Definiti i criteri per fruire della non imponibilità Iva sugli acquisti degli autoveicoli


Definiti i termini e le modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell’Iva mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso. Gli esiti del controllo sono trasmessi tramite collegamento telematico diretto al Dipartimento per i trasporti (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 17 luglio 2020, n. 265336).

Le ipotesi di esclusione dall’adempimento del versamento dell’Iva con “F24 Versamenti con elementi identificativi” riguardano:
a) gli acquisti, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli usati provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea e che presentano i requisiti per essere inclusi nel regime Iva dei beni usati;
b) gli acquisti, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea e destinati ad essere utilizzati dall’acquirente come beni strumentali all’esercizio dell’attività artistica, professionale o d’impresa;
c) gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati effettuati in altri Stati membri dell’Unione Europea, fuori dall’esercizio di imprese, arti e professioni.


 

Imponibilità delle cessioni di beni trasportati nei bagagli dei viaggiatori extra UE


Per le cessioni di beni, di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, trova applicazione la disciplina relativa allo sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea, di cui all’art. 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63 (Agenzia delle Entrate – Principio di diritto 16 luglio 2020, n. 8).

Nello specifico:
– cessionari possono essere solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori dalla UE e che non siano soggetti passivi d’imposta nel loro Paese;
– non vi sono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione soggettiva dei soggetti passivi cedenti (ad es. commercianti al minuto in locali aperti al pubblico), che tuttavia restano soggetti distinti dalla figura dell’intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente;
– i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore ed «essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale», fermo restando che «l’acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale o familiare, potendo fare presupporre l’utilizzo degli stessi beni nell’ambito di un’attività commerciale, non rende possibile l’applicazione del beneficio in questione»;
– per determinare se la soglia di valore (154,94 euro, IVA inclusa) sia stata superata occorre basarsi «sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente». In merito, l’Agenzia precisa che l’articolo 147 della direttiva del Consiglio 28 novembre2006, n. 2006/112/CE, cui l’articolo 38-quater del decreto IVA dà attuazione nel nostro ordinamento, si riferisce sempre alla “cessione” dei beni aventi le caratteristiche ivi individuate. È dunque elemento presupposto che il valore di 154,94 euro, per quanto anche derivante da molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti, non può riferirsi a più cessioni (i.e. compravendite avvenute in momenti diversi), seppure documentate con un’unica fattura;
– la cessione a viaggiatori extracomunitari dei beni descritti deve essere documentata, tramite il sistema OTELLO, con fattura in formato elettronico:
   a) senza pagamento dell’imposta, salvo successivo versamento della stessa – con regolarizzazione dell’operazione tramite apposita variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 – laddove non sia presentata la documentazione prescritta a comprova dell’uscita dei beni dall’Unione;
   b) con il medesimo documento e pagamento dell’IVA, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera – ove sia fornita la prova dell’uscita dei beni dal territorio dell’Unione nei termini indicati – previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972;
– «non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati, volte in particolare ad ottenere comunque il rimborso dell’IVA anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, IVA inclusa»;
– è incompatibile con le norme vigenti l’esclusione del rimborso dell’IVA versata dal consumatore extra UE quando non siano rispettati vincoli contrattualmente imposti (cfr., ad esempio, l’invio di determinati documenti entro un certo lasso temporale) che non trovano diretto riscontro nell’articolo 38-quater del decreto IVA.
Al verificarsi delle suddette condizioni, infatti, il rimborso dell’IVA è sempre dovuto da parte del venditore nei confronti del viaggiatore, dovendosi negare la legittimità di qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, sia volto ad escluderlo e/o a limitarlo, ovvero a garantire allo stesso venditore un vantaggio indebito, anche a fini della detraibilità dell’imposta, per la quale valgono le regole generali fissate dall’ordinamento.

Le misure per le imprese del DL Semplificazione


A seguito della pubblicazione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazione”) nella GU n. 178 del 16 luglio, di seguito si riportano le misure introdotte a favore delle imprese.

Semplificazioni della misura “Nuova Sabatini” (art. 39)


Per le imprese che effettuano investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali, il decreto semplificazione aumenta la soglia entro il quale il contributo previsto viene erogato in un’ unica soluzione. Infatti il contributo passa da 100.000,00 euro a 200.000,00.


Riguardo invece gli investimenti effettuati nell’ambito dell’industria 4.0 dalle micro e piccole imprese del mezzogiorno, viene previsto che i contributi previsti sono erogati alle imprese beneficiarie in un’unica soluzione, con modalità procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.


Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi (art. 40)


Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal D.P.R. n. 247/2004, dall’art. 2490, co. 6, c.c., nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, viene disposto con determinazione del conservatore.
In caso di cancellazione delle società di persone, il conservatore verifica che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale.


Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
– il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
– l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.


Il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese e comunica l’avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati.


A seguito della presentazione della suddetta domanda di prosecuzione dell’attività, il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine dei sessanta giorni, il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici


registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo.


Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e contro la suddetta determinazione l’interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese.


Start-up e PMI innovativa


Il decreto semplificazione ha previsto che entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti o dal mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei medesimi requisiti, la start-up/PMI innovativa o l’incubatore certificato vengono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell’art. 2189, co. 3, c.c., permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese.


Enti cooperativi


Ai fini dello scioglimento e cancellazione, Unioncamere trasmette all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni.


L’autorità di vigilanza verifica l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all’uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti.


Vendite di beni nelle procedure di liquidazione


Il decreto semplificazione, nell’ambito delle procedure di liquidazione, ha previsto che l’autorità di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.

DL Rilancio convertito: disposizioni transitorie sula redazione dei bilanci


17 LUG 202 Nuove disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (art. 38-quater del DL Rilancio, inserito dalla legge di conversione in attesa di pubblicazione nella G.U.).

Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile sia comunque effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.