Il modello RLI si adegua al COVID-19


Dal 03 luglio 2020 il modello RLI può essere inviato anche direttamente via web e può essere utilizzato per la rinegoziazione del canone di locazione (Agenzia Entrate – comunicato 03 luglio 2020).

Il modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI) e gli applicativi software ad esso collegati sono stati implementati per venire incontro alle esigenze degli utenti nel corso del periodo emergenziale connesso all’epidemia da COVID-19.
Per fronteggiare la crescente richiesta di comunicazioni delle rinegoziazioni dei canoni di locazione, per la maggior parte in diminuzione, è stata prevista la possibilità di effettuare l’adempimento tramite il modello RLI da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia.
Per agevolare i contribuenti e gli operatori nel cambiamento delle procedure, assicurando il corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti tributari, è previsto comunque un periodo transitorio, fino al 31 agosto, durante il quale gli utenti possono scegliere se comunicare la rinegoziazione del canone con il modello RLI ovvero tramite il modello 69.
Dal 1° settembre 2020, invece, per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello RLI.


Operazioni di rinegoziazione del debito, precisazioni dall’ABI


Con riferimento alle coperture rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI su operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario (art. 13, co. 1, lett. e), DL “Liquidità”), a condizione che al soggetto beneficiario venga erogato un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, l’ABI ha posto al Gestore del Fondo alcuni quesiti con particolare riferimento (i) al calcolo della liquidità aggiuntiva; (ii) alla documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di ammissibilità da presentare in fase di eventuale escussione della garanzia; (iii) al pricing da applicare alle operazioni di rinegoziazione (ABI – Circolare 03 luglio 2020, n. 1259).

Con particolare riferimento alla liquidità aggiuntiva, il Gestore del Fondo ha già specificato che – nel caso di linee di credito a breve – qualora il finanziamento utilizzato sia inferiore a quello accordato, l’importo da consolidare potrà essere sia l’intero importo accordato che una sua parte. Il nuovo finanziamento dovrà quindi essere di ammontare totale superiore per almeno il 25 per cento di quello accordato.
Qualora il finanziamento utilizzato sia invece superiore all’accordato, è necessario erogare credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo utilizzato.


“Garanzia Italia” per il factoring e chiarimenti sulle attività di rilascio di garanzie


Con il Comunicato del 26 giugno 2020, la Cassa Depositi e Prestiti rende noto che SACE e Assifact, l’associazione che riunisce gli operatori del factoring, hanno definito le modalità operative e i termini di rilascio attraverso il portale online di SACE dedicato a banche e intermediari finanziari. Inoltre, l’ABI, con la Circolare 01 luglio 2020, n. 1251, precisa che ISMEA ha emanato la Circolare n. 3/2020, con la quale si forniscono dei chiarimenti in merito all’applicazione delle modifiche introdotte dalla legge di conversione all’art. 13, relative alle garanzie che possono essere rilasciate in favore delle imprese agricole.

SACE e Assifact, l’Associazione Italiana per il Factoring, annunciano l’avvio dell’operatività anche per il factoring di “Garanzia Italia”, lo strumento previsto dal Decreto Legge “Liquidità” n. 23/2020 per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, la continuità operativa e la ripartenza delle attività economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza Covid-19.
In sede di conversione in legge, infatti, le operazioni di factoring – attraverso cui le imprese cedono i propri crediti commerciali a banche o società specializzate che provvedono alla loro gestione e riscossione e concedono anticipazioni sui crediti stessi – si sono affiancate a quelle di finanziamento previste dal Decreto come interventi a sostegno della liquidità delle imprese che possono beneficiare delle garanzie di Stato.
In particolare, tra le operazioni che rientrano nel perimetro di Garanzia Italia vi sono: la cessione di crediti pro solvendo (salvo buon fine), sia spot che revolving; gli anticipi a favore delle aziende su futuri crediti commerciali che derivano da contratti di fornitura, commesse o appalti; altre operazioni in cui l’azienda incarica la società di factoring di pagare a scadenza per suo conto i crediti relativi alle fatture emesse nei suoi confronti dai fornitori, previa conferma della regolarità delle forniture da parte dell’azienda stessa.
Le linee di credito, inoltre, dovranno essere destinate a sostenere attività in Italia, tra cui capitale circolante e investimenti.
SACE e Assifact hanno definito e concordato i termini e le condizioni che disciplinano il rilascio delle garanzie da parte di SACE a beneficio delle società di factoring. Il rilascio delle garanzie avverrà online attraverso il portale dedicato “Garanzia Italia” sviluppato da SACE, dove le banche e le società di factoring – una volta ultimata la propria istruttoria e deliberato l’affidamento – potranno inserire le proprie richieste e ottenere le relative garanzie, controgarantite dallo Stato, in tempi brevissimi.


 


ISMEA, nella circolare del 22 giugno 2020, n. 2, allegata alla circolare ABI n. 1251/2020, distingue le modifiche già operative da quelle che devono ottenere la preventiva autorizzazione dalla Commissione Europea.
Sono già operative e applicabili ai finanziamenti deliberati dalle banche in data successiva a quella di entrata in vigore della Legge 05 giugno 2020, n. 40 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (7 giugno 2020), le modifiche alle lettere e), g-ter) e g-quater).
Con specifico riferimento alla lettera e) – ossia le garanzie su operazioni di rinegoziazione/consolidamento – ISMEA chiarisce che, qualora la rinegoziazione/consolidamento abbia ad oggetto più finanziamenti, la banca deve applicare all’operazione un tasso di interesse inferiore alla media ponderata di quelli sui debiti residui oggetto di rinegoziazione/consolidamento.
Sono operative a partire dal 7 giugno anche le modifiche della legge di conversione alla lettera m) relative all’innalzamento dell’importo massimo garantibile a 30.000 euro, alle modalità di calcolo di quest’ultimo e al tasso massimo applicabile. E invece subordinata all’approvazione della Commissione Europea l’adeguamento della durata massima del finanziamento a 10 anni.
Anche l’estensione del perimetro soggettivo della garanzia ISMEA alle imprese forestali e ai comparti dell’acquacoltura e dell’ippicoltura, nonché ai consorzi di bonifica e ai birrifici artigianali, sarà operativa dall’approvazione della Commissione Europea.
Con specifico riferimento alla richiesta di garanzia dei finanziamenti di cui alla lettera m) e alla luce di quanto sopra indicato, si sottolinea che — nelle more dell’autorizzazione della Commissione Europea – la nuova modulistica non prevede la possibilità di erogare finanziamenti fino a 10 anni.


Resto al Sud: erogati i primi contributi aggiuntivi a fondo perduto


Le imprese finanziate con Resto al Sud hanno già iniziato a ricevere il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio come sostegno aggiuntivo per far fronte alle esigenze di liquidità connesse all’emergenza Covid-19. (INVITALIA – Comunicato 02 luglio 2020)

Invitalia, con un mese di anticipo rispetto al termine fissato dal decreto in oggetto, ha effettuato le prime erogazioni per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro alle 90 imprese che a giugno ne avevano fatto richiesta per salvaguardare la loro continuità e non compromettere lo start up della loro iniziativa a seguito del lockdown.
Questo ulteriore incentivo permetterà inoltre, ai beneficiari di Resto al Sud, di realizzare gli investimenti necessari per adeguarsi ai nuovi comportamenti di consumo della clientela, con particolare riferimento alla digitalizzazione dei loro processi produttivi e gestionali: ad esempio l’utilizzo dell’e-commerce e del contactless non soltanto come modalità di pagamento, ma anche di prenotazione e fruizione di un servizio turistico-culturale o eno-gastronomico.
Resto al Sud si conferma, quindi, anche in considerazione dei mutamenti di scenario post Covid-19, un’opportunità concreta non soltanto per avviare nuove realtà produttive, ma anche per riprogettare o consolidare quelle già avviate, consentendo alle stesse di ripartire diversificando il loro sistema d’offerta e rapportandosi al mercato con un prodotto o servizio rinnovato e più competitivo.

Tra le numerose misure previste dal Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 245), trova spazio anche quella di sostegno al fabbisogno di liquidità da parte dei fruitori dell’incentivo “Resto al Sud” (articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123), derivante dagli effetti socio-economici dell’emergenza sanitaria collegata al COVID-19. Nello specifico, i soggetti finanziati dal suddetto incentivo, possono accedere, nei limiti delle risorse già disponibili e quindi senza ulteriori nuovi oneri per la finanza pubblica, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato in misura pari a:
– 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
– 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.
Per accedere al contributo, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:
1) aver completato il programma di spesa finanziato dalla misura agevolativa “Resto al Sud”;
2) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario, pari al 65% del finanziamento complessivo ottenuto.
3) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi, quindi, in una delle condizioni che possono determinare la revoca totale o parziale dell’agevolazione (art. 13, co. 1, D.M. 9 novembre 2017, n. 174), quali:
– assenza di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, non sanabile;
– documentazione prodotta incompleta o irregolare per fatti imputabili al beneficiario, non sanabile;
– titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto, prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
– trasferimento della residenza al di fuori delle regioni ammesse all’incentivo, prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
– programma di spesa ammesso non portato a conclusione entro il termine di 24 mesi, salvo il ritardo derivante da fatti o atti non imputabili al soggetto beneficiario;
– trasferimento, vendita o destinazione ad usi diversi da quelli previsti, delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione, prima che siano decorsi 5 anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
– cessazione volontaria, vendita o locazione o dell’attività, prima che siano trascorsi 5 anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
– fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie del soggetto beneficiario, prima del decorso del predetto termine quinquennale;
– non aver consentito i controlli del soggetto gestore INVITALIA sulla realizzazione del programma di spesa;
– variazioni relative alla localizzazione dell’unità produttiva ed all’attività imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato;
– ulteriori casi di revoca, in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico del soggetto beneficiario, derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo.
Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione dal soggetto gestore INVITALIA, a seguito dello svolgimento delle verifiche, contestualmente all’erogazione della quota a saldo del finanziamento a fondo perduto (art. 11, co. 5, DM 9 novembre 2017, n. 174), ovvero, qualora sia già stata completata l’erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.