Trattamento IVA per l’installazione di camere bianche

Con la Risposta 10 dicembre 2020, n. 573, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini IVA, la fornitura e posa in opera di una camera bianca (cd. “clean room”) costituisce una prestazione di servizi relativa a beni immobili, per cui l’imposta deve essere applicata qualora l’installazione sia eseguita in un immobile situato in Italia, a prescindere dal luogo in cui è stabilito il committente.

La camera bianca (clean room) è un ambiente la cui caratteristica peculiare è la presenza di aria molto pura, caratterizzata da una bassa concentrazione di microparticelle di polvere in sospensione. Il funzionamento di una camera bianca si basa sul principio di ricircolo forzato di aria super-filtrata in una stanza sigillata. Il sistema che provvede a questo è costituito da grandi ventilatori operanti a bassa velocità, che immettono nella stanza, attraverso il soffitto, un flusso laminare di aria precedentemente filtrata attraverso poderosi filtri (…) posizionati all’esterno della stessa, ed aspirata attraverso griglie poste sul pavimento.
La progettazione, produzione e realizzazione di “camere bianche” è generalmente richiesta all’interno di fabbricati in ambito farmaceutico, biotecnologico, ospedaliero, biomedicale, cosmetico, elettronico, chimico, aerospaziale e alimentare.
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, la società effettua la fornitura di camere bianche subappaltando il servizio di installazione ad appositi artigiani, che eseguono la prestazione in favore della stessa all’interno del fabbricato del cliente (committente).
Il quesito riguarda il corretto trattamento, ai fini IVA:
– dell’operazione intercorrente tra la società fornitrice italiana e il cliente (committente) finale con residenza UE o extra-UE;
– dell’operazione intercorrente tra gli artigiani e la società fornitrice per il servizio di posa in opera.

L’Agenzia delle Entrate osserva, preliminarmente, che l’operazione resa dalla società fornitrice al cliente consiste in una prestazione di servizi relativa a beni immobili in quanto la fornitura della materia rappresenta un semplice mezzo per la produzione dell’opera.
In tal senso, l’installazione del complesso e peculiare sistema di areazione a opera di personale specializzato implica significativi interventi sull’immobile, che presentano con esso un nesso diretto ed essenziale.
Lo stesso immobile risulta indispensabile alla prestazione oltre che elemento costitutivo del servizio offerto, consistente nell’allestimento di un ambiente a contaminazione controllata. I beni installati possiedono, dunque, i requisiti di un’attrezzatura fissata stabilmente e non separabile dallo stesso immobile.
In base alla disciplina IVA nazionale, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato.
Secondo la disciplina IVA europea, i servizi relativi a beni immobili comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni. Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:
a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.
Rientrano tra i servizi relativi a beni immobili, l’installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili.


Ai fini IVA, i beni mobili si considerano quali beni immobili quando sono fissati stabilmente, ovvero non sia possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento.


In tal caso, agli effetti della determinazione del luogo di effettuazione dell’operazione, quando il bene mobile – nel momento in cui il servizio è eseguito – risulta fissato stabilmente e non può essere separato (a meno di alterarne la funzionalità o di antieconomici interventi di adattamento), non opera il criterio base del committente, bensì la disposizione specifica prevista per i servizi relativi a beni immobili.


Nel caso in esame, in particolare:
– la territorialità IVA dell’operazione di fornitura della camera bianca al cliente dipende dal luogo in cui è situato l’immobile, a nulla rilevando il luogo in cui lo stesso è stabilito. Di conseguenza, l’operazione rileva in Italia se effettuata su un immobile ivi situato, mentre sarà fuori campo IVA se effettuata su un immobile situato in uno Stato UE o extra-UE;
– l’operazione di installazione delle camere bianche resa dagli artigiani (residenti nel territorio dello Stato, in UE o in territorio extra-UE) costituisce una prestazione di servizi per cui:
a) se il servizio è reso da un artigiano stabilito in Italia su un immobile ivi situato, l’operazione è territorialmente rilevante in Italia in base alle regole ordinarie, mentre quando è reso su un immobile situato all’estero è fuori campo IVA;
b) se la prestazione è invece resa da un artigiano, stabilito in uno Stato UE o extra UE, l’operazione è territorialmente rilevante in Italia quando è relativa a un immobile ivi situato. In questo caso l’IVA si applica in base al meccanismo del reverse charge.

Chiarimenti sulla modalità di presentazione dell’A.P.E. per il Superbonus


Fornite precisazioni sulle modalità di presentazione dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ai fini del riconoscimento delle detrazioni relative al Superbonus di cui artt. 119 e 121 del decreto Rilancio (Agenzia delle Entrate – Risposta 09 dicembre 2020, n. 571).

Fermo restando che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni relative al Superbonus, la dimostrazione del miglioramento di almeno due classi energetiche (o, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) è data dal raffronto dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), sia prima che dopo l’intervento, nel presupposto che i lavori siano iniziati prima dell’entrata in vigore del citato DM 6 agosto 2020, l’A.P.E. ante intervento può essere redatto anche successivamente all’inizio dei lavori e dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi.


Accise: pagamento per le immissioni in consumo nel periodo 1-15 dicembre 2020


É in corso di pubblicazione nella G. U. della Repubblica italiana il decreto 4 dicembre 2020 che fissa le modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2020. (MEF – D.M. 4 dicembre 2020)

I pagamenti dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2020, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:


a) il 18 dicembre, se eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;


b) il 28 dicembre, se eseguiti direttamente presso la tesoreria dello Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale, in favore della medesima tesoreria dello Stato.

Chiarimenti per il Superbonus per l’edificio residenziale e commerciale


Agevolabili gli interventi sulle 10 abitazioni di un edificio che accoglie altrettanti negozi al piano terra se il condominio li approva con benefici ed oneri a carico dei soli appartamenti (Agenzia Entrate – risposta 09 dicembre 2020, n. 572).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile accedere al Superbonus 110% per i lavori eseguiti sulle abitazioni, anche se l’edificio è sia commerciale sia residenziale, in presenza delle seguenti condizioni:


– il condominio approva gli interventi con riferimento ai soli appartamenti;


– sia redatta un’Ape ante e post intervento;


– sia rispettato ogni altro requisito previsto dalla normativa.


Pertanto, in relazione al caso di specie, il condominio di un edificio composto da 10 negozi al piano terra e 10 appartamenti al primo piano, può usufruire del Superbonus per i lavori eseguiti sulle 10 abitazioni (isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli appartamenti stessi, sostituzione degli infissi e delle schermature solari nel lato sud), se l’assemblea condominiale approva gli interventi di isolamento termico con benefici ed oneri a carico dei soli appartamenti siti al primo piano.


Qualora tali lavori soddisfano il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, gli stessi potranno beneficiare del Superbonus relativamente alle sole spese a carico dei condomini delle abitazioni del primo piano.


Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio.