Istituiti i codici tributo per la compensazione dei crediti del Superbonus


In materia di Superbonus, istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, attivi dal 1° gennaio 2021 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 28 dicembre 2020, n. 83/E).

Al fine di consentire ai fornitori e ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta in argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
– “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
– “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
– “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
– “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
– “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai richiamati provvedimenti dell’8 agosto e del 12 ottobre 2020.
Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la presente risoluzione.
Attraverso la medesima piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, anche parzialmente; i successivi cessionari utilizzano i crediti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la piattaforma stessa.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2020, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2021”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022” e così via.


Ravvedimento operoso per errori in dichiarazione



Con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate risponde a quesiti riguardanti errori nella compilazione e nella presentazione della dichiarazione dei redditi, e la possibilità di regolarizzare le violazioni con l’istituto del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni


Dichiarazione trasmessa in ritardo dall’intermediario








QUESITO In caso di tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica, fatta salva l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, la sanzione prevista dall’art. 7-bis, co. 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997 può essere ridotta alla metà?
RISPOSTA La norma sanzionatoria stabilisce che “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”. Detta previsione:
– ha carattere generale, in quanto rappresenta una norma di “chiusura” del sistema che si applica ai soli casi non espressamente disciplinati dalle singole disposizioni di settore;
– è, di conseguenza, applicabile in via residuale, nelle sole ipotesi in cui non sussistano disposizioni volte a disciplinare il ritardo nella presentazione di dichiarazioni o denunce.
Nel caso di tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte del soggetto incaricato si applica la sanzione amministrativa da 516,46 euro a 5.164,57 euro.
Mancando una previsione che attenui la risposta sanzionatoria in caso di inoltro della dichiarazione da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica oltre il termine normativamente previsto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la suddetta sanzione a carico dell’intermediario può essere ridotta alla metà, se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni.
La sanzione base, così individuata, può poi, ulteriormente, essere ridotta applicando l’istituto del ravvedimento operoso.
In virtù del principio del favor rei sancito, la disposizione in esame, in quanto contenente un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello previgente, trova applicazione anche con riguardo alle violazioni pregresse, sempreché alla data del 1° gennaio 2016 non sia già divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione della sanzione.


Dichiarazione integrativa con riduzione del credito IRPEF compensato








QUESITO Un contribuente presenta un modello Redditi PF indicando, nel quadro RN, un credito IRPEF successivamente compensato nel modello F24. Avendo omesso di dichiarare un reddito, il medesimo contribuente presenta un modello Redditi PF integrativo che evidenzia un debito IRPEF. In tale ipotesi, il contribuente, al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni, è tenuto a regolarizzare, oltre alla violazione di infedele dichiarazione, anche quella per la compensazione di crediti inesistenti ovvero la prima violazione assorbe la seconda?
RISPOSTA Nell’ambito della regolarizzazione della violazione di infedele dichiarazione, fermo restando il versamento del minor credito utilizzato nel modello F24 e del maggior debito emergente dalla dichiarazione integrativa (con i relativi interessi), le compensazioni successivamente eseguite assumono legittimità.
Di conseguenza, oltre alla sanzione per infedele dichiarazione, da calcolare sugli importi del minor credito utilizzato e del maggior debito da versare, non deve essere ravveduta anche quella per utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.


Dichiarazione integrativa con maggior credito








QUESITO In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa al fine di dedurre un costo e, contestualmente, indicare un reddito originariamente omessi, qualora la stessa chiuda con un maggior credito, può essere considerata “a favore” del contribuente e, quindi, non essere assoggettata ad alcuna sanzione? In caso contrario, qual è la sanzione da applicare per regolarizzare la violazione commessa? I medesimi dubbi sorgono anche con riferimento alla particolare ipotesi in cui la dichiarazione integrativa sia presentata al fine di assoggettare al regime della cedolare secca un canone di locazione dapprima tassato ordinariamente.
RISPOSTA Solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione. E’, invece, dovuta la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale della stessa sia comunque rappresentato da un maggior credito.
In tale ipotesi, infatti, risulta integrata la violazione relativa al contenuto e alla documentazione della dichiarazione.
Le stesse considerazioni valgono anche qualora il contribuente abbia erroneamente tassato, in via ordinaria, un canone di locazione da assoggettare al regime della cedolare secca. In tale ipotesi, se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca (presentazione del modello RLI e versamento dell’imposta sostitutiva) e l’integrazione è limitata a detto elemento (o, comunque, non sono indicati anche redditi originariamente omessi), non è dovuta alcuna sanzione.


Eccedenza d’imposta in dichiarazione presentata oltre novanta giorni








QUESITO Qualora dalla dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (e, quindi, omessa) emerga un’eccedenza d’imposta, quest’ultima può essere riportata nella prima dichiarazione utile oppure deve essere chiesta a rimborso? In tale ultima ipotesi, la domanda di rimborso è da considerarsi già presentata con la dichiarazione oppure è necessario produrre l’istanza?
RISPOSTA Per il riconoscimento del credito emergente dalla dichiarazione omessa, il contribuente è comunque tenuto a presentare istanza di rimborso.
Qualora il medesimo credito sia, invece, riportato nella dichiarazione successiva, validamente presentata, ai fini del riconoscimento dello stesso, a seguito della comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate, è necessario attestarne l’esistenza contabile, mediante la produzione all’ufficio competente, entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, di idonea documentazione (ad esempio, con riferimento alle eccedenze IVA, mediante esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile). La dimostrazione dell’esistenza contabile del credito pone il contribuente, ancorché tardivamente, nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione. In esito alle verifiche, qualora sia confermata l’esistenza contabile del credito, l’ufficio, anziché richiedere l’effettuazione del pagamento seguita da un’istanza di rimborso, potrà “scomputare” direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, emettere una “comunicazione definitiva” contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato.


Dichiarazione presentata oltre novanta giorni con un credito e un debito








QUESITO Qualora dal modello Redditi PF presentato oltre novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (e, quindi, omesso) emerga, contestualmente, un’imposta a credito (IRPEF) e un’imposta a debito (addizionale regionale), è possibile effettuare la compensazione tra i due saldi in dichiarazione, applicando le sanzioni previste?
RISPOSTA Non è possibile procedere alla compensazione tra eccedenze d’imposta a credito e a debito emergenti, contestualmente, da una dichiarazione omessa.
Il recupero dell’eccedenza a credito è infatti consentito previo riscontro da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’effettività sostanziale della stessa. A tal fine può essere richiesto al contribuente di produrre la documentazione contabile ed extracontabile necessaria al suddetto riscontro.


Omessa compilazione del Quadro RW








QUESITI – In caso di omessa presentazione del quadro RW, è possibile regolarizzare la violazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione versando la sanzione di 258 euro ridotta ad 1/9, oltre al pagamento dell’IVIE e/o dell’IVAFE e della relativa sanzione in misura pari al 3,75 per cento?

– Un contribuente, che possiede immobili e/o attività finanziarie all’estero per i quali è dovuta I’IVIE e/o l’IVAFE, ha presentato nei termini la dichiarazione dei redditi ma ha omesso la compilazione del quadro RW. Ferma restando l’applicazione della sanzione relativa alla violazione degli obblighi del monitoraggio (pari al 3 per cento – o al 6 per cento se l’immobile e/o l’investimento è in un paese black list – del valore indicato), eventualmente ridotta applicando il ravvedimento operoso, la sanzione relativa all’infedeltà dichiarativa dell’IVIE e/o dell’IVAFE è pari:
– al 90 per cento;
– deve essere maggiorata di 1/3;
– deve essere raddoppiata qualora l’immobile e/o l’attività finanziaria siano detenuti in un paese black list?

RISPOSTA Qualora la dichiarazione annuale sia stata presentata nei termini ed i dati nella stessa contenuti siano corretti, è consentita la compilazione e l’invio del solo frontespizio e del modulo RW anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, in tal caso sono applicabili le sanzioni, modulate in base alla data di presentazione del modulo RW. In particolare, se la presentazione del modulo RW avviene:
– entro i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione pari a 258 euro, nonché la sanzione per omesso versamento, se la violazione ha prodotto anche effetti sostanziali sulle imposte dovute a titolo di IVIE e/o IVAFE (in tale ipotesi restano dovuti, oltre alla quota capitale, anche i relativi interessi). Entrambe le sanzioni possono essere ridotte applicando il ravvedimento operoso. Non è, invece, dovuta la sanzione per infedele dichiarazione poiché la violazione degli obblighi di liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto tale;

– oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione per infedele dichiarazione, senza che la stessa sia maggiorata di 1/3 ovvero raddoppiata perché l’IVIE e l’IVAFE non derivano da “redditi” prodotti all’estero. È dovuta inoltre la sanzione per omessa dichiarazione dei beni all’estero. Entrambe le sanzioni possono essere ridotte applicando il ravvedimento operoso. Sono altresì dovuti, oltre alla quota capitale, anche i relativi interessi.

Sostegno dei settori turismo e cultura e per l’internazionalizzazione nel DL Ristori convertito


Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo, fiere e congressi, spettacolo e cultura e sostegno alla internazionalizzazione delle imprese (art. 6-bis, commi 1-4, 9-10 e 14, D.L. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020).

Il fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, di cui all’art. 89, co. 1, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2021.
Il fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, di cui all’art. 182, co. 1, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Tali misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing), codice ATECO 49.31.00.
Il fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, di cui all’art. 183, co. 2, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 350 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l’anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.
Il fondo di cui sopra è incrementato di 1 milione di euro per l’anno 2021 per il ristoro, nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi.
I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d), e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell’articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell’erogazione dei contributi di cui sopra, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.
Per il sostegno dell’internazionalizzazione le disponibilità del fondo rotativo di cui all’art. 2, co. 1, D.L. n. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 394/1981, sono incrementate di 400 milioni di euro per l’anno 2020, e l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 72, co. 1, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.


DL Ristori convertito: dichiarazioni fiscali senza ulteriori proroghe

In sede di conversione del Decreto Ristori vengono confermate la date delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta e delle dichiarazioni dei redditi e Irap

Termine di presentazione Modello 770/2020 (art. 10)

In sede di conversione resta invariata la disposizione dell’articolo 10. È confermata, quindi, la proroga già prevista del termine di presentazione del Modello 770/2020 (anno d’imposta 2019), utilizzato dai sostituti d’imposta (comprese le Amministrazioni dello Stato) per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
– redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
– dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
– locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica;
– somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
– somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
– somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.


In particolare, il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate del modello 770 che attesta le ritenute fiscali operate dai sostituti d’imposta e i relativi versamenti nel corso dell’anno d’imposta 2019 è stato prorogato dal 31 ottobre 2020 al 10 dicembre 2020.

Termine di presentazione Modello Redditi e IRAP (art. 13-sexies)

L’articolo 13-sexies, introdotto dalla Legge di conversione (L. n. 176/2020), riproduce la disposizione contenuta nel “Decreto Ristori-quater” (art. 3, D.L. n. 157/2020).
In altri termini viene confermato lo slittamento previsto del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, senza ulteriori proroghe.
Resta confermato, quindi, il termine di presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relative al periodo d’imposta 2019, prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020.