Autoferrotranvieri: Fondo Sanitario TPL Salute – Contribuzione

Per effetto dell’accordo firmato il 28/10/2020, tra ASSTRA, ANAV, AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA, e dell’addendum del 712/2020, parte il Fondo Sanitario TPL Salute per gli Autoferrotranvieri

Il giorno 28/10/2020, tra ASSTRA, ANAV, AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA, si è sottoscritto il Verbale di accordo Costituzione Fondo Sanitario TPL Salute, che insieme all’addendum del 7/12/2020, detta le regole da applicare in materia di assistenza sanitari integrativa per i lavoratori del CCNL Autoferrotranviari-Internavigatori.
Le parti, a modifica ed integrazione dell’art. 38 dell’A.N. 28/11/2015, hanno stabilito che tutte le aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri-Internavigatori del 23/7/1976 (c.d. “Testo Unico”), per come modificato e/o integrato dai successivi contratti/accordi nazionali di rinnovo dello stesso, dovranno iscrivere tutti i propri dipendenti al Fondo di settore “TPL Salute” all’atto della costituzione dello stesso.
L’obbligo riguarda tutti i lavoratori non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, nonché, ove espressamente previsto dal predetto CCNL, i lavoratori assunti con altre forme contrattuali individuate dal CCNL stesso.
Il contributo annuale che dovrà essere versato a Fondo TPL Salute per singolo dipendente, è stabilito in € 10,00 così suddiviso:
– € 9,10 quale contributo annuale per singolo dipendente da versarsi al Fondo TPL Salute;
– € 0,90 contributo di solidarietà che l’azienda verserà annualmente all’INPS per singolo dipendente.
Come indicato nella circolare n. 1/2020 di sintesi del Fondo, per poter attivare le coperture in favore dei lavoratori per l’anno 2021, è necessario che le aziende versino i seguenti contributi:
– Contributi pregressi: annualità 2017 e 2018, pari complessivamente ad € 18,20
– Contributi annuali ricorrenti: annualità 2021 pari complessivamente a € 9,10
Tutti i versamenti andranno effettuati entro e non oltre il giorno 11 gennaio 2021 e fanno riferimento al numero dei dipendenti in forza al 16 novembre 2020, le cui anagrafiche dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 dicembre 2020, secondo la procedura presente sul sito www.tplsalute.it.


Per le aziende che alla data di costituzione del Fondo TPL Salute (3/12/2020), erogano, tramite casse, fondi aziendali o polizze assicurative, prestazioni di assistenza sanitaria integrativa (di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo 502/1992 ss.mm.ii), è consentita la sospensione dei versamenti e delle prestazioni previste dal Fondo TPL Salute (“sospensiva”) – per un massimo di 20 mesi dalla data di costituzione del Fondo TPL Salute. Tali aziende però dovranno comunque versare la rata per contributi pregressi dell’annualità 2017 a titolo di oneri di gestione entro l’11 gennaio 2021 pari ad € 9,10, oltre al contributo di solidarietà di € 0,90 da versarsi direttamente all’INPS.


Alla data di cessazione della sospensiva e comunque entro il periodo massimo di 20 mesi, le suddette aziende si allineeranno alle tempistiche di contribuzione previste dalla contrattazione.