Fondo di garanzia PMI: integrate le condizioni di ammissibilità


Approvate le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le PMI in attuazione dell’articolo 56 del Decreto cura Italia, relativo alle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia da COVID-19 (D.M. 9 luglio 2020).

Sono ammessi alla garanzia del Fondo i soggetti beneficiari finali che:


– hanno beneficiato delle misure di accesso al credito previste dal decreto Cura Italia;


– hanno dichiarato al soggetto richiedente, mediante autocertificazione, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;


– fatta eccezione per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, presentino, alla data della richiesta di adesione alle misure di sostegno finanziario del decreto Cura Italia, i requisiti per la qualifica di PMI;


– non presentino, alla data di pubblicazione del Cura Italia, esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate.


Inoltre, i soggetti beneficiari finali, inoltre, ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla garanzia, non devono:


– essere, alla data del 31 dicembre 2019, tra le “imprese in difficoltà”;


– essere in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti.


La garanzia è concessa ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, comunicato dalla Commissione Europea in data 19 marzo 2020. Ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito e senza valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale, sulle operazioni finanziarie non già garantite dal Fondo che abbiano beneficiato di una delle misure di sostegno di accesso al credito previste Cura Italia.


La garanzia è concessa nella misura del 33%:


– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura A, sulla differenza tra l’importo accordato originario e l’importo utilizzato al 17 marzo 2020 (misura A: per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020);


– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura B, sull’importo dei prestiti non rateali la cui scadenza è stata prorogata (misura B: per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni);


– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura C, sull’importo delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione (misura C: per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale).


La garanzia interviene:


– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura A, sui maggiori utilizzi, alla data del termine delle misure, rispetto all’importo utilizzato al 17 marzo 2020, comprensivo degli interessi di mora maturati e delle eventuali spese legali sostenute;


– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura B, sull’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, e delle eventuali spese legali sostenute;


– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura C, sull’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, e delle eventuali spese legali sostenute.


I soggetti richiedenti possono inoltrare al Gestore del Fondo le richieste di ammissione alla garanzia non oltre il trentesimo giorno successivo alla Data del termine delle misure, purché non si sia già verificato un inadempimento.


Le richieste di ammissione alla garanzia devono essere inoltrate al Gestore del Fondo attraverso il Portale FdG, anche mediante la trasmissione di un elenco di richieste elaborato in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare) secondo le specifiche tecniche pubblicate dal Gestore del Fondo sul sito del Fondo.


Il Gestore del Fondo assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai soggetti richiedenti, mediante Portale FdG, nonché ai oggetti beneficiari finali, mediante PEC, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria.


La data considerata ai fini dell’assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al Gestore del Fondo.


In sede di richiesta di ammissione alla garanzia, i soggetti richiedenti devono comunicare tutte le informazioni necessarie all’istruttoria del Gestore del Fondo e, in particolare:


– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura A, l’importo utilizzato al 17 marzo 2020 e l’importo accordato originario;


– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura B, l’importo dell’operazione finanziaria;


– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura C, l’importo delle rate o canoni di leasing oggetto di sospensione;


– in tutti i casi, le informazioni sulle eventuali altre garanzie acquisite sull’operazione finanziaria.


Sono improcedibili e respinte d’ufficio dal Gestore del Fondo le richieste di ammissione alla garanzia presentate:


– attraverso modalità diverse da quelle previste;


– senza indicazione delle informazioni necessarie all’istruttoria del Gestore del Fondo;


– relative a soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di ammissibilità.


In tali casi, il Gestore del Fondo comunica, mediante Portale FdG, al soggetto richiedente e, mediante PEC, al soggetto beneficiario finale i motivi dell’improcedibilità.


Le richieste di ammissione alla garanzia decadono d’ufficio nel caso in cui, i soggetti richiedenti non inviino mediante Portale FdG quanto richiesto dal Gestore del Fondo entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta.


Le proposte di ammissione ovvero di non ammissione sono deliberate dal Consiglio di gestione entro 2 mesi dalla data di arrivo o di completamento della richiesta; entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Consiglio di gestione, il Gestore del Fondo comunica ai soggetti richiedenti, mediante Portale FdG, nonché ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, l’ammissione alla garanzia ovvero comunica ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, la non ammissione, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta.


La garanzia è cumulabile, sulla stessa operazione finanziaria, con altre garanzie pubbliche già concesse in favore del medesimo soggetto beneficiario finale, fatta eccezione per le altre garanzie del Fondo, e fermo restando i limiti di cumulabilità previsti dalla disciplina specifica delle altre garanzie pubbliche nonché quelli previsti dalla normativa comunitaria.


Memorizzazione integrale della e-fattura: parere negativo del Garante privacy

Per il Garante della privacy la memorizzazione da parte del Fisco dei dati fiscalmente non rilevanti della fattura elettronica, senza alcuna distinzione, e riguardanti la descrizione delle prestazioni fornite, è una violazione del principio di proporzionalità del trattamento dei dati sancito dal regolamento sulla privacy (Parere n. 9434785/2020).

L’Agenzia delle Entrate ha sottoposto al vaglio del garante per la privacy un nuovo schema di provvedimento recante “regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, che disciplina la memorizzazione e l’utilizzo dei file xml delle fatture elettroniche.
In particolare, il provvedimento introduce le seguenti novità:
– la memorizzazione dei c.d. “dati fattura integrati” che, in aggiunta alle informazioni già memorizzate nell’ambito dei c.d. “dati fattura”, contengono ulteriori dati utili ai fini fiscali, ivi compresi quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione (ovvero la descrizione dell’oggetto della fattura), che potranno essere trattati unicamente dal personale delle strutture centrali dell’Agenzia per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio e di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali;
– l’utilizzo dei file xml delle fatture, da parte del personale centrale e delle strutture territoriali dell’Agenzia delle entrate


specificatamente autorizzato, nell’ambito delle attività istruttorie connesse:
a) all’esecuzione dei rimborsi;
b) all’esercizio dei poteri controllo;
c) all’espletamento degli accessi, ispezioni e verifiche;
d) al controllo formale delle dichiarazioni;
e) al controllo preventivo sulle dichiarazioni presentate mediante modello 730 con esito a rimborso;
– la stipula di una convenzione con la Guardia di finanza per la messa a disposizione dei file delle fatture elettroniche e dei “dati fattura integrati” per le attività di polizia economica e finanziaria.
Il Garante osserva che lo schema di provvedimento prevede, senza effettuare alcuna distinzione tra tipologie di dati o categorie di interessati, la memorizzazione e l’utilizzo dei file delle fatture elettroniche che contengono i dati inerenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione, estendendo così tanto l’oggetto della memorizzazione, quanto l’ambito di utilizzazione dei dati presenti nella fattura elettronica. Non vengono escluse neppure alcune tipologie di dati (quali quelli non rilevanti a fini fiscali o quelli inerenti la descrizione delle prestazioni fornite, suscettibili di comprendere anche dati appartenenti a categorie particolari o l’eventuale sottoposizione dell’interessato a procedimenti penali, come per le fatture relative a prestazioni in ambito forense, né i codici fiscali dei consumatori (quantomeno per fatture relative a spese non detraibili).
Secondo il Garante la previsione della memorizzazione e dell’utilizzazione, senza distinzione alcuna, dell’insieme dei dati personali contenuti nei file delle fatture elettroniche, anche laddove si assicurino elevati livelli di sicurezza e accessi selettivi, risulta sproporzionata in uno stato democratico, per quantità e qualità delle informazioni oggetto di trattamento, rispetto al perseguimento del legittimo obiettivo di interesse pubblico di contrasto all’evasione fiscale perseguito; ciò pur tenendo conto che, allo stato, le spese sanitarie trasmesse attraverso il sistema TS sono escluse da tale previsione.
In conclusione, secondo il Garante, lo schema di provvedimento viola le norme sulla protezione dei dati personali.
Con riferimento al trattamento di dati senza distinzione alcuna tra tipologie di informazioni o categorie di interessati e dati personali di dettaglio, anche ulteriori rispetto a quelli necessari a fini fiscali, relativi alla totalità della popolazione, non risulta proporzionato all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito, non individuando, in ossequio ai principi di privacy by design e by default, misure di garanzia adeguate per assicurare la protezione dei dati.
Con riferimento, invece, ai prospettati trattamenti effettuati a fini di analisi del rischio attraverso interconnessioni con le numerose banche dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate, effettuabili anche sulla base dei c.d. dati fattura, senza informazioni sulla descrizione dei beni e servizi oggetto della fattura e che prevedono la profilazione di tutti i contribuenti, anche minori d’età, il Garante ritiene necessario, attesi i rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, approfondire separatamente l’istruttoria al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, al fine di individuare idonee garanzie per i contribuenti.


Il parere del Garante per la privacy trova riscontro nelle denunce dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI circa le gravi criticità del sistema della fatturazione elettronica rispetto all’acquisizione delle informazioni personali e alla loro disponibilità (Comunicato del 13 luglio 2020). L’augurio del Presidente dell’ANC Marco Cuchel, che l’intervento del Garante induca finalmente il legislatore a sanare con urgenza, a tutela di tutti i contribuenti, le gravi violazioni che il sistema della fatturazione elettronica, relativamente sia alla piattaforma pubblica sia a quelle private, attualmente contempla dal punto di vista del trattamento e della riservatezza dei dati.

Secondary ticketing: procedura per gli eventi spostati in altri impianti


In caso di vendita di biglietti non nominativi, per manifestazioni successivamente spostate in impianti con capienza superiore ai 5.000 spettatori, l’organizzatore è tenuto a comunicare agli acquirenti l’effettivo cambio del luogo di svolgimento dell’evento, affinché questi provvedano a richiedere l’annullamento del titolo emesso, con l’indicazione della causale, e l’emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato.
Diversamente, nelle ipotesi in cui siano stati emessi biglietti nominativi per eventi successivamente spostati in impianti con capienza inferiore a 5.000 posti, i titoli di accesso possono essere considerati validi senza necessità di annullamento e successiva emissione di titoli non nominativi (Agenzia Entrate – risposta 13 luglio 2020, n. 212).

Le disposizioni in materia di prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse prevedono che:
– le prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie si considerano effettuate, ai fini IVA, nel momento in cui ha inizio l’esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l’imposta è dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo;
– per le suddette prestazioni le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate.


Con la Legge di bilancio 2017 sono state introdotte disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing, ossia la vendita di titoli di accesso a prezzi molto più elevati rispetto a quello nominale, relativi ad attività di spettacolo, effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei titoli stessi.


Al fine di contrastare tale fenomeno, a decorrere dal 1° luglio 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell’identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali.


Sono esclusi da tale obbligo i titoli di accesso agli spettacoli viaggianti, all’attività lirica, sinfonica, cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo nonché per le manifestazioni sportive.


Il biglietto così venduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell’evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell’intestazione nominale.


Tanto premesso, nel caso di vendita di biglietti non nominativi, per manifestazioni successivamente spostate in impianti con capienza superiore ai 5.000 spettatori, l’organizzatore è tenuto a comunicare agli acquirenti l’effettivo cambio del luogo di svolgimento dell’evento, affinché questi provvedano a richiedere l’annullamento del titolo emesso, con l’indicazione della causale, e l’emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato.


Diversamente, nelle ipotesi in cui siano stati emessi biglietti nominativi per eventi successivamente spostati in impianti con capienza inferiore a 5.000 posti, si ritiene che i titoli di accesso possano essere considerati validi senza necessità di annullamento e successiva emissione di titoli non nominativi.


I codici tributo da parte dei cessionari per i bonus botteghe/negozi e locazioni


Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del cessionario, del credito d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’art. 65 del DL CuraItalia, e del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del DL Rilancio (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 13 luglio 2020, n. 39/E).

Al fine di consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti, tramite modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
– “6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
– “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.