
Il cessionario privo di stabile organizzazione in Italia e identificato ai fini Iva ai sensi dell’art. 35-ter del Decreto iva, può esercitare il diritto alla detrazione delle maggiore IVA addebitata dal cedente mediante la nota di variazione in aumento (Agenzia Entrate – risposta 05 novembre 2020, n. 531).
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in riferimento ad un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia ed identificato ai fini Iva che:
– ha effettuato regolarmente cessioni in regime di non imponibilità e, pertanto, ha beneficiato per gli acquisti dello status di esportatore abituale;
– ha effettuato, nel corso del 2017, acquisti in regime di non imponibilità da società estera identificata ai fini IVA in Italia;
– nel corso del 2020 la società cedente ha provveduto a regolarizzare le predette cessioni rilevanti ai fini IVA in Italia, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
A tal fine la cit. società cedente ha emesso note di variazione in aumento di sola IVA, addebitando alla società acquirente in via di rivalsa, e quindi riversando all’Erario, l’imposta che originariamente non era stata applicata sulle cessioni effettuate, per l’ammontare eccedente la soglia indicata nella dichiarazione d’intento validamente trasmessa e ricevuta.
A fronte di tale fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la società estera acquirente può esercitare il diritto alla detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione delle note di variazione aumento, in linea con i chiarimenti resi in precedenza.


