Sismabonus: il contribuente in regime forfetario può cedere il credito


Forniti chiarimenti sulla cessione da parte di un contribuente in regime forfetario del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici, cd. sisma bonus (Agenzia delle entrate – Risposta 22 luglio 2020, n. 224).

In ordine ai soggetti che possono esercitare l’opzione della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici, il credito può essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione ivi prevista, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. Ai fini dell’esercizio dell’opzione non rileva, tra l’altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure ad un regime sostitutivo dell’IRPEF medesima, ad esempio il “regime forfetario”.
L’istituto della cessione, infatti, è finalizzato ad incentivare l’effettuazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente. In tal senso, l’opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che, come nel caso dell’Istante, aderiscono al predetto regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall’imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
In ordine alle spese ammesse al cd. sisma bonus, inoltre, per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. La detrazione, dunque, spetta, nei limiti previsti, anche relativamente alle spese sostenute per gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dell’opera. Pertanto, il sisma bonus può essere applicato anche alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata, compresi quelli per la realizzazione dell’intonaco di fondo, dell’intonaco di finitura della tinteggiatura e dei decori, qualora gli stessi siano di completamento dell’intervento finalizzato alla riduzione del rischio sismico dell’edificio.
Per quanto riguarda, infine, la corretta modalità di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori alla quale l’Istante intende cedere, a parziale pagamento del corrispettivo, il credito corrispondente alla detrazione spettante, si fa presente che:
– il credito cedibile da parte di ciascun condomino in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, a titolo di pagamento della quota di spese a suo carico, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda prevista dalla norma, teoricamente spettante al condomino medesimo. Tale importo è determinato sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, ripartita tra i condòmini secondo i criteri approvati dalla assemblea del condominio oppure sulla base dell’intera spesa sostenuta dal condomino nel periodo d’imposta e pagata dal condominio ai fornitori per la parte non ceduta sotto forma di credito;
– per effettuare la cessione del credito i condomini, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e la accettazione della cessione. L’amministratore di condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle entrate negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016 (per la comunicazione dei dati ai fini dell’inserimento nella dichiarazione precompilata), l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Successivamente, consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate. Il mancato invio della predetta comunicazione rende inefficace la cessione del credito;
– la fattura emessa dai fornitori deve indicare l’intero corrispettivo dovuto, comprensivo dell’importo corrispondente alla detrazione ceduta dai condomini in parziale pagamento del corrispettivo medesimo.
Nel caso di specie, l’Istante avvocato, che ha aderito al “regime forfetario” e che nel 2020 verranno effettuati, nell’edificio in condominio di cui fa parte l’immobile di proprietà, lavori agevolabili con il cd “sismabonus”, versa al condominio l’importo corrispondente alla differenza tra le spese imputate in base alla ripartizione stabilita dall’assemblea del condominio e l’ammontare della detrazione teoricamente spettante. Il pagamento al fornitore sarà effettuato dal condominio, mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L’importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura – che dovrà essere emessa per l’intero corrispettivo pattuito, comprensivo dell’importo pagato con la cessione del credito – ovvero essere inferiore nell’ipotesi, prospettata dall’Istante, in cui i condomini intendano utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori a parziale pagamento del corrispettivo stesso.Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.


DL Rilancio convertito: esonero TOSAP anche per il commercio su aree pubbliche


In sede di conversione del DL Rilancio, la Legge n. 77/2020 ha introdotto i commi da 1-bis a 1-quater all’art. 181, che esonerano dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020. Le norme introdotte prevedono il ristoro ai comuni delle minori entrate, attraverso l’istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

Con il comunicato del 14 maggio 2020, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha evidenziato che, tra le misure previste dal “DL Rilancio”, si dispone l’esonero della TOSAP fino al 31 ottobre per ristoranti, bar e altre strutture.
Per arginare il contagio, l’Italia ha dovuto mettere in campo misure di contenimento straordinarie, progressivamente adottate anche dagli altri Paesi europei.
Dopo il Cura Italia e il Decreto Liquidità, il Decreto Rilancio (art.181, modificato in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) è, in ordine di tempo, il terzo grande intervento varato dal Governo per affrontare le conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19.
Il cuore del decreto sono le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese, che non solo rafforzano e prolungano molti interventi del Cura Italia a partire dal forte impegno per il sistema sanitario, ma introducono nuove e importanti misure per rimettere in moto l’Italia, tenendo insieme ripresa economica, coesione sociale e sicurezza.
Tra le diverse misure del “DL Rilancio”, un forte impegno viene dedicato a sostenere due settori colpiti in modo particolare dall’inizio dell’emergenza, il turismo e la cultura, con risorse complessive per circa 3 miliardi e misure come il tax credit fino a 500 euro per le vacanze in Italia; l’esonero della prima rata IMU 2020 per alberghi e stabilimenti balneari; l’esonero della TOSAP (art.181) dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 fino al 31 ottobre per ristoranti, bar e altre strutture; sostegno per le librerie, per la filiera dell’editoria, per i musei, ristori per le perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli, mostre ed altri eventi oltre ad altre misure di sostegno.
In base alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di conversione n. 77/2020, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e del canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. I Comuni dovranno rimborsare le somme già versate a tale titolo.
A far data dal termine del 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo.
Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività.
Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all’esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.


DL Rilancio convertito: modifiche al bonus fiscale per la sanificazione e l’acquisto di DPI


Con la conversione in Legge del DL Rilancio, il credito d’imposta in oggetto viene esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (art. 125, D.L. n. 34/2020 conv. con modif. in legge 17 luglio 2020, n. 77)


 


Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo (art. 13-quater, co. 4, decreto-legge n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019), spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.


Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
– la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
– l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
– l’acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
– l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.


Il credito d’imposta:
– spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020;
– è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997;
– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);


– non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;


– non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

DL Rilancio convertito: estensione esonero IMU per gli allestimenti per fiere e manifestazioni


L’articolo 177, del DL Rilancio è stato modificato in sede di conversione dalla Legge n. 77/2020 ed estende l’abolizione della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune, per l’anno 2020 anche agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, l’art. 177 del D.L. n. 34/2020, modificato in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone che per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU), quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’esenzione IMU per il settore turistico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dal 19 maggio 2020.
Si ricorda che i commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020 hanno riformato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l’Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.