Tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto alla detrazione del 19 %


In merito all’obbligo introdotto dalla legge di bilancio 2020 di tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda irpef, nella misura pari al 19 %, indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, i mezzi di pagamento alternativi, quali ad esempio “XYZ”, possono rientrare fra gli altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 che danno diritto alla detrazione delle spese citata. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 luglio 2020, n. 230)

A decorrere dal 1° gennaio 2020 «Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ». (art. 1, co. 679, legge n. 160/2019 – legge di bilancio 2020).
Questa disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 19 per cento, degli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, l’effettuazione del pagamento mediante « versamento bancario o postale» ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento».
Resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
L’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.
Tanto premesso, si osserva che XYZ è un istituto di moneta elettronica autorizzato (sito www.xyz.com).
In particolare, dal sito sopra citato si legge che “XYZ” è una applicazione (“app”) di pagamento via smartphone che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. Attraverso i servizi offerti dal predetto Istituto di moneta elettronica si può pagare nei negozi convenzionati, inviare denaro agli amici, fare shopping online ed effettuare donazioni, pagare i bollettini della Pubblica Amministrazione (pagoPA) come tasse e multe, ed effettuare le ricariche telefoniche.
Per l’uso del servizio occorre aprire un account e collegarlo al proprio conto corrente bancario. Ogni account è legato ad uno specifico utente e ad uno specifico dispositivo mobile. Tale rapporto è univoco, così da garantire che il pagamento sia effettuato esattamente dal titolare del conto corrente.
Come emerge dal richiamato sito, l’Istituto di moneta elettronica in esame traccia i pagamenti, così come qualsiasi sistema di e-payment e le ricevute dei pagamenti sono disponibili nella sezione del profilo della applicazione (“Profilo in app”.). Ciò posto, trattandosi di un mezzo di pagamento emesso da un istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato a dei conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato, si ritiene che tale mezzo di pagamento possa soddisfare i requisiti di tracciabilità stabiliti dall’articolo 1, comma 679, della legge di stabilità del 2020, solo se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l’Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni della app stessa sia possibile garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Ciò posto, se tale mezzo di pagamento rispetta i requisiti appena descritti, l’utilizzo dello stesso darà diritto all’Istante di fruire della detrazione dall’imposta lorda, nella misura pari al 19 per cento, degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, sostenuti mediante tale modalità.
Si precisa, infine, che in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la detrazione dall’imposta ai sensi del citato articolo 1, comma 679 della legge di bilancio 2020, sostenuti mediante il descritto istituto di pagamento, il contribuente dovrà esibire all’Amministrazione finanziaria in caso di controllo, o ai Caf e ai professionisti abilitati in sede di apposizione del visto di conformità, il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto, l’estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.


Proroga dello stato di emergenza Covid-19 al 15 ottobre 2020


Approvata da parte del Senato la proposta di risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in merito alle ulteriori iniziative legate all’emergenza da Covid-19, che al primo punto impegna il Governo a definire come termine ultimo per lo stato di emergenza nazionale il 15 ottobre (Senato – Comunicato 28 luglio 2020).

Tra l’altro, il Governo si impegna:
– a definire, altresì, con norma primaria le eventuali misure di limitazione di libertà fondamentali;
– ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle fasi attuative dello stato di emergenza;
– a promuovere un preciso piano con tutte le azioni necessarie al fine di favorire la sempre più ordinata ripresa delle attività economiche e sociali, e di assicurare il più tempestivo ritorno alla normalità, nel pieno rispetto delle condizioni sanitarie di sicurezza;
– ad assicurare a settembre l’ordinario avvio dell’anno scolastico 2020-2021, con la ripresa in presenza delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche nel rispetto delle necessarie misure sanitarie dovute all’emergenza epidemiologica, nonché la ripresa, nel più breve tempo possibile, delle attività universitarie in presenza.


Corrispettivi telematici: adempimenti in caso di fusione per incorporazione

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di fusione per incorporazione di società organizzate in punti vendita a gestione diretta, ai fini dell’adeguamento dei dispositivi per la trasmissione telematica dei corrispettivi, è possibile procedere all’aggiornamento progressivo degli stessi dispositivi, senza interrompere l’attività dei diversi punti vendita, purché lo stesso sia effettuato entro il termine per l’effettuazione della prima liquidazione IVA successiva alla fusione (Risposta a interpello 28 luglio 2020, n. 227).

Attraverso l’operazione di fusione societaria si realizza l’unificazione in un unico soggetto giuridico delle diverse entità giuridiche che vi partecipano. Per effetto dell’operazione di fusione per incorporazione, la società incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto l’operazione straordinaria, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società incorporate succedendo a titolo universale.
La fusione deve risultare da atto pubblico, che deve essere depositato per l’iscrizione, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle predette iscrizioni, tuttavia, nella fusione per incorporazione l’efficacia può essere stabilita ad una data successiva.
Per effetto della fusione, l’incorporante mantiene la propria partita IVA, mentre le società incorporate si estinguono e la loro partita IVA viene cancellata.
A decorrere dal termine di efficacia della fusione, come sopra individuato, la società incorporante, entro 30 giorni, deve inviare all’Agenzia delle Entrate in via telematica il modello anagrafico AA7/10 per comunicare la variazione dati.
Se le società coinvolte nel progetto di fusione svolgono attività di commercio al dettaglio, e sono organizzate in punti vendita a gestione diretta, si pone il problema di adeguare i dispositivi utilizzati per la trasmissione telematica dei corrispettivi affinché i dati dei diversi punti vendita siano trasmessi con indicazione della ragione sociale e della partita IVA della stessa società (incorporante).
Ciò significa che, con riferimento a ciascun punto vendita appartenente alle società incorporate, a decorrere dalla data di efficacia della fusione, sarà necessario:
– disattivare i Server RT, ossia dissociare la matricola di ciascun server RT dalla partita IVA delle società incorporate;
– chiedere l’associazione delle matricole dei Server RT alla partita IVA della società incorporante;
– riattivare i Server RT mediante associazione delle matricole alla partita IVA;
– ristampare i QR Code e affiggerli alle casse collegate ai Server RT modificati.
A tal fine, secondo l’Agenzia delle Entrate, deve ritenersi corretta la procedura secondo cui, l’associazione di tutti i Server RT dei diversi punti vendita delle società incorporate alla partita IVA della società incorporante sia effettuata in modo progressivo, senza interrompere l’attività dei diversi punti vendita, purché l’aggiornamento sia eseguito il prima possibile e, comunque, entro il termine per l’effettuazione della prima liquidazione IVA, successiva all’operazione straordinaria.
Ovviamente, durante la fase di aggiornamento tecnico dei dispositivi, i corrispettivi giornalieri di tutti i punti vendita devono comunque essere contabilizzati dalla società incorporante, anche se risultano trasmessi con la denominazione e la partita IVA delle società incorporate.

Istituito il codice tributo per la zona franca della Sardegna


Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca istituita nel territorio dei comuni della Regione Sardegna colpiti dall’alluvione del 18 e 19 novembre 2013 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 27 luglio 2020, n. 43/E).

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, del contributo è istituito il seguente codice tributo:
– “Z163” denominato “ZONA FRANCA SARDEGNA – Agevolazioni alle micro e piccole imprese da utilizzare in compensazione – art. 13-bis decreto-legge n. 78/2015”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione dell’agevolazione, nel formato “AAAA”.