
Qualora in un esercizio commerciale siano svolte due attività, una delle quali sospesa in base alle norme attuate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il titolare può usufruire del credito d’imposta del 60% del canone di locazione pagato nel mese di marzo 2020, se l’attività sospesa è quella prevalente (Agenzia Entrate – risposta 13 ottobre 2020, n. 468).
Il Decreto “Cura Italia” ha previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa pari al 60% delle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per la corresponsione dei canoni di locazione relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve:
– essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
– essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1;
– avere effettivamente corrisposto il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che nel caso di esercizio di più attività d’impresa, di cui solo alcune oggetto di sospensione, per poter beneficiare della sospensione è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi).
Soddisfatti tali requisiti, in caso di esercizio di più attività, è possibile usufruire del bonus locazione se l’attività sospesa è quella prevalente.