Covid-19: chiarimenti sulla proroga di validità dei documenti scaduti


La proroga di validità dei documenti scaduti deve essere opportunamente coordinata con le disposizioni europee che, per i sette mesi successivi alla scadenza, consentono la circolazione con documenti di guida scaduti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 per l’intero territorio dell’Unione (Ministero Interno – circolare 03 agosto 2020, n. 5457).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, è stata pubblicata la Legge di conversione del Decreto rilancio che ha prorogato la validità dei documenti d’identità scaduti, sostituendo la data di scadenza del 31 agosto 2020 originariamente prevista con quella del 31 dicembre 2020.


Tale norma si riferisce a tutti i documenti di identità e quindi anche alla patente di guida che, in ambito nazionale, è assimilata ai documenti di identità.


Tale disposizione, che ha effetto solo per la circolazione in Italia, deve essere opportunamente coordinata con le disposizioni europee che, per i sette mesi successivi alla scadenza, consentono la circolazione con documenti di guida scaduti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 per l’intero territorio dell’Unione. Infatti, per la circolazione in ambito europeo, diverso dall’Italia, non è possibile beneficiare di proroghe di validità per le patenti di guida che scadono dopo il 31 agosto 2020.


Protocollo di intesa ABI-CNA sul bonus vacanze


ABI e CNA hanno stipulato un Protocollo di intesa in materia di “Bonus vacanze”, oltre a promuovere una corretta e completa informazione, per favorire iniziative e accordi volti all’efficientamento dei processi in particolare per quanto riguarda la cessione dei crediti e la rapida messa a disposizione di liquidità per le imprese (ABI – Comunicato 04 agosto 2020).

Si rammenta che l’art. 176 del D.L. n. 34/2020 ha previsto un bonus, il “tax credit/bonus vacanze”. I nuclei familiari con in reddito ISEE fino a 40.000 euro possono richiedere e usufruire del bonus, nella forma del credito, a decorrere dal 1° luglio 2020. Tale bonus pari a un massimo di 500 euro per nucleo familiare è usufruibile per l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore del servizio, il restante 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi della famiglia. Lo sconto dell’80% sarà rimborsato al fornitore del servizio sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà, in alternativa, di cessione a terzi, anche a banche o intermediari finanziari.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 17 giugno 2020, n. 237174 attuativo del “Bonus vacanze” che disciplina le modalità per l’utilizzo del credito d’imposta da parte dell’impresa turistico-ricettiva e l’eventuale cessione del credito, anche alle banche.


Covid-19: maggiori controlli nella ristorazione e nelle discoteche della Campania


Introdotto l’obbligo, per i ristoratori e i gestori di discoteche e locali consimili, di individuare almeno un soggetto per tavolo o per gruppo attraverso idoneo documento di identità, al fine della maggiore tempestività della ricostruzione di eventuali contatti stretti di eventuali nuovi soggetti positivi (Regione Campania – ordinanza 31 luglio 2020, n. 64).

Al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi di cd.”contatto stretto” relativi a nuovi soggetti positivi che abbiano frequentato ristoranti, discoteche e locali consimili, salva l’osservanza di quant’altro previsto nei Protocolli di sicurezza vigenti, è fatto obbligo ai gestori dei menzionati esercizi della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità.


L’inosservanza della suddetta disposizione è punita con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 1.000 (mille/00) e con sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da cinque a trenta giorni.


In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.


Veicoli a basse emissioni: dal 1° agosto i nuovi contributi per l’ecobonus


A partire dallo scorso 1° agosto e fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile prenotare sul sito ecobonus.mise.gov.it l’incentivo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di categoria M1, con le novità introdotte nel decreto Rilancio. Per la misura sono messi a disposizione altri 50 milioni di euro, che si aggiungono ai fondi già stanziati per l’incentivo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020 e 200 milioni per il 2021 (Ministero dello Sviluppo Economico e INVITALIA – Comunicati 31 luglio 2020).

In particolare, è ampliata la gamma di veicoli a basse emissioni M1 per le quali sarà possibile richiedere il contributo, che potrà arrivare fino a 8 mila euro per l’acquisto con rottamazione e fino a 5 mila euro per l’acquisto senza rottamazione. All’ecobonus si potranno aggiungere sconti fino a 2 mila euro che verranno concessi direttamente dai venditori.
Alle tipologie M1 già previste si aggiunge, infatti, la fascia di veicoli con emissioni di C02 61/110 g/km appartenente alla classe ambientale Euro 6 con prezzo di listino non superiore ai 40 mila euro.
Dal 1° agosto, oltre alle novità già entrate in vigore lo scorso 22 luglio per l’acquisto di veicoli di categoria L (ciclomotori, motocicli e veicoli analoghi) con la rottamazione, si potranno prenotare online anche i contributi per l’acquisto di veicoli senza dover consegnare un veicolo per la rottamazione.
In questo caso il contributo applicato sarà del 30% del prezzo di acquisto fino a massimo 3.000 euro, mentre è del 40% del prezzo d’acquisto fino a massimo 4.000 euro con la rottamazione.