Emergenza Covid-19: l’Italia diventa arancione e gialla


Dal 13 dicembre 2020, la regione Abruzzo passa in zona arancione e le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte passano in zona gialla (Ministero Salute – ordinanza 11 dicembre 2020).

Area gialla (Liguria, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Piemonte, Lombardia, Basilicata, Calabria)

Misure di contenimento per gli spostamenti

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:


– per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;


– per i bambini di età inferiore ai sei anni;


– per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.


E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.


Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.


E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.


E’ vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Inoltre:


– i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;


– l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;


– è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;


– l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;


– con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;


– sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;


– l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;


– le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Misure di contenimento per le attività

Le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21,00.

Mostre e musei restano sempre chiusi.

È prevista la didattica:


– a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori;


– in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.

Sono chiuse anche le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Per il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò sono sospese, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Restano ancora sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00


fino alle ore 18,00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.


Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.


Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Restano chiuse piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Lo svolgimento degli sport di contatto èsospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Restano chiusi teatri, cinema, sale da concerto, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Restano sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.


 


Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Restano aperti i centri sportivi.

Area arancione (Abruzzo, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Campania)

Misure di contenimento per gli spostamenti

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:


– per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;


– per i bambini di età inferiore ai sei anni;


– per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.


E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.


Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.


E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.


E’ vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, anche quelli tra i comuni dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.


Il transito sui territori dell’area arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.


È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Inoltre:


– i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;


– l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;


– è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;


– l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;


– con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;


– sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;


– l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;


– le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Misure di contenimento per le attività

Le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21,00.

Mostre e musei restano sempre chiusi.

È prevista la didattica:


– a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori;


– in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.

Sono chiuse anche le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Per il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò sono sospese, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Restano ancora sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Restano chiuse piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Lo svolgimento degli sport di contatto èsospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Restano chiusi teatri, cinema, sale da concerto, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Restano sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.


 


Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Restano aperti i centri sportivi.

Pubblicate le norme di comportamento dell’organo di controllo degli ETS


Pubblicate le “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore”. Le norme ambiscono a rappresentare un importante strumento tecnico-applicativo per i commercialisti che operano come componenti dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore e, allo stesso tempo, si pongono come punto di riferimento per l’analisi di molte tematiche operative e procedurali inerenti all’adozione delle disposizioni contenute nel d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017, recante il “Codice del Terzo settore” (CNDCEC – Comunicato 11 dicembre 2020).

Tutte le associazioni che superano i limiti dimensionali previsti nonché tutte le fondazioni che si iscriveranno nel Registro unico nazionale del Terzo settore sono tenute a nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, con la presenza di almeno un componente scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 del codice civile, quali gli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
L’emanazione del documento costituisce anche per i commercialisti nominati con l’approvazione dei bilanci 2019, termine differito per l’emergenza pandemica al 31 ottobre 2020, di pianificare e organizzare il proprio intervento di vigilanza e, contestualmente, mira a rendere concreta a tutti gli enti interessati quale sia la funzione dell’organo di controllo e l’importante ruolo che lo stesso ricopre nell’ambito dell’organizzazione.
Le norme di comportamento riprendono, laddove ritenute compatibili ed applicabili con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le indicazioni contenute nelle norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate. Tuttavia, le norme in oggetto si discostano in molti aspetti dalle richiamate norme delle società, sia in quanto in molti ambiti esistono disposizioni specifiche per gli ETS che richiedono apposite previsioni, sia in quanto la natura e gli aspetti dimensionali e organizzativi degli enti considerati richiedono un diverso approccio comportamentale.


E-fattura, un anno di proroga per le deleghe in scadenza


La validità delle deleghe conferite agli intermediari per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi a riguardo sono state estese di un anno dall’Agenzia delle entrate. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 11 dicembre 2020. AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 11 dicembre 2020, n. 376631, CNDCEC – Comunicato 11 dicembre 2020).


 


Con il provvedimento in oggetto vengono prorogate le deleghe in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Vengono così accolte le richieste delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, motivate dalla difficoltà nel procedere al rinnovo delle deleghe già conferite e in scadenza, a causa del perdurare della situazione emergenziale da Covid-19 e delle restrizioni agli spostamenti introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L’Agenzia dispone la proroga di un anno del periodo di validità delle deleghe in scadenza, conferite a suo tempo dagli operatori economici agli intermediari per l’utilizzo dei servizi online dedicati alla gestione dei processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. La problematica risolta con il provvedimento, relativa soprattutto all’acquisizione del modulo di delega recante la firma in originale del cliente, investe una platea significativa di operatori in quanto la gran parte delle deleghe, la cui validità massima è di due anni, sono state attivate a ridosso dell’avvio generalizzato dell’obbligo di fatturazione elettronica, avvenuto il 1 gennaio 2019, e sono pertanto in scadenza tra dicembre 2020 e gennaio 2021.
La proroga disposta dal provvedimento del direttore interessa le deleghe attive e in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021, proprio per tenere conto della situazione di oggettiva difficoltà degli operatori economici e al fine di garantire la continuità dei servizi offerti dagli intermediari per il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi fiscali in materia di fatturazione elettronica e di Iva. In ogni caso, non cambia nulla per quanto riguarda le revoche: i contribuenti possono annullare le deleghe in qualunque momento, sia attraverso la funzionalità presente nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia, sia trasmettendo una richiesta agli uffici delle Entrate.

Il contribuente che non vigila sul commercialista paga le sanzioni

La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del contribuente per le sanzioni relative alla irregolare tenuta della contabilità, anche se affidata al commercialista, poiché grava sul contribuente l’obbligo di vigilare sull’operato del professionista delegato (Ordinanza 11 dicembre 2020, n. 28291).

La controversia trae origine da un avviso di rettifica IVA con il quale sono state irrogate al contribuente le sanzioni per violazione dell’obbligo di corretta tenuta della contabilità.
I giudici tributari hanno confermato la responsabilità del contribuente, rilevando una mancata vigilanza sull’operato del commercialista a cui era stata affidata la tenuta della contabilità.
Il contribuente ha impugnato la decisione sostenendo un’errata attribuzione della responsabilità per le sanzioni che, invece, doveva essere imputata al commercialista in ragione dell’incarico alla tenuta della contabilità.

La Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente la prova dell’assenza assoluta di colpa (art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997), occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Ne consegue, perciò, che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.
È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo ò della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza.
Nel caso in esame i giudici tributari hanno accertato in fatto come le violazioni che hanno condotto all’accertamento e alla irrogazione delle sanzioni constavano nella irregolare tenuta della contabilità. Non ricorre, pertanto, la diversa ipotesi in cui il commercialista abbia tratto in inganno il contribuente, ad esempio consegnando a questi documentazione falsa dalla quale si evinca il regolare adempimento.
La Corte Suprema ha evidenziato che il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.
Quanto all’obbligo di tenere correttamente la contabilità, la Suprema Corte ha precisato che si tratta di obbligazioni di carattere pubblico/sanzionatorio, che non sono delegabili. Pertanto, dette obbligazioni anche quando delegate a terzi non esonerano il contribuente, che ne è soggetto e destinatario, dall’obbligo di controllarne l’adempimento da parte del delegato.