Precisazioni sul Fondo di garanzia PMI


Chiarimenti sull’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia alle imprese agricole e sull’avvio dell’operatività di “Garanzia Italia” per le operazioni di leasing (MISE – Comunicato 17 luglio 2020 e ABI – Circolare 21 luglio 2020, n. 1583)

In merito all’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia alle imprese agricole, il Ministero dello Sviluppo Economico, con il comunicato del 17 luglio 2020, rende noto che l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI è esteso alle imprese che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”, eliminando le limitazioni fino ad oggi previste per questo settore dalla normativa ordinaria.
A partire dal 20 luglio 2020, è dunque possibile trasmettere al Gestore le richieste di ammissione sia alla garanzia diretta sia alla in riassicurazione/controgaranzia.
In questa prima fase si possono presentare soltanto domande ai sensi delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
Il Gestore darà tempestiva informazione della prossima apertura dell’operatività anche sul regime de minimis.

Per quanto riguarda l’avvio dell’operatività di “Garanzia Italia” per le operazioni di leasing, l’ABI, con la circolare del 21 luglio 2020, n. 1583, comunica che a partire dal 20 luglio è possibile ottenere “Garanzia Italia” sulle operazioni di leasing, perfezionate fino al 31 dicembre 2020 in favore di imprese con sede in Italia danneggiate dall’epidemia Covid-19.


Il Fisco risponde ai quesiti degli operatori sul “contributo a fondo perduto”


L’Agenzia fornisce le risposte ai nuovi quesiti degli operatori in una seconda circolare esplicativa. I contribuenti in possesso dei requisiti hanno ancora tempo fino al 13 agosto per poter richiedere il beneficio e fino al 24 agosto nel caso degli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto. (Agenzia delle entrate – circolare n. 22/E del 21 luglio 2020)

L’Agenzia delle entratecon la circolare in oggetto aggiunge nuovi chiarimenti in merito a casi specifici dopo quelli già forniti con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020.


Calcolo del calo del fatturato


Sono state chiarite le modalità di corretta determinazione del calcolo del calo del fatturato in situazioni specifiche, come nel caso dei distributori di carburanti e degli agenti e rappresentanti di commercio. Vengono risolti i dubbi anche nel caso di operazioni fuori campo Iva o di passaggi interni per le imprese che operano contestualmente in più attività.


Inclusi i soggetti situati a Livigno e Campione d’Italia


Anche i soggetti residenti in questi comuni possono fruire comunque del contributo, se spettante.


Contributo anche per le società in liquidazione


Anche le imprese che hanno avviato la fase di liquidazione successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020) possono avere accesso al beneficio, purché soddisfino i requisiti previsti dalla norma.


No al calo del fatturato nei Comuni colpiti da altre emergenze pre-Covid


Possono usufruire del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di tutti i Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Stesso trattamento anche per i soggetti con domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria.


Quadro temporaneo UE


Viene aggiornata la nozione di “imprese in difficoltà” coerentemente con le ultime modifiche apportate dalla Commissione Europea al quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato, in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.


Una carrellata dei casi particolari più diffusi


Ai fini della fruizione del contributo per le associazioni di promozione sociale, per i consorzi tra imprese, per gli operatori nel settore edilizio, nonché per le imprese agricole vengono chiarite le modalità di restituzione del contributo, senza sanzioni, a seguito di errori nella presentazione dell’istanza.


I termini per richiedere il contributo


I contribuenti in possesso dei requisiti hanno ancora tempo fino al 13 agosto per poter richiedere il beneficio (fino al 24 agosto nel caso degli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto). È possibile presentare la richiesta esclusivamente via internet, oppure ricorrere ad un intermediario. L’Agenzia ricorda che il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.


Il credito d’imposta “prima casa” può essere utilizzato per comprare la casa-vacanza

Con la Risposta a interpello n. 223 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile portare in diminuzione delle imposte dovute per l’acquisto della casa-vacanza il residuo credito d’imposta “prima casa” che non sia possibile utilizzare per il riacquisto dell’abitazione (Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 223 del 2020).

Con riferimento alle agevolazioni fiscali “prima casa”, ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle prescritte condizioni, è attribuito un “credito d’imposta” fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.
Il credito di imposta spetta anche nell’ipotesi in cui si proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile posseduto.
È può utilizzare il credito d’imposta portandolo in diminuzione dall’imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina, oppure nei seguenti modi:
a) per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
b) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
c) in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
È esclusa in ogni caso la possibilità di chiedere il rimborso.
La volontà di fruire del credito d’imposta “prima casa” deve essere manifestato nell’atto di acquisto del nuovo immobile, con l’espressa richiesta del beneficio e l’indicazione degli elementi necessari per la determinazione dello stesso, specificando se si intende o meno utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.


In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le modalità di utilizzo suindicate devono ritenersi alternative tra loro.
Inoltre, nell’ipotesi in cui il credito di imposta venga utilizzato in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione all’atto di acquisto che lo determina, solo parzialmente, l’importo residuo può essere utilizzato secondo le altre modalità.
In particolare, nell’ipotesi in cui il credito d’imposta non sia utilizzabile per l’atto di acquisto che lo determina (in quanto soggetto ad IVA) e sia utilizzato solo parzialmente in dichiarazione in diminuzione dell’Irpef (per incapienza), deve ritenersi che l’ammontare residuo sia legittimamente utilizzabile in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per l’atto di compravendita della casa di villeggiatura.

Resto al Sud: finanziamenti fino a 60.000 euro


Il DL n. 34/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020 ha previsto nuove misure per il rilancio produttivo del Mezzogiorno (art. 245-bis)

Con la conversione in Legge n. 77/2020 del DL Rilancio n. 34/2020, al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata “Resto al Sud”, sono apportate le seguenti modificazioni (art. 1, decreto-legge n. 91/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123/2017, modificato dall’art. 245-bis del DL n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020):
– ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimodi 60.000 euro (e non più di 50.000 euro);
– i finanziamenti sono così articolati:
a) 50 per cento (e non più 35 per cento) come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
b) 50 per cento (e non più 65 per cento) sotto forma di prestito a tasso zero.

Tra le numerose misure previste dal Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 245), trova spazio anche quella di sostegno al fabbisogno di liquidità da parte dei fruitori dell’incentivo “Resto al Sud” (articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123), derivante dagli effetti socio-economici dell’emergenza sanitaria collegata al COVID-19. Nello specifico, i soggetti finanziati dal suddetto incentivo, possono accedere, nei limiti delle risorse già disponibili e quindi senza ulteriori nuovi oneri per la finanza pubblica, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato in misura pari a:
– 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
– 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.
Per accedere al contributo, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:
1) aver completato il programma di spesa finanziato dalla misura agevolativa “Resto al Sud”;
2) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario, pari al 65% del finanziamento complessivo ottenuto.
3) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi, quindi, in una delle condizioni che possono determinare la revoca totale o parziale dell’agevolazione (art. 13, co. 1, D.M. 9 novembre 2017, n. 174), quali:
– assenza di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, non sanabile;
– documentazione prodotta incompleta o irregolare per fatti imputabili al beneficiario, non sanabile;
– titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto, prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
– trasferimento della residenza al di fuori delle regioni ammesse all’incentivo, prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
– programma di spesa ammesso non portato a conclusione entro il termine di 24 mesi, salvo il ritardo derivante da fatti o atti non imputabili al soggetto beneficiario;
– trasferimento, vendita o destinazione ad usi diversi da quelli previsti, delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione, prima che siano decorsi 5 anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
– cessazione volontaria, vendita o locazione o dell’attività, prima che siano trascorsi 5 anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
– fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie del soggetto beneficiario, prima del decorso del predetto termine quinquennale;
– non aver consentito i controlli del soggetto gestore INVITALIA sulla realizzazione del programma di spesa;
– variazioni relative alla localizzazione dell’unità produttiva ed all’attività imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato;
– ulteriori casi di revoca, in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico del soggetto beneficiario, derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo.
Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione dal soggetto gestore INVITALIA, a seguito dello svolgimento delle verifiche, contestualmente all’erogazione della quota a saldo del finanziamento a fondo perduto (art. 11, co. 5, DM 9 novembre 2017, n. 174), ovvero, qualora sia già stata completata l’erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.