Nomina revisori legali cooperative e SRL posticipata ai bilanci 2021


Con le modifiche apportate all’articolo 379, comma 3 del D.Lgs. n. 14/2019 dall’art. 51-bis del DL n. 34/2020, introdotto dal DdL di conversione, il termine per la nomina del revisore o degli organi di controllo e per l’adeguamento di statuto e atto costitutivo viene prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d’impresa, l’articolo 51-bis del DL Rilancio, introdotto dal DdL di conversione, posticipa ai bilanci relativi al 2021 l’obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.


Covid-19: autorizzati gli affollamenti inferiori nelle discoteche


A fronte dell’emergenza Covid-19, la Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo può autorizzare affollamenti inferiori nelle discoteche, con una consistente riduzione dei costi per il titolare dell’attività, sia per il numero di addetti interni sia per il servizio di vigilanza antincendio (Ministero interno – circolare 4 luglio 2020, n. 8827).

Il chiarimento arriva direttamente dal Ministero dell’Interno, espressosi sulla possibilità per una discoteca, già autorizzata sia dal Comando che dalla locale Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, possa, di dichiarare per alcune serate o periodi dell’anno un affollamento inferiore a quanto autorizzato.


Va detto che la possibilità di dichiarare affollamenti inferiori è già consentita dal nuovo Codice di prevenzione incendi e considerato anche che le misure di contenimento del contagio previste per il contrasto al Covid-19 prevedono un maggior distanziamento tra le persone, la Commissione di Vigilanza può autorizzare affollamenti inferiori.


L’autorizzazione ad un affollamento inferiore consente una consistente riduzione dei costi, in quanto sarebbe riducibile sia il numero di addetti interno, in base alla valutazione dei rischi, sia il servizio di vigilanza antincendio da parte del Comando.


Bevande premiscelate: la consegna a domicilio è ricompresa nella licenza


Gli esercizi di somministrazione di bevande alcoliche che distribuiscono bevande premiscelate mediante consegna al domicilio del consumatore finale, non sono tenuti ad ulteriori obblighi di denuncia di esercizio all’Ufficio delle dogane, restando tale modalità ricompresa nella sfera di efficacia della licenza fiscale già rilasciata, né, trattandosi di estensione momentanea dell’attività principale, a specifici vincoli di circolazione delle bevande premiscelate trasportate (Agenzia delle dogane e dei monopoli – Nota 06 luglio 2020, n. 222999/RU).

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in merito al regime impositivo applicabile all’attività di somministrazione mediante consegna al domicilio del consumatore finale di bevande alcoliche assoggettate ad accisa, premiscelate, non imbottigliate, da parte di esercenti in possesso della licenza di esercizio rilasciata dall’Ufficio delle dogane.


Va rammentato che l’Agenzia delle Dogane ha già avuto modo di precisare che la suddetta licenza fiscale riveste portata omnicomprensiva ricomprendendo sia l’attività di vendita in senso stretto che di somministrazione di prodotti alcolici contrassegnati svolta presso bar, ristoranti ed esercizi similari.


Sulla stessa linea direttrice, con la consegna delle bevande alcoliche al domicilio del consumatore finale l’intestatario della licenza fiscale continua ad esercitare la medesima attività seppure in una forma distributiva ulteriore, accessoria rispetto a quella di ordinario svolgimento, necessitata dall’attuale situazione emergenziale.


Sotto il profilo fiscale, il ricorso a tale iniziativa non dà luogo al sorgere di nuovi obblighi di denuncia di esercizio all’Ufficio delle dogane, restando essa ricompresa nella sfera di efficacia della licenza fiscale già rilasciata, né, trattandosi di estensione momentanea dell’attività principale, a specifici vincoli di circolazione delle bevande premiscelate trasportate.


In arrivo le linee guida per il mod. 730/2020


Nella circolare n.19/E dell’8 luglio 2020 dell’Agenzia delle entrate la “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2019: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”.

Il documento in oggetto è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta Nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:
1. per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del DM n. 164 del 1999, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto nonché
2. per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973.
L’obiettivo della Guida è quello di offrire, in omaggio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca una applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; la Circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di liquidazione delle imposte.


La circolare contiene tutte le informazioni operative relative a oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione e conservazione documentale da parte dei contribuenti, Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati, per la successiva esibizione all’amministrazione finanziaria, nonché le indicazioni rilevanti per la compilazione dei modelli e per l’apposizione del visto di conformità.


La guida riveduta in base alle novità normative riguardanti l’anno d’imposta 2019, mantiene il consueto assetto sistematico, che segue l’impianto dei righi e dei quadri del 730.


La circolare ricorda, inoltre, le certificazioni che i contribuenti devono esibire e che il Caf o il professionista abilitato deve verificare prima di apporre il visto di conformità e conservare, comprese le dichiarazioni sostitutive.


La guida, infine, indica i documenti di prassi non ancora superati e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative sopraggiunte, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai Caf e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.