 e al d.l. 137/2020 prevede quanto segue:


PRIME 9 SETTIMANE d.l. 104/2020


1- Le domande già inserite sono prorogate fino al 15/11/2020, le risorse attribuite saranno gestite in considerazione dei seguenti periodi:
a. Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio 23/2/2020 – 12/7/2020.
b. Decreto Agosto 13/7/2020 – 31/12/2020 (fine periodo adeguato al 15/11/2020 in base al d.l. 137/2020).
c. Decreto Ristori 15/11/2020 – 31/01/2021.
2- Con cadenza mensile, il Fondo AUTORIZZA il periodo rendicontato e procede alla relativa erogazione delle prestazioni, relativamente alle prime 9 settimane.
3- Al raggiungimento delle giornate disponibili per le prime nove settimane dal 13/07 in poi (45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell’orario aziendale, ovvero, 5 – 6 o 7 giorni a settimana), il sistema riterrà le stesse complessivamente autorizzate (requisito per procedere con la richiesta delle ulteriori 9 settimane COVID19 CON FATTURATO) ed imposterà automaticamente la data di fine domanda.
4- Per il periodo 13/07 – 15/11, possono essere inseriti nella domanda, lavoratori in forza al 13/7/2020.


5- Le aziende che non hanno presentato domande nel periodo 23/2/2020 – 12/7/2020, possono presentare una domanda COVID19, tenendo in considerazione che:
a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 13/7/2020.
b. La durata massima della sospensione è di 9 settimane (45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell’orario aziendale, ovvero, 5 – 6 o 7 giorni a settimana), nel periodo dal 13/7/2020 al 15/11/2020.
c. Dev’essere redatto e allegato l’accordo sindacale.
d. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo, con eccezione delle domande le cui sospensioni sono iniziate nel mese di luglio, agosto o settembre 2020.
e. E’ necessario fare richiesta del ticket INPS.
f. La data fine domanda, di default 15/11/2020 (al momento della presentazione della domanda), viene successivamente aggiornata automaticamente, come descritto al punto 3.

SECONDE 9 SETTIMANE d.l. 104/2020


6- Relativamente alle domande di cui alle seconde 9 settimane, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda causale COVID con fatturato, tenendo in considerazione quanto segue:
a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 13 luglio 2020.
b. La durata della sospensione è di 9 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle prime 9 settimane al 15/11/2020 (data fine impostata di default dal Sistema).
c. Devono essere state autorizzate le prime 9 settimane previste dal 13 luglio in poi.
d. Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato per le prime 9 settimane.
e. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza luglio, agosto, settembre e ottobre 2020).
f. È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
g. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza luglio, agosto, settembre e ottobre 2020).
h. Il periodo richiesto è considerato autorizzato, a prescindere dall’effettiva fruizione (a differenza delle prime 9 settimane del d.l. 104, dove si tiene conto dell’effettiva fruizione delle giornate).
i. Accettazione di una delle seguenti autodichiarazioni:
– Che l’azienda, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
i. Non ha avuto riduzione del fatturato.
ii. Ha avviato l’attività di impresa successivamente all’1/1/2019.
iii. Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.
iv. Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%


6 SETTIMANE d.l. 137/2020 e d.l 149/2020


7- Relativamente alle domande di cui alle 6 settimane, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda causale COVID19, tenendo in considerazione quanto segue:
a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 9/11/2020.
b. La durata minima della sospensione è di una settimana, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (d.l. 104/2020) e comunque dal 16/11/2020 al 31/1/2021.
c. La durata massima della sospensione è di 6 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (d.l. 104/2020) e comunque dal 16/11/2020 al 31/1/2021.
d. Devono essere state autorizzate le 18 settimane previste dal d.l. 104/2020 (tranne che per i datori appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24/10/2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche) (IN ATTESA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEL MINISTERO).
e. Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato nelle precedenti domande.
f. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo.
g. È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
h. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo.
i. Il periodo richiesto è considerato autorizzato, a prescindere dall’effettiva fruizione (a differenza delle prime 9 settimane del d.l. 104, dove si tiene conto 3 dell’effettiva fruizione delle giornate).
j. Accettazione di una delle seguenti autodichiarazioni:
– Che l’azienda, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
i. Non ha avuto riduzione del fatturato.
ii. Ha avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
iii. Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.
iv. Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%
Oppure
– Che l’azienda, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del d.l. 137/2020
i. È esente dal versamento del contributo addizionale.


E’ stata inoltre annullata la scadenza del 30/10/2020 per la presentazione di domande di assegno ordinario (no Covid19) riservate alle sole aziende che avevano terminato le prime 18 settimane di cassa integrazione in data antecedente al 13 luglio 2020; la domanda può riguardare i soli giorni compresi tra il 30 giugno ed il 12 luglio 2020 e può tuttora essere presentata.
I periodi di cassa integrazione: la sintesi ad oggi
Prime 18 settimane: vanno dal 23 febbraio al 12 luglio 2020
Seconde 18 settimane: vanno dal 13 luglio al 15 novembre 2020
Ulteriori 6 settimane: potranno essere richieste nel periodo tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021 (per FSBA in queste settimane conta esclusivamente il richiesto e non l’effettivamente utilizzato)


DL Ristori-bis: esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura



Tra le altre misure urgenti previste dal DL n. 149/2020, anche misure di sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura. Prevista, infatti, all’articolo 21 la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura. Al fine di far fronte, inoltre, alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, è concesso (articolo 22) alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute, ed alle loro associazioni, un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.


Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
L’articolo 16 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da COVID 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
L’articolo 21 del DL n. 149/2020 dispone che gli stessi soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui sopra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 di seguito riportati, sia riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.
L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.













































Codice Ateco

Descrizione

01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx Pesca e acquacoltura
11.02.10 Produzione di vini da tavola e V.Q.P.R.D.
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00 Produzione di birra
46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche


Quarta gamma
L’articolo 22, del DL in commento sostituisce, invece, l’articolo 58-bis, DL n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.
Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti.
Il contributo è pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso periodo dell’anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura di revoca del contributo.
Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.