Costi dell’attività preparatoria d’impresa: iva detraibile

Ai fini IVA deve ritenersi detraibile l’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive riguardanti attività di carattere preparatorio dell’impresa se presentano effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali (Corte di Cassazione – Ordinanza 09 luglio 2020, n. 14627)

Ai fini IVA, per la determinazione dell’imposta dovuta o dell’eccedenza, é detraibile l’ammontare dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. In altri termini, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertare l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali.
In proposito la Corte di Cassazione ha affermato che non è richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica.
A tal fine anche una sola ed isolata operazione può dare luogo ad una attività preparatoria d’impresa quando non anche addirittura esecutiva dell’attività d’impresa stessa.
I giudici hanno precisato che ai fini IVA è inerente all’esercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie perché l’attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità altresì le attività meramente preparatorie, purché il contribuente dimostri l’effettiva e concreta riferibilità dei beni alla futura produzione di ricavi, tenuto conto, in particolare, della loro natura e del tempo intercorso tra l’acquisto e l’uso, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell’acquirente.

Aliquota Iva per l’installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Con la Risposta a interpello n. 218 del 14 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’installazione di colonnine di ricarica del veicolo elettrico destinate esclusivamente ad uso privato non beneficia dell’aliquota Iva agevolata del 10 per cento, ma resta soggetta all’aliquota ordinaria.

L’installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici è incentivata dalla previsione di agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni d’imposta, per le spese documentate di acquisto e posa in opera di “punti di ricarica di potenza standard” sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. L’agevolazione comprende anche i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
La normativa in materia di realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi definisce il “punto di ricarica di potenza standard”, come il punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico (…).
A tal fine, si definisce “punto di ricarica non accessibile al pubblico”:
1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;
3) un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.
La particolare natura dell’operazione pone una questione riguardo all’aliquota IVA applicabile.
L’Agenzia delle Entrate ha osservato che ai fini IVA è riconosciuta l’applicazione di un’aliquota agevolata (10 per cento) per:
– le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
– i beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui in precedenza;
– le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al primo punto.
Costituiscono opere di urbanizzazione primaria: le strade residenziali; gli spazi di sosta o di parcheggio; le fognature; la rete idrica; la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; la pubblica illuminazione; gli spazi di verde attrezzato.
Ciò che caratterizza le opere di urbanizzazione primaria, tuttavia, è la loro funzione. In via generale, esse sono destinate a soddisfare esigenze e interessi collettivi di primario spessore e, di norma, sono poste in essere contestualmente alla realizzazione di interventi pubblici o privati. La caratteristica peculiare delle opere di urbanizzazione, dunque, è costituita dalla destinazione ad uso pubblico, a prescindere dalla localizzazione delle stesse.
Nel caso dell’installazione di colonnine di ricarica del veicolo elettrico destinate esclusivamente ad uso privato, manca la peculiare finalità ad uso pubblico, e pertanto non possono essere considerate opere di urbanizzazione primaria, agevolabili con l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, tuttavia, che qualora le colonnine di ricarica siano fornite e installate dal “contribuente” (utente finale) unitamente all’impianto fotovoltaico, in modo da costituire un tutt’uno, magari nell’ambito di un contratto di appalto, la relativa fornitura può beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento, prevista per “gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”. Nella diversa ipotesi in cui la colonnina sia installata autonomamente rispetto all’impianto fotovoltaico, deve ritenersi applicabile l’aliquota IVA ordinaria (fermo restando l’eventuale detrazione ai fini delle imposte dirette).
L’Agenzia ha infine puntualizzato che tale regime Iva deve ritenersi applicabile anche nell’ipotesi in cui le colonnine di ricarica siano fornite ed installate a favore di un soggetto con partita IVA per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali.


Il “Decreto Requisiti” attuativo del Superbonus e Sismabonus 110%


Definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e degli interventi che danno diritto alla detrazione fiscale del 110% di cui ai commi 1 e 2 all’articolo 119 del Decreto Rilancio, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento (“Decreto Requisiti”).

Ai fini delle detrazioni fiscali in oggetto, è identificata la seguente tipologia di interventi:
a) interventi di riqualificazione energetica globale, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
b) interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti;
c) interventi di installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
d) interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria;
e) installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automati on.

Per gli interventi di cui sopra, la detrazione dall’imposta sul reddito spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre ì986, n. 917, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d’ impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti;
c) agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali.
Le detrazioni fiscali di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio possono essere fruite dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, e non si applicano agli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

La detrazione per la realizzazione degli interventi in questione spetta per le spese relative a:
a) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio;
b) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi;
c)  interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
d) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation;
e) interventi di riduzione del rischio sismico;
f) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all’articolo 119, comma 15 del Decreto Rilancio.

I soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi in oggetto, sono tenuti:
a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica;
b) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti;
c) acquisire l’attestato di prestazione energetica;
d) acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
e) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
f) conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione in sostituzione del bonifico bancario. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì conservata ed esibitala dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
g) trasmettere all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva;
h) trasmettere all’ENEA, l’asseverazione del rispetto dei requisiti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
i) conservare ed esibire, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA, la documentazione di cui sopra.


Fisco: chiarimenti sulla detrazione per l’acquisto di case antisismiche


Fornite precisazioni sulle detrazioni fiscali per l’acquisto di case antisismiche (Agenzia delle Entrate – Risposta 14 luglio 2020, n. 213).

La società istante intende eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio e chiede se, al fine di garantire ai futuri acquirenti la possibilità di usufruire della detrazione di cui all’articolo 16- comma 1-septies, D.L. n. 63/2013:
1. sia assolutamente necessario che la società istante acquisisca la proprietà dell’immobile su cui effettuare interventi antisismici;
2. nel caso sia necessario acquisire la proprietà dell’immobile su cui effettuare interventi antisismici sia possibile affidare tali lavori ad un’altra impresa di costruzioni;
3. nel caso in cui sia possibile affidare i lavori ad un’altra impresa quali siano i requisiti richiesti alla società di costruzione che commissiona i lavori anche in virtù di una recente risposta dell’Agenzia delle entrate che ha affermato che “l’espressione “impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare” debba essere intesa nell’accezione più ampia, includendo, quindi, non solo le imprese che eseguono i lavori di costruzione/ristrutturazione direttamente ma anche quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li effettuano tramite imprese appaltatrici.”
4. sia possibile lasciare la proprietà dell’edificio in capo agli attuali titolari (non esercenti attività d’impresa) effettuare direttamente i lavori (o commissionare ad altra impresa l’effettuazione di tali lavori) e, infine, provvedere alla successiva vendita a lavori ultimati.
5. sia possibile che il beneficiario della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies sia una persona giuridica.
6. precisando che l’intervento sull’edificio in questione avverrà attraverso il contributo ricevuto dal Commissario per la ricostruzione, chiede se tale contributo sia cumulabile con la detrazione in questione.
In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto segue.
Con riferimento ai quesiti 2) e 3), evidenzia che non è necessario che l’impresa istante esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico di cui all’articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, bensì è possibile che tali lavori siano commissionati ad altra impresa esecutrice. Tuttavia, è necessario che l’impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un’ impresa astrattamente idonea ad eseguire tali lavori. L’astratta idoneità, a titolo esemplificativo, è ritenuta sussistente attraverso la verifica del codice attività ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale.
Con riferimento ai quesiti 1) e 4) non ritiene di accogliere la tesi dell’istante, poiché in contrasto con il tenore letterale della norma. Infatti, il comma 1-septies dell’articolo 16 si riferisce ad interventi edilizi di riduzione del rischio sismico: ” provvedano alla successiva alienazione dell’immobile”. Tale formulazione presuppone, quindi, il preventivo acquisto dell’immobile da parte dell’impresa di costruzione, l’effettuazione dei lavori edili (direttamente o tramite appalto) e, infine, la successiva cessione da parte dell’impresa proprietaria dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio.
A differenza di quanto prospettato dall’istante, tale interpretazione non risulta discriminante nei confronti di un soggetto che acquista un immobile ristrutturato con criteri antisismici da un soggetto diverso da un’impresa di costruzioni. Infatti tali soggetti potranno, eventualmente, beneficiare di altre disposizioni normative con effetti simili a quelli prodotti dall’articolo 16, comma 1-septies. Ad esempio, in virtù dell’articolo 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013 (che fa salve le disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del TUIR) alla disciplina del cd. “Sisma bonus” è applicabile l’articolo 16-bis, comma 8 del TUIR, il quale prevede, in caso di compravendita di un immobile, il trasferimento della detrazione non utilizzata dal venditore all’acquirente, salvo diverso accordo delle parti.
Con riferimento al quesito n. 5) l’Agenzia ritiene che la detrazione in questione possa essere fruita anche da soggetti titolari del reddito d’impresa in relazione ad immobili della società che siano oggetto dell’attività esercitata (i.e. beni merce).
Con riferimento al quesito n. 6) precisa che non osta alla fruizione della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies l’eventuale contributo ricevuto dal Commissario per la ricostruzione.