
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari, secondo i quali in presenza di un provvedimento divenuto definitivo, il potere di autotutela dell’Amministrazione finanziaria può essere attuato soltanto in presenza di elementi nuovi non sindacabili prima o di macroscopici errori chiaramente riscontrabili e tali da rendere palesemente contraddittorio o assurdo il risultato cui il provvedimento sia pervenuto (Ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23249)
Il caso esaminato riguarda il potere di annullamento in autotutela di un provvedimento divenuto definitivo.
La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato al contribuente l’omessa dichiarazione di ricavi derivanti dall’attività commerciale e, di conseguenza, maggiori imposte non versate, oltre sanzioni e interessi.
Sia l’avviso di accertamento, che la successiva cartella di pagamento, non sono stati impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria.
Il contribuente ha proposto istanza di autotutela per ottenere l’annullamento del ruolo (divenuto definitivo), motivando di essere stato truffato dalla propria commercialista, denunciata all’autorità giudiziaria.
A seguito di diniego all’istanza di autotutela, il contribuente ha proposto ricorso, che i giudici d’appello hanno respinto, ritenendo di non poter annullare il ruolo ormai definitivo, ma soltanto rivolgere all’ufficio un invito a rivedere l’istanza di autotutela.
Su ricorso del contribuente, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari affermando che nel processo tributario, il sindacato sull’atto di diniego dell’Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino l’esercizio di tale potere.
Il potere di autotutela, precisa la Corte Suprema, si basa su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente.
In particolare, la Corte osserva, che l’interesse a che ciascun cittadino sia soggetto ad una tassazione conforme alla legge e correlata alla propria capacità contributiva è un interesse astratto (coincidente con il ripristino della legalità) laddove invece, per giustificare la doglianza contro il diniego di autotutela occorre che sia dedotto un interesse generale (cioè travalicante quello individuale della parte in causa), concreto e specifico (come, ad esempio, l’interesse derivante dall’intervenuto annullamento da parte del giudice amministrativo di un atto presupposto a quello in questione; di atto basato su una affermazione di principio, suscettivo di generalizzazione, errata), in esatta corrispondenza all’interesse di cui l’amministrazione deve dar conto nella motivazione dell’atto di annullamento (adottato anche in assenza di sollecitazione del privato).
In conclusione, secondo la Corte Suprema, deve ritenersi legittima la pronuncia dei giudici tributari secondo cui “in presenza di un provvedimento definitivo l’autotutela dell’amministrazione possa essere attuata soltanto in presenza di elementi nuovi non sindacabili prima o di macroscopici errori chiaramente riscontrabili e tali da rendere palesemente contraddittorio o assurdo il risultato cui il provvedimento è pervenuto”.


