Bonus affitti commerciali: le modifiche nel DL Rilancio convertito

La Legge di Conversione del DL Rilancio apporta modifiche, tra l’altro, alle disposizioni relative al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili commerciali (art. 28, del dl 34/2020), estendendo la platea dei beneficiari e introducendo la possibilità di cessione del bonus

Com’è noto tra le varie misure adottate con il DL Rilancio per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è previsto un credito d’imposta commisurato all’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo per il periodo di lock down (cd. “bonus affitti commerciali”).
Per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, è stata ampliata la platea dei beneficiari, includendo anche le imprese di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente al 19 maggio 2020, sebbene con una modulazione della misura del beneficio.
Pertanto, a decorrere dal 19 luglio 2020 il cd. “bonus affitti commerciali” è riconosciuto:

– ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente al 19 maggio 2020, nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, pagato con riferimento a ciascuno dei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020. Se il canone pagato si riferisce ad un contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle predette attività, il bonus spetta nella misura del 30% dei relativi canoni;

– alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente al 19 maggio 2020, nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività, pagato con riferimento a ciascuno dei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020. Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale il bonus spetta, invece, con riferimento a ciascuno dei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2020. Anche in queste ipotesi, se il canone pagato si riferisce ad un contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato all’attività, il bonus spetta nella misura del 30% dei relativi canoni;

– alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente al 19 maggio 2020, nella misura del 20 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Per tali soggetti, se il canone pagato si riferisce ad un contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato all’attività, il bonus spetta nella misura del 10% dei relativi canoni;

– agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale, pagato con riferimento a ciascuno dei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020.

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il soggetto locatario esercente attività economica abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. In sede di conversione del DL Rilancio è stata introdotta la previsione che esclude tale condizione per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per quelli che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Ulteriore novità introdotta dalla Legge di conversione, riguarda la possibilità per il conduttore, in caso di locazione, di cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Si ricorda, infine, che il credito d’imposta:
– può essere utilizzato in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero tramite modello F24 successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni;
– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (salvo l’ipotesi di cessione al locatore);
– non è soggetto ai limiti di compensazione;
– non è cumulabile con il “tax credit botteghe” previsto dal cd. “decreto Cura Italia”, in relazione alle medesime spese sostenute.


Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici: nuove regole del DL Rilancio convertito


Introdotta una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (art. 119 del DL Rilancio, sostituito in sede di conversione dalla legge n. 77/2020).

Nello specifico, il termine per fruire dell’agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.
La detrazione è prevista inoltre per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento.
Per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.


Nella legge di conversione del DL rilancio gli incentivi all’acquisto di nuovi veicoli



La Legge n. 77/2020 di conversione del DL Rilancio n. 34/2020 pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 della gazzetta ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 prevede anche nuovi contributi a favore di persone fisiche e giuridiche che acquisteranno un veicolo nuovo di fabbrica (Art. 44, commi da 1-bisa 1-novies)


Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:
a) per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:












CO2g/km

Contributo (euro)

0-20 2.000
21-60 2.000
61-110 1.500;


b) per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:












CO2g/km

Contributo (euro)

0-20 1.000
21-60 1.000
61-110 750.


I contributi indicati alla lettere a) e b) sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:
a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti sopra indicati, i contributi previsti sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.
Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Regime “flat tax” per i pensionati dall’estero che si trasferiscono nel Mezzogiorno

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul regime fiscale previsto in favore delle persone fisiche titolari di redditi da pensione estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (Circolare 17 luglio 2020, n. 21/E)

Secondo la previsione del TUIR (art. 24-ter, introdotto dalla Legge di Bilancio 2019), a partire dal periodo di imposta 2019, è riconosciuto un regime fiscale agevolato in favore delle persone fisiche non residenti, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Il regime agevolato consente di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 7 per cento sui redditi di qualunque categoria prodotti all’estero in luogo della tassazione ordinaria (“Flat Tax Pensionati”).
Il beneficio è riconosciuto a condizione che la residenza sia trasferita in taluni Comuni del Mezzogiorno ed è fruibile per un massimo di 10 periodi d’imposta a partire da quello di prima opzione.
L’obiettivo dell’agevolazione è quello di favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, da parte di persone fisiche non residenti titolari di redditi da pensione di fonte estera. Le risorse provenienti dall’imposta sostitutiva sono interamente destinate ai poli universitari tecnico-scientifici del sud per assegni di ricerca e progetti innovativi.
Sotto il profilo soggettivo, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’agevolazione interessa i soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Rientrano in tale nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo). Sono esclusi, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.
Ulteriore condizione per l’applicazione del regime agevolato è che la persona trasferisca la propria residenza fiscale da un Paese estero con il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa in Italia e, in particolare, in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nella zone colpite da sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.


Inoltre, per fruire della Flat Tax Pensionati occorre che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato, per almeno 5 periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace a partire dal periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione del beneficio, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’imposta sostitutiva può essere applicata ai redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati in base alle norme del TUIR in materia di credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. In altri termini si adotta il criterio basato sulla lettura “a specchio”, per cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei criteri di collegamento enunciati nei confronti dei soggetti non residenti per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato (art. 23 del TUIR), applicati con un metodo rovesciato. Ad esempio, si possono considerare redditi prodotti all’estero, suscettibili di rientrare nella “flat tax”, gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti da soggetti esteri o la plusvalenza realizzata a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere, negoziate in mercati regolamentati. Restano esclusi, invece, tutti i redditi prodotti in Italia, che saranno assoggettati a tassazione secondo il regime ordinario.
In presenza dei requisiti richiesti l’opzione per la “Flat Tax Pensionati” dev’essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. L’opzione esercitata ha effetti anche per i periodi d’imposta successivi, salvo che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti o di revoca dell’opzione. Per l’applicazione del regime agevolato a partire dal 2019, l’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020.
Con riferimento all’esercizio dell’opzione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si ritiene valida sia se esercitata con la dichiarazione annuale presentata nei termini ordinari, sia se esercitata con la dichiarazione tardiva e o integrativa/sostitutiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (fatta salva in tale evenienza l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”). Peraltro, qualora sia stata versata l’imposta sostitutiva entro il termine del versamento del saldo IRPEF, ma non sia stata perfezionata l’opzione in sede dichiarativa, è possibile avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis” e sanare l’omissione esercitando l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo (si ricorda che ai fini della remissione in bonis deve essere versato altresì un importo pari a 250,00 euro. Qualora non ci si avvalga della remissione in bonis, nonostante il versamento tempestivo dell’imposta sostitutiva, l’opzione per il regime agevolato non si considera perfezionata.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la remissione in bonis non può essere esercitata nell’ipotesi di omesso versamento totale o parziale dell’imposta sostitutiva relativa al primo periodo d’imposta entro il termine ordinario di esercizio dell’opzione.


Il versamento dell’imposta deve essere effettuato, tramite modello F24, in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, utilizzando il codice tributo “1899” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – Pensionati Esteri Nuovi Residenti. Ai redditi prodotti all’estero assoggettati all’imposta sostitutiva non si applica alcun’altra imposta sostitutiva o ritenuta (compresa la “ritenuta d’ingresso”). Al fine di evitare eventuali ipotesi di doppia imposizione nell’annualità di trasferimento della residenza, l’eventuale imposta già trattenuta può essere utilizzata in compensazione ovvero recuperata presentando istanza di rimborso. L’imposta sostitutiva versata per accedere al regime non può essere compensata in alcun modo con altre imposte, neppure se riguardanti i medesimi flussi reddituali. Una volta esercitata l’opzione è possibile rilasciare un’apposita dichiarazione agli intermediari che eventualmente intervengono nella riscossione di redditi esteri i quali possono scegliere di non applicare alcuna imposta.


La Circolare n. 21/E del 2020 approfondisce, altresì, gli aspetti riguardanti l’esonero dall’obbligo di monitoraggio, dal pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE, la durata e la revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti del regime, nonché gli effetti derivanti dalla fuoriuscita dal regime e l’ipotesi di decesso del neo residente.