Superbonus del 110%: ok per familiari e conviventi con le regole per la cessione


Possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione e viene inoltre approvato il modello di comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo (Agenzia Entrate – circolare 08 agosto 2020, n. 24/E e provvedimento 08 agosto 2020, n. 283847).

L’accesso al Superbonus del 110% è consentito anche:
– ai familiari e ai conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione;
– agli imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata.


Rientrano inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).


Nello specifico, al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. Tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese.
L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato.
Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.


Il Superbonus viene inoltre riconosciuto anche alle persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni, ma se i lavori interessano singole unità immobiliari, allora limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera privata della vita dei contribuenti; tale requisito non è richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini.


La detrazione del 110% si allarga fino a comprendere anche alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del Superbonus, purché effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).


Approvato, inoltre, il modello di comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.
La comunicazione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il relativo modello approvato. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.


In caso di esercizio dell’opzione, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.
La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.


Covid-19: misure di contenimento prorogate fino al 07 settembre 2020


Con il DPCM del 07 agosto 2020, pubblicato nella G.U. 08 agosto 2020, n. 198, vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.


Riprenderanno:


– decorrere dal 9 agosto 2020 attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori (le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi);


– dal 15 agosto 2020, i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, ma solo nel rispetto delle specifiche linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico;


– a decorrere dal 1° settembre 2020 la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al


chiuso;


– a decorre dal 1° settembre 2020, le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (è consentito lo svolgimento delle attività propedeutiche alle predette riaperture).


Covid-19: attivazione SURE richiesta


Richiesta alla Commissione europea l’attivazione di SURE per oltre 28 miliardi di euro al fine di garantire la ripresa dell’economia italiana colpita dalle misure di blocco introdotte dalla fine di febbraio per contenere la diffusione del virus Covid-19 (Ministero Economia e Finanze – comunicato 8 agosto 2020; Ministero Lavoro e Politiche Sociali – comunicato 08 agosto 2020).

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, e la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, hanno inviato a Bruxelles la lettera con cui il Governo italiano richiede formalmente l’attivazione di SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), lo strumento messo in campo dalla Commissione europea per mitigare i rischi di disoccupazione dovuti all’emergenza Covid19.


Nella missiva, indirizzata ai commissari Dombrovskis, Gentiloni, Schmit e Hahn, il Governo italiano chiede di poter accedere alle risorse di SURE nella misura di 28.492 milioni di euro, un importo giustificato dalle misure che sono state messe in campo per tutelare i redditi dei lavoratori durante la crisi come indicato nella tabella di segnalazione e nella valutazione provvisoria della loro ammissibilità da parte dei servizi competenti della Commissione.


I due ministri sottolineano come la rapida attivazione di SURE rappresenti un esempio positivo di solidarietà tra gli Stati membri e a favore dei lavoratori europei e si impegnano a proseguire il dialogo sulla risposta dell’Italia alla crisi e sulle politiche appropriate a sostegno dei lavoratori e del benessere della popolazione in generale.

Firmato il “Decreto Asseverazioni” per il Superbonus e Sismabonus al 110%


Firmato il decreto attuativo relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dall’art. 119 del decreto Rilancio (D.M. 03 agosto 2020).

Nello specifico, la modulistica pubblicata definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.
L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.
Si attende il decreto attuativo che definisce i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110%.