
Il diritto di detrazione dell’IVA è riconosciuto nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal Fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, il contribuente dimostri in concreto che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili (Corte di Cassazione – Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 28962)
Il caso esaminato dalla Corte Suprema riguarda il recupero del credito IVA, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non spettante in considerazione della tardiva presentazione della dichiarazione, quindi omessa.
I giudici tributari hanno confermato la pretesa tributaria, rilevando che la mancata (tardiva) presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di maturazione del credito non consentisse di ritenere sussistente il credito.
La decisione è stata riformata dalla Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso della società.
La Corte Suprema ha affermato che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta va riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, nonché il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Pertanto, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.
Nel caso esaminato, i giudici tributari non hanno fatto corretta applicazione di tale principio, in quanto ha fatto conseguire l’insussistenza del credito IVA vantato dalla società alla mera omessa presentazione della dichiarazione relativa al periodo di maturazione di imposta. Invece, avrebbero dovuto valutare la sussistenza dei requisiti sostanziali per il diritto alla detrazione, a mezzo la produzione delle fatture ovvero di altra idonea documentazione contabile, nonché la tempestività dell’esercizio del diritto stesso.


