Consulenza giuridica per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche


Il Fisco riponde ad alcuni quesiti sull’mposta di bollo da applicare sulle fatture elettroniche e le relative sanzioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 dicembre 2020, n. 14)


 


D. All’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo relativa:
– a fatture cartacee, fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2020 e fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, per le quali l’Agenzia delle entrate non ha potuto calcolare l’imposta stessa, si applica la sanzione di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 (dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta)?
– a fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, per le quali l’Agenzia delle entrate ha potuto calcolare l’imposta stessa, si applica la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta ad un terzo?


R. Relativamente al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, delle fatture è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria. Inoltre, l’imposta non è dovuta “quando la somma non supera euro 77,47. Circa le modalità di assolvimento della citata imposta è stabilito che l’imposta di bollo si corrisponde: a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale”.
Con riguardo alle fatture elettroniche, invece, l’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014 dispone che “1. L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica. 2. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto”.
Laddove l’imposta di bollo sia assolta:
– mediante contrassegno, la sanzione applicabile è quella dettata dall’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, secondo cui “1.Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta. ovvero dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta”;
– con modalità diverse dal contrassegno (ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, oppure dell’articolo 6 del decreto ministeriale del 2014, ma comunque mediante versamento cumulativo dell’imposta) la sanzione applicabile – anche rispetto alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2021 – è quella di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, secondo cui “1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
Si precisa, inoltre, che la sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 da ultimo richiamata, modulata secondo il momento in cui la tardività è rimossa:
– è comunicata dall’Agenzia delle entrate, insieme all’eventuale imposta o maggiore imposta, ove dovuta, ed agli interessi, ai sensi dell’articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019;
– è ridotta ad un terzo qualora il contribuente ne effettui il versamento (e regolarizzi la violazione, in caso di omissione) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Diversamente, se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il suddetto termine di trenta giorni, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in misura piena, nonché dell’imposta o della maggiore imposta, ove dovuta, e dei relativi interessi.


 


D. Per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante il Sistema di Interscambio l’articolo 12-novies, comma 1, del decretolegge n. 34 del 2019 dispone, tra l’altro, che “in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento [dell’imposta di bollo, n.d.r.], l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente […] l’ammontare […], della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, […]”. La riduzione ad un terzo si applica alle diverse misure sanzionatorie come individuate dal citato articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997?


R. Si, stante il rinvio operato dall’articolo 12-novies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019 all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 e, dunque, alla modulazione della sanzione. In particolare, la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro trenta giorni dalla comunicazione, la riduzione pari ad un terzo, ai sensi dello stesso articolo 12-novies, comma 1, è pari:
– al trenta per cento, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
– al quindici per cento, se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
– ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (un per cento), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.


 


D. La sanzione dettata dall’articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 per il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante SdI può essere ravveduta ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472?


R. in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante SdI:
– la sanzione richiamata dall’articolo 12-novies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019 (ovvero la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997) è ravvedibile ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
– la comunicazione con cui l’Agenzia delle entrate constata la violazione e comunica l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare inibisce al contribuente di avvalersi della facoltà di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.


 


 


IVA agevolata su manutenzione energetica edifici a destinazione abitativa privata

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 576 del 10 dicembre 2020, ha chiarito che per gli interventi di manutenzione energetica su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, caratterizzati dalla sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con sorgenti luminose di maggiore efficienza, è applicabile l’aliquota IVA al 10 per cento.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate è rappresentato da una società che, nell’ambito di iniziative commerciali che puntano al miglioramento in termini di efficienza energetica degli impianti di illuminazione, effettua i seguenti interventi:
– la fornitura e posa in opera di corpi illuminanti;
– lo smontaggio e smaltimento dei corpi illuminanti da sostituire;
– i servizi logistici;
– il rilascio di dichiarazione di conformità dove previsto;
– il progetto per l’ampliamento dell’impianto elettrico per l’illuminazione di sicurezza;
– lo studio illuminotecnico relativo all’illuminazione generale e di emergenza.
Gli interventi sono fatturati al cliente finale con rateizzazione del pagamento in bolletta in otto anni.
Il quesito riguarda l’aliquota IVA applicabile a tali interventi e la possibilità per il cliente (condominio residenziale o persona fisica) di optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione fiscale spettante per le spese sostenute.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate ad IVA in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
La norma (art. 7, Legge n. 488 del 1999) stabilisce in particolare che sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
Pertanto, godono dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento le prestazioni aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
Nello specifico, costituiscono interventi:
– di “manutenzione ordinaria”, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovo e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
– di “manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.


La ratio dell’agevolazione è favorire le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera.
A tal fine, qualora nell’ambito degli interventi anzidetti (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) siano impiegati beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Qualora, invece, il valore del bene significativo superi tale limite, l’aliquota nella misura del 10 per cento si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria.


Secondo l’Agenzia delle Entrate gli interventi di manutenzione energetica indicati nel quesito rientrano tra quelli agevolabili, per cui è applicabile l’aliquota IVA nella misura del 10 per cento. Il requisito richiesto della prevalente destinazione abitativa privata del fabbricato destinatario degli interventi dovrà essere attestato dal certificato catastale che lo stesso cliente deve produrre per poter beneficiare dell’IVA al 10 per cento.
Inoltre, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata è irrilevante che gli interventi siano eseguiti direttamente nell’ambito di un contratto di fornitura e posa in opera ovvero nell’ambito di una filiera di appalti.


Per quanto riguarda la cessione da parte del cliente finale del credito corrispondente alla detrazione d’imposta, l’Agenzia osserva che tale opzione è riconosciuta in relazione agli interventi di efficienza energetica (art. 10 del D.L. n. 34 del 2019).
Per l’individuazione della tipologia degli interventi ammessi è possibile fare riferimento, indicativamente, all’articolo 1 del decreto ministeriale 15 febbraio 1992 il quale include, le “sorgenti luminose aventi un’efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell’unità immobiliare”.
Tuttavia, dal 1° gennaio 2020, per gli interventi di riqualificazione energetica non è più possibile optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per i medesimi interventi, poiché la disposizione è stata abrogata.

Chiarimenti del CNDCEC sull’adeguamento statuti del Terzo settore


Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed enti riconosciuti come Onlus potranno modificare i propri statuti, adeguandoli alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/17 anche dopo la scadenza del 31 ottobre 2020. Infatti, con la conversione in legge del D.L. 125/2020, inserendo nell’art. 1 il comma 4-novies, è stato posticipato al 31 marzo 2021 il termine entro il quale poter aggiornare gli statuti al Codice del Terzo settore fruendo delle maggioranze “semplificate” proprie dell’assemblea in seduta ordinaria. La medesima scadenza è stata prevista dal successivo comma 4-decies anche per gli adeguamenti statutari delle Imprese sociali (CNDCEC – Comunicato 09 dicembre 2020).

Sulla decorrenza del termine per adeguare gli statuti, il CNDCEC rammenta che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si era già espresso con la Circolare 31.5.2019 n. 13 sottolineando come la previsione dell’art. 101, comma 2, D.Lgs. 117/17 abbia attributo ad APS, ODV ed enti riconosciuti come Onlus, qualora già iscritti nei rispettivi registri, la possibilità di procedere all’adeguamento in questione fruendo del regime cd. “alleggerito”, limitatamente alle nuove disposizioni inderogabili (o per introdurre clausole che escludessero l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria). Pertanto, entro la data del 3.8.2019 (ora 31.3.2021), gli enti menzionati potevano adempiere a quanto richiesto dal Codice del Terzo settore rispettando le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
A ulteriore conferma lo stesso ministero (nota 22.10.2020 n. 10980) aveva ribadito che la scadenza in oggetto si doveva riferire esclusivamente alla tipologia di assemblea da convocare e ai relativi quorum (costitutivi e deliberativi).
Infatti, nella nota si specifica che qualora “le modifiche siano limitate alle disposizioni inderogabili del Codice o all’introduzione di clausole volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni rispetto alle quali il Codice richieda la previsione di una espressa deroga, le stesse possano essere assunte con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”; qualora, invece, si vada oltre il mese di ottobre 2020 o si intenda aggiornare completamente la carta statutaria anche oltre le modifiche necessarie ad adeguarla al CTS, sarà necessario il raggiungimento dei quorum previsti dal vigente statuto per le modifiche statutarie (lo stesso dovrà valere per le “modalità” ovvero le formalità richieste ai fini della validità delle convocazioni assembleari).
In merito poi alla forma dell’atto, un dubbio poteva sorgere con riferimento alle associazioni non riconosciute che, però, presentano lo statuto redatto in forma di atto pubblico. In tal caso, si reputa importante verificare che l’ente non sia effettivamente soggetto a particolari disposizioni di legge che prevedono l’obbligatorietà di dotarsi di uno statuto in forma di atto pubblico, ma che questo si sia dotato dell’atto notarile per mera volontà degli associati.
Quindi, lo statuto delle associazioni non riconosciute redatto per atto pubblico potrà essere adeguato al CTS anche mediante una semplice scrittura privata, registrata o con firme autenticate.


Split payment: da valutare l’ambito soggettivo


In carenza del requisito soggettivo di cui al comma 1 dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, ossia la qualifica di amministrazione pubblica, come definita dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non è prevista l’applicazione del meccanismo dello split payment (Agenzia Entrate – risposta 10 dicembre 2020, n. 577).

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della norma, ai fini dell’esatta individuazione delle Pubbliche Amministrazioni (PA) tenute ad applicare la scissione dei pagamenti occorre fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it (di seguito iPA), senza considerare, tuttavia, i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, che, pur essendo inclusi nell’anzidetto elenco, non sono destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica.


Con riguardo agli appalti pubblici, è stabilito che l’obbligo di ricevere la fattura elettronica è previsto, oltre che per le amministrazioni tenute ad applicare lo split payment, anche per i soggetti che sono tenuti ad osservare la disciplina dei contratti pubblici.


In linea generale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il notevole ampliamento dei destinatari dell’obbligo di fattura elettronica PA non implica automaticamente che tutti tali soggetti siano compresi nell’ambito di applicazione dello split payment.


Pertanto, in carenza del requisito soggettivo, ossia la qualifica di amministrazione pubblica, non è prevista l’applicazione del meccanismo dello split payment.


Riguardo al caso di specie, alla stazione appaltante ALFA, soggetto aggiudicatore privato, destinatario della fatturazione elettronica PA prevista per il solo appalto pubblico, non risulti applicabile il particolare regime dello split payment, destinato, invece, per quanto concerne i soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.