Bonus affitti commerciali: le modifiche nel DL Rilancio convertito

La Legge di Conversione del DL Rilancio apporta modifiche, tra l’altro, alle disposizioni relative al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili commerciali (art. 28, del dl 34/2020), estendendo la platea dei beneficiari e introducendo la possibilità di cessione del bonus

Com’è noto tra le varie misure adottate con il DL Rilancio per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è previsto un credito d’imposta commisurato all’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo per il periodo di lock down (cd. “bonus affitti commerciali”).
Per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, è stata ampliata la platea dei beneficiari, includendo anche le imprese di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente al 19 maggio 2020, sebbene con una modulazione della misura del beneficio.
Pertanto, a decorrere dal 19 luglio 2020 il cd. “bonus affitti commerciali” è riconosciuto:

– ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente al 19 maggio 2020, nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, pagato con riferimento a ciascuno dei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020. Se il canone pagato si riferisce ad un contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle predette attività, il bonus spetta nella misura del 30% dei relativi canoni;

– alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente al 19 maggio 2020, nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività, pagato con riferimento a ciascuno dei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020. Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale il bonus spetta, invece, con riferimento a ciascuno dei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2020. Anche in queste ipotesi, se il canone pagato si riferisce ad un contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato all’attività, il bonus spetta nella misura del 30% dei relativi canoni;

– alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente al 19 maggio 2020, nella misura del 20 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Per tali soggetti, se il canone pagato si riferisce ad un contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato all’attività, il bonus spetta nella misura del 10% dei relativi canoni;

– agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale, pagato con riferimento a ciascuno dei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020.

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il soggetto locatario esercente attività economica abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. In sede di conversione del DL Rilancio è stata introdotta la previsione che esclude tale condizione per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per quelli che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Ulteriore novità introdotta dalla Legge di conversione, riguarda la possibilità per il conduttore, in caso di locazione, di cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Si ricorda, infine, che il credito d’imposta:
– può essere utilizzato in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero tramite modello F24 successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni;
– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (salvo l’ipotesi di cessione al locatore);
– non è soggetto ai limiti di compensazione;
– non è cumulabile con il “tax credit botteghe” previsto dal cd. “decreto Cura Italia”, in relazione alle medesime spese sostenute.