Covid-19: nuove risorse per il settore vinicolo e della pesca


La Conferenza Stato-Regioni ha stanziato 100 milioni di euro per il settore vinicolo a fronte della riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica e 20 milioni di euro per il settore della pesca (Ministero Politiche Agricole – comunicati 09 luglio 2020).

Settore vinicolo


 


La Conferenza Stato-Regioni ha sancito oggi l’intesa sul decreto Mipaaf, da adottare di concerto con il Mef, che attiva per la campagna 2020/2021 la misura della riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica, con un investimento pari a 100 milioni di euro.


Con l’intervento, molto atteso dalla filiera vitivinicola, e che si aggiunge alla misura distillazione di crisi del vino comune già attivata a fine giugno, si punta a dare risposte concrete ad un settore duramente colpito dall’emergenza Covid-19, soprattutto per il blocco del canale ho.re.ca.


Con le risorse messe a disposizione si punta a coinvolgere una superficie di circa 140 mila ettari, vale a dire il 40% della superficie viticola italiana destinata a vini di qualità e a ridurre mediamente di 3 milioni di quintali l’uva destinata alla vinificazione della prossima campagna, cui corrispondono circa 2 milioni di quintali di vino.


I produttori che decideranno di aderire alla misura avranno a disposizione un modello di domanda estremamente semplificato e pre-compilato, nel quale saranno quantificati gli obiettivi produttivi che ogni azienda dovrà raggiungere per ottenere il premio previsto.

Settore della pesca

Le risorse stanziate verranno concesse attraverso sovvenzioni dirette agli operatori della pesca e dell’acquacoltura:


– 15 milioni alle imprese del settore pesca in acque marine comprendendo pertanto tutte le imprese di pesca iscritte nella I°, II° III° e IV° categoria dei Registri Imprese Pesca;


– 3 milioni 500mila euro alle imprese del settore acquacoltura comprendendo gli impianti di acquacoltura e le imprese che utilizzano imbarcazioni ai fini produttivi, iscritte alla V categoria;


– 1 milione 500mila euro alle imprese del settore pesca nelle acque interne.


Le risorse sono suddivise tra le Regioni e le Province autonome proporzionalmente al numero di imprese operanti sui territori di competenza, come da dichiarazioni delle singole regioni e amministrazioni territoriali.


L’accesso ai contributi destinati alle imprese del settore pesca in acque marine e lagunari è riservato alle sole imprese di pesca che, alla data del 3 giugno 2020, abbiano in armamento almeno un’imbarcazione da pesca.

Emergenza Covid-19: le istruzioni per fruire dei crediti per la sanificazione degli ambienti di lavoro


L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E ha fornito i primi chiarimenti operativi sulle disposizione contenute negli artt. 120 e 125 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che hanno introdotto rispettivamente i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro


Il credito d’imposta viene previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e la platea dei soggetti beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di:
– attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo);
– associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa.


In riferimento alle attività di impresa, arte o professione, deve trattarsi:
– degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
– delle società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
– degli enti pubblici e privati, diversi dalle societànonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
– delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
– delle persone fisiche e delle associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo.


Conseguentemente, sono esclusi i soggetti che svolgendo attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, ritraggono dalle stesse redditi diversi.
Inoltre, non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività in funzione del regime fiscale adottato, devono ritenersi inclusi nell’ambito soggettivo:
– i soggetti in regime forfetario;
– i soggetti in regime di vantaggio;
– gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.


Tutti i soggetti appena menzionati, per fruire del credito d’imposta devono comunque esercitare una delle seguenti attività classificate con i seguenti codici ateco:
– 55.10.00 alberghi;
– 55.20.10 villaggi turistici;
– 55.20.20 ostelli della gioventù;
– 55.20.30 rifugi di montagna;
– 55.20.40 colonie marine e montane;
– 55.20.51 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
– 55.20.52 attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
– 55.30.00 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
– 55.90.10 gestione di vagoni letto;
– 55.90.20 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
– 56.10.11 ristorazione con somministrazione;
– 56.10.12 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
– 56.10.20 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
– 56.10.30 gelaterie e pasticcerie;
– 56.10.41 gelaterie e pasticcerie ambulanti;
– 56.10.42 ristorazione ambulante;
– 56.10.50 ristorazione su treni e navi;
– 56.21.00 catering per eventi, banqueting;
– 56.29.10 mense;
– 56.29.20 catering continuativo su base contrattuale;
– 56.30.00 bar e altri esercizi simili senza cucina;
– 59.14.00 attività di proiezione cinematografica;
– 79.11.00 attività delle agenzie di viaggio;
– 79.12.00 attività dei tour operator;
– 79.90.11 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento;
– 79.90.19 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA;
– 79.90.20 attività di guide e degli accompagnatori turistici;
– 82.30.00 organizzazione di convegni e fiere;
– 90.01.01 attività nel campo della recitazione;
– 90.01.09 altre rappresentazioni artistiche;
– 90.02.01 noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
– 90.02.02 attività nel campo della regia;
– 90.02.09 altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
– 90.04.00 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
– 91.01.00 attività di biblioteche ed archivi;
– 91.02.00 attività di musei;
– 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
– 91.04.00 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali;
– 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
– 93.29.20 gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali;
– 96.04.20 stabilimenti termali.


Ambito oggettivo


Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi: quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili.


Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:
– quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza;
– gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.


Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.


Modalità di utilizzo


L’ammontare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.
Poiché, inoltre, la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l’agevolazione spetta anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. Rilancio istitutivo del credito d’imposta.
Ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:
– per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono;
– per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.


Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva (i.e. sull’imponibile), laddove dovuta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, o in alternativa entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Inoltre:
– l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili;
– il credito può essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021;
– il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.


Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione


L’art. 125 del decreto Rilancio prevede l’assegnazione di un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d’imposta è rivolto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’ambito soggettivo, pertanto, è circoscritto ai seguenti soggetti:
– imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
– società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
– enti pubblici e privati, diversi dalle societànonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
– stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
– persone fisiche e delle associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo;
– enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
– enti religiosi civilmente riconosciuti.


La norma non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nell’ambito soggettivo:
– i soggetti in regime forfetario;
– i soggetti in regime di vantaggio;
– gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.


Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.


Ambito oggettivo


Il credito d’imposta spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Nello specifico è possibile individuare due categorie di spese:
– quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
– quelle sostenute per l’acquisto:
a) di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
b) di prodotti detergenti e disinfettanti;
c) di dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
d) dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.


Spese per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti


Con riferimento alle attività di sanificazione, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19.
Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
Fermo restando quanto appena detto, con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa (in concreto) e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, considerato che la norma non fa riferimento in modo specifico all’”acquisto” (e, quindi, a modalità di approvvigionamento del bene o del servizio da economie terze), l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.
In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda).
Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.
Sempre con riferimento a questa tipologia di spese per la sanificazione oggetto di agevolazione, le stesse possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario. L’agevolazione in commento, infatti, riguarda la sanificazione degli strumenti stessi (nuovi o già in uso), non il loro acquisto.
Per talune attività, le spese di sanificazione (degli ambienti e degli strumenti), in quanto costituenti spese ordinarie in relazione alla natura dell’attività esercitata (come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.) possono essere già previste, a prescindere dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche in tal caso, purché si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Laddove l’esercizio dell’attività esercitata dal soggetto beneficiario dell’agevolazione preveda lo svolgimento di lavorazioni eseguite presso terzi, con strumenti da mettere a disposizione del cliente solo a seguito del processo di sanificazione, solo le spese, sostenute dal soggetto beneficiario, per le operazioni di sanificazione degli ambienti e strumenti rientrano tra le spese di sanificazione.


Spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti


I dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Con riguardo alle attrezzature, atteso che le stesse possono avere non solo un impiego sanitario, ma anche altre finalità e rientrare tra i beni già utilizzati ante Covid-19, per adempiere ad obblighi di sicurezza sul lavoro, le spese relative alla sanificazione concorrono alla determinazione del credito d’imposta in esame.
Rientrano nel credito d’imposta anche le spese sostenute per l’acquisto di articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, etc. (sempre che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea) acquistati per tutto il periodo 2020 anche ante Covid-19, necessari, tra l’altro, a prevenire, contenere la diffusione della malattia Covid-19.


Modalità di utilizzo


L’ammontare cui parametrare il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è rappresentato dalle spese oggetto dell’agevolazione qualora sostenute nell’anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) dai soggetti beneficiari sopra individuati.
La norma dispone che tale credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Ne deriva che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro.
Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.
Poiché, inoltre, la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l’agevolazione spetta nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto nel corso dell’anno e, quindi, anche antecedentemente alla data del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto Rilancio istitutivo del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:
– per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono;
– per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.


Con riferimento agli acquisti agevolabili individuati dalla norma, si precisa che, ai fini della maturazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione e del successivo utilizzo, il beneficiario deve essere in possesso del documento certificativo.
Il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva (i.e. sull’imponibile), laddove dovuta.
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:
– in compensazione (modello F24);
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.


In relazione all’utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi, occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale è stata sostenuta.
Per utilizzare il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione nella predetta dichiarazione dei redditi, è necessario che tali spese risultino sostenute nel 2020.
Inoltre, il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione.
Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa alla sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.

Regole di fruizione del tax credit per adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione e acquisto di DPI


Definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione e le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 10 luglio 2020, n. 259854).

In particolare, per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 e che, come stabilito dal legislatore, il relativo credito d’imposta possa comunque essere utilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. In questo modo, oltre a rendere coerente la scadenza di presentazione della comunicazione con il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui dovrà essere indicato il credito fruibile, i beneficiari avranno a disposizione un lasso di tempo molto ampio per effettuare la comunicazione propedeutica all’utilizzo del credito, fermo restando che la fruizione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021.
Invece, per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020. Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
Infine, è stato stabilito che le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.


Il corrispettivo di cessione del contratto di leasing rientra nel reddito professionale

Con la Risposta n. 209 del 13 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale (lo studio) costituisce un importo imponibile che concorre alla determinazione del reddito del professionista.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile alla cessione del contratto di leasing nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Il caso esaminato riguarda un professionista che ha stipulato un contratto di leasing immobiliare finalizzato all’acquisto dell’immobile dove esercita l’attività professionale.
In vista della costituzione di un’associazione professionale per l’esercizio dell’attività esclusivamente in forma associata, il professionista intende cedere il contratto di leasing immobiliare relativo allo studio in cui esercita la propria attività ad una società immobiliare di nuova costituzione, che a sua volta concederà in locazione l’immobile all’associazione per l’esercizio dell’attività professionale.


Qual è il regime fiscale applicabile al corrispettivo percepito dal professionista per la cessione del contratto di leasing relativo allo studio.


Ai fini IRPEF, il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso.
Inoltre, concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale. Quest’ultima previsione è stata introdotta nel 2006 dal cd. “Decreto Bersani” con lo scopo di ampliare il novero dei compensi percepiti nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo. In particolare, con il richiamo agli “elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”, il legislatore ha inteso annoverare qualsiasi elemento “intangibile” la cui cessione da parte del professionista determina la percezione di un corrispettivo nell’ambito della normale attività professionale.
Possono essere ricondotti nella suddetta previsione anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di leasing, aventi ad oggetto beni strumentali, per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo. Infatti, in tal caso, l’importo percepito a fronte del contratto rappresenta il corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi (quali elementi immateriali) derivanti dal contratto esistente.
In conclusione, secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale, si configura come cessione di “elementi immateriali”, e come tale assoggettato a tassazione quale reddito di lavoro autonomo.
L’Agenzia delle Entrate, precisa infine che qualora i suddetti corrispettivi siano percepiti in unica soluzione, possono essere assoggettati a tassazione separata.