
Forniti chiarimenti sulla cessione da parte di un contribuente in regime forfetario del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici, cd. sisma bonus (Agenzia delle entrate – Risposta 22 luglio 2020, n. 224).
In ordine ai soggetti che possono esercitare l’opzione della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici, il credito può essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione ivi prevista, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. Ai fini dell’esercizio dell’opzione non rileva, tra l’altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure ad un regime sostitutivo dell’IRPEF medesima, ad esempio il “regime forfetario”.
L’istituto della cessione, infatti, è finalizzato ad incentivare l’effettuazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente. In tal senso, l’opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che, come nel caso dell’Istante, aderiscono al predetto regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall’imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
In ordine alle spese ammesse al cd. sisma bonus, inoltre, per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. La detrazione, dunque, spetta, nei limiti previsti, anche relativamente alle spese sostenute per gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dell’opera. Pertanto, il sisma bonus può essere applicato anche alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata, compresi quelli per la realizzazione dell’intonaco di fondo, dell’intonaco di finitura della tinteggiatura e dei decori, qualora gli stessi siano di completamento dell’intervento finalizzato alla riduzione del rischio sismico dell’edificio.
Per quanto riguarda, infine, la corretta modalità di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori alla quale l’Istante intende cedere, a parziale pagamento del corrispettivo, il credito corrispondente alla detrazione spettante, si fa presente che:
– il credito cedibile da parte di ciascun condomino in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, a titolo di pagamento della quota di spese a suo carico, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda prevista dalla norma, teoricamente spettante al condomino medesimo. Tale importo è determinato sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, ripartita tra i condòmini secondo i criteri approvati dalla assemblea del condominio oppure sulla base dell’intera spesa sostenuta dal condomino nel periodo d’imposta e pagata dal condominio ai fornitori per la parte non ceduta sotto forma di credito;
– per effettuare la cessione del credito i condomini, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e la accettazione della cessione. L’amministratore di condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle entrate negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016 (per la comunicazione dei dati ai fini dell’inserimento nella dichiarazione precompilata), l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Successivamente, consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate. Il mancato invio della predetta comunicazione rende inefficace la cessione del credito;
– la fattura emessa dai fornitori deve indicare l’intero corrispettivo dovuto, comprensivo dell’importo corrispondente alla detrazione ceduta dai condomini in parziale pagamento del corrispettivo medesimo.
Nel caso di specie, l’Istante avvocato, che ha aderito al “regime forfetario” e che nel 2020 verranno effettuati, nell’edificio in condominio di cui fa parte l’immobile di proprietà, lavori agevolabili con il cd “sismabonus”, versa al condominio l’importo corrispondente alla differenza tra le spese imputate in base alla ripartizione stabilita dall’assemblea del condominio e l’ammontare della detrazione teoricamente spettante. Il pagamento al fornitore sarà effettuato dal condominio, mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L’importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura – che dovrà essere emessa per l’intero corrispettivo pattuito, comprensivo dell’importo pagato con la cessione del credito – ovvero essere inferiore nell’ipotesi, prospettata dall’Istante, in cui i condomini intendano utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori a parziale pagamento del corrispettivo stesso.Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.


