Bonus servizi digitali per l’editoria: pronto il codice tributo

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali, previsto dal “Decreto Rilancio” (Risoluzione 23 dicembre 2020, n. 81/E)

DISCIPLINA DEL BONUS

Il “Decreto Rilancio” (art. 190 del D.L. n. 34/2020) riconosce, per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, un credito d’imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.
Detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
La disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta (Dpcm 4 agosto 2020) hanno previsto che, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CODICE TRIBUTO PER F24

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6919” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali – art. 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.


In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è stata presentata, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda di accesso al credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

MONITORAGGIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate effettua il controllo del credito utilizzato confrontando l’elenco trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria dei beneficiari e del credito spettante a ciascuno. In caso di utilizzo in misura maggiore di quella riconosciuta ovvero di revoca del credito, il modello F24 è scartato e il versamento si considera non effettuato.