Abitazione ad uso promiscuo: superbonus dimezzato

Con la Risposta n. 570 del 4 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di interventi eseguiti su un immobile residenziale adibito promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione d’imposta “Superbonus” è riconosciuta limitatamente al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute.

Il “Superbonus” spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”):
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).


L’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica eseguiti su un immobile utilizzato promiscuamente sia come propria abitazione che per l’esercizio svolto in maniera professionale dell’attività di Bed and Breakfast.
In proposito, l’Agenzia osserva che secondo la disciplina sono agevolabili gli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”. Tali soggetti possono beneficiare delle detrazioni riferite agli interventi di efficientamento energetico su un numero massimo di due unità immobiliari. L’espressione utilizzata – “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni” – indica che la fruizione del “Superbonus” riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.


In altri termini il Superbonus spetta alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:
– da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
– dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
– dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.


Ciò premesso, con riferimento alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia che danno diritto alla detrazione d’imposta, è stato precisato che se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione va calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute. L’agevolazione, nella stessa misura, è stata riconosciuta anche per gli interventi eseguiti su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’attività di Bed and Breakfast, occasionale o abituale (Risoluzione 24 gennaio 2008 n. 18/E).
Lo stesso principio si applica per gli interventi antisismici, effettuati su unità immobiliari residenziali adibite ad uso promiscuo per attività di impresa o professionale (inclusa quella di Bed and Breakfast, occasionale o abituale), che danno diritto alla detrazione “sismabonus”, nonché alla detrazione “superbonus”, per effetto del richiamo contenuto nella disciplina agevolativa alle disposizioni in materia di detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 16-bis, del TUIR).


Richiamo che invece non è presente nella disciplina agevolativa riferita agli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazione “ecobonus” o “superbonus”.
Tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate, considerato che danno diritto al Superbonus le spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici “residenziali”, e stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici), il Superbonus deve ritenersi spettante, limitatamente al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute, anche per gli interventi di riqualificazione energetica su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale (inclusa quella di Bed and Breakfast, occasionale o abituale). Ovviamente nel presupposto che siano rispettati i requisiti e le condizioni previsti dalla disciplina agevolativa.

Esenzione IMU: le risposte del Fisco


Versamento e cancellazione della I e II rata IMU 2020 (Dipartimento delle Finanze FAQ del 4 dicembre 2020)

Versamento della seconda rata IMU 2020


D. L’entrata in vigore della legge di conversione del D. L. n. 125 del 2020, che ha interessato l’IMU a ridosso della scadenza del termine per il versamento fissato al 16 dicembre 2020, è suscettibile di comportare notevoli disagi per contribuenti e intermediari. Infatti, già a partire dallo scorso 17 novembre, i CAF e i professionisti hanno inviato o consegnato ai propri utenti i modelli di pagamento per il saldo IMU 2020, tenendo conto delle delibere pubblicate dal MEF entro il 16 novembre, sulla base dei termini di approvazione e di pubblicazione fissati dall’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 2011 e in vigore al momento di detta predisposizione. E’ stato altresì evidenziato che molti contribuenti hanno già provveduto al pagamento dell’imposta per evitare code e assembramenti in banca o posta, anche a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologia da COVID 19, per cui nel caso si dovessero rielaborare i calcoli a ridosso della scadenza, questa probabilità sarebbe inevitabile con evidenti ed ingiustificate conseguenze a danno dei contribuenti.
E’ stato quindi chiesto un celere intervento diretto che possano considerarsi regolarmente eseguiti i pagamenti eseguiti entro il termine del 16 dicembre sulla base di quanto prevedevano i commi 762 e 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prima dell’ultima proroga.


R. Occorre premettere che la legge n. 159 del 2020 di conversione del D. L. n. 125 del 2020 – che ha recato le novità in tema di IMU rappresentate nel quesito – è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale solo in data 3 dicembre 2020. Di conseguenza, durante il periodo in cui intermediari e contribuenti erano maggiormente impegnati per la predisposizione dei modelli di versamento e per il versamento stesso, vigevano ancora i termini (31 ottobre 2020 e 16 novembre 2020) fissati dall’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, prima delle modifiche recate dal comma 1-quinquies che ha spostato tali date, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 per l’invio telematico degli atti e al 31 gennaio 2021 per la pubblicazione degli stessi nel sito www.finanze.gov.it.
In ragione di tale peculiare circostanza, che non può essere sicuramente trascurata, si ritiene che non si deve necessariamente riprogrammare tutta l’attività di emissione dei modelli di versamento già predisposti nel rispetto delle date di cui al citato art. 107, poiché le nuove disposizioni, al momento in cui gli stessi sono stati predisposti, non erano ancora in vigore. Diversamente, ci sarebbe un grave e inutile dispendio di risorse nel caso in cui si pretendesse la rielaborazione dei modelli in questione.
E neppure si può ragionevolmente pretendere che i contribuenti siano costretti, in questo brevissimo lasso di tempo, a doversi nuovamente recare non solo dagli intermediari ma anche in banca o posta, con il rischio di creare assembramenti, che, invece, devono essere evitati proprio nell’attuale contesto epidemiologico.
Del resto, tale conclusione è supportata anche dal punto di vista giuridico, poiché la disposizione di cui al comma 4-sexies dell’art. 1, del D.L. 125 del 2020 stabilisce che “Resta fermo il termine per il versamento dell’imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze”. Tale disposizione, facendo generico riferimento agli atti pubblicati senza l’indicazione di una precisa data per la pubblicazione degli stessi, ha lo scopo di contemperare i diversi interessi in gioco, vale a dire da un lato l’esigenza di assicurare comunque ai comuni il gettito del tributo alla scadenza prefissata del 16 dicembre 2020, dall’altro quella di salvaguardare l’attività già svolta dagli intermediari e dai contribuenti, senza inutili e defatiganti oneri ulteriori a carico degli stessi.
A maggior fondamento di tale assunto, militano anche i precetti enunciati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, il quale all’art. 3 comma 2, prevede che “In ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.
Il rispetto di tali principi trova conferma nel fatto che è stata prevista l’eventuale rata di conguaglio da versare entro il 28 febbraio 2021, come stabilito dal comma 4-septies dell’art. 1 del D. L. n. 125 del 2020.
Detta disposizione infatti interviene in un momento successivo e cioè quando, scaduto il termine del 16 dicembre 2020, viene pubblicata nel sito un’altra delibera in forza del comma 4-quinquies e quindi il contribuente deve versare l’eventuale differenza entro il 28 febbraio 2021 oppure azionare il procedimento relativo al rimborso. Tale ipotesi ricorre anche quando il modello di versamento è stato predisposto tenendo conto della scadenza del 16 novembre scorso ed è intervenuta una nuova delibera (ad esempio quella di riequilibrio di bilancio la cui approvazione poteva avvenire entro il termine del 30 novembre 2020).
In questo contesto, si deve concludere che in ogni caso non sono dovuti sanzioni e interessi, come esplicitamente previsto dal comma 4-septies sopra menzionato.


Cancellazione della prima e della seconda rata IMU 2020


D. L’art. 5 del D. L. n. 149 del 2020, stabilisce l’esenzione per le attività indicate nell’allegato 2 ubicate nelle “regioni rosse”. Si chiede di sapere come debba essere applicata questa norma con riferimento ai contribuenti che sono migrati ad una regione diversa in data successiva all’entrata in vigore del dl suddetto.


R. Si ritiene che per l’esonero dalla seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) in scadenza il prossimo 16 dicembre, è sufficiente che l’immobile sia ubicato nella fascia “rossa” nel periodo compreso tra l’emanazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell’IMU (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa.
A tale conclusione si perviene dalla lettura delle disposizioni contenute nei cosiddetti Decreti ristori e dalle relative relazioni tecniche.
Ed invero, l’art. 5 del D. L. n. 149 del 2020 (Ristori-bis) prevede che, ferme restando le disposizioni dell’art. 78 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell’articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, non è dovuta la seconda rata dell’IMU, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 del decreto stesso, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del D. L. n. 149 in esame.
Occorre precisare che, come risulta dalla relazione tecnica al decreto appena citato, al momento dell’emanazione del decreto stesso erano stati considerati i territori delle seguenti regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, che facevano parte della fascia rossa. Successivamente con l’art. 1 del D. L. n. 154 del 2020 (D. L. Ristori-ter) è stato effettuato il rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e nella relazione tecnica sono stati indicati gli effetti della cancellazione della seconda rata dell’IMU per i territori delle ulteriori regioni che nel frattempo venivano a far parte della fascia rossa, ovvero Abruzzo, Campania, Prov. Bolzano e Toscana. Nell’Atto Senato A.S. 2027 del DDL di conversione del D. L. n. 154 del 2020 si legge infatti che l’incremento del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è incrementato al fine di fare fronte agli oneri derivanti “dall’estensione dei benefici di cui agli articoli […] 5 del predetto decreto-legge…”.
Pertanto, si ribadisce che la mutata differenziazione delle fasce territoriali avvenuta nel frattempo non è suscettibile di determinare alcun effetto nei confronti dei soggetti che presentavano i requisiti per l’agevolazione fiscale quando sono stati emanati i decreti summenzionati.


Immobili classificati nelle categorie catastali D/2 e D/3


D. L’articolo 78 del Dl 104/2020, prevede che l’esenzione per cinema, teatri e alberghi sia condizionata alla classificazione dell’immobile nelle categorie catastali D3 e D2. il successivo articolo 9 Dl 137/2020 stabilisce l’esenzione delle categorie Ateco di cui all’allegato 1, ivi inclusi cinema, teatri e alberghi, senza tuttavia porre alcuna condizione di appartenenza catastale ma facendo salvo il DL 104. Si chiede di sapere se, ai fini dell’esenzione dal saldo, per le suddette categorie sia o meno necessaria la classificazione catastale.


R. Si ritiene che le categorie catastali debbano essere comunque rispettate dal momento che l’art. 9 del D. L. n. 137 del 2020 (DL Ristori) prevede espressamente al comma 1 che restano ferme le disposizioni di cui all’art. 78 del D. L. n. 104 del 2020. Pertanto, la successiva identificazione delle attività effettuata tramite i codici ATECO è ininfluente ai fini dell’applicabilità del beneficio fiscale previsto per gli immobili classificati nelle categorie catastali D/2 e D/3.


Attività di bed & breakfast e di case vacanze


D. Ai sensi dell’articolo 78 del Dl 104/2020 sono esenti le attività di bed & breakfast e di case vacanze che possono essere gestite anche in forma non imprenditoriale. Si chiede pertanto se a tali fini sono esenti anche i soggetti che svolgono tali attività senza organizzazione d’impresa.


R. La questione deve essere risolta nel senso che, per godere del beneficio fiscale relativo all’abolizione della prima e della seconda rata dell’IMU, l’attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell’IMU.
A tale conclusione si perviene dalla lettura della nota metodologica che fa parte integrante del decreto del Ministro dell’Interno emanato di concerto con il Ministro dell‘Economia e delle Finanze, 22 luglio 2020, n. 2, relativa alla ripartizione del Fondo di cui all’art. 177 del D. L. n. 34 del 2020 è stato specificato che “Per gli immobili delle altre categorie di attività indicate dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 177 sono stati considerati i versamenti IMU/TASI, distinti per comune, relativi all’anno di imputazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici ATECO che identificano le predette attività. Per queste categorie di immobili il requisito della gestione dell’attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i versamenti IMU dei soggetti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desumibile dai codici ATECO”.


IVA: rimborso dell’imposta pagata in rivalsa

Con la Sentenza n. 27649 del 3 dicembre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di risoluzione del contratto di appalto, l’omessa neutralizzazione della fattura relativa agli acconti con emissione della nota di variazione ai fini IVA, obbliga l’appaltatore al versamento dell’imposta liquidata e dà diritto al committente di portare in detrazione l’IVA corrisposta in rivalsa, ovvero chiederne il rimborso. Se il prestatore risulta fallito, è legittima la richiesta di rimborso diretta al Fisco.

IL CASO

La controversia trae origine dal diniego di rimborso IVA disposto dall’Agenzia delle Entrate poiché i crediti riguardavano l’IVA di rivalsa corrisposta al fornitore a seguito delle fatture emesse da quest’ultimo in relazione al pagamento di alcuni acconti su un contratto di appalto, successivamente risolto.
La società appaltatrice aveva restituito l’imponibile versato, ma non anche l’IVA dalla stessa dovuta all’Erario e richiesta alla committente a titolo di rivalsa.
I giudici tributari hanno dichiarato l’illegittimità del diniego, osservando che la committente avesse diritto, anche a seguito della risoluzione del contratto di appalto, alla detrazione (o al rimborso) dell’IVA in ragione della mancata emissione, da parte del fornitore, della nota di variazione ai fini dell’imposta. In tal modo, il fornitore restava obbligato al versamento dell’IVA liquidata, mentre il committente aveva diritto a portare l’IVA corrisposta in detrazione ovvero a chiederne il rimborso.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che in caso di annullamento dell’operazione imponibile, legittimata alla richiesta di rimborso dell’IVA corrisposta all’Erario è unicamente il fornitore, e non anche la committente, che avrebbe dovuto richiedere il rimborso direttamente all’appaltatrice.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione osserva, preliminarmente che, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, dal compimento dell’operazione imponibile scaturiscono tre rapporti:
– uno, tra l’Amministrazione finanziaria e il cedente, relativo al pagamento dell’imposta;
– un secondo, tra il cedente e il cessionario, concernente la rivalsa;
– un terzo, tra l’Amministrazione e il cessionario, relativo alla detrazione dell’imposta assolta in via di rivalsa.
Si tratta di rapporti che, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro e soltanto il cedente ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell’Amministrazione, la quale, pertanto, essendo estranea al rapporto tra cedente e cessionario, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest’ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa.
Al riguardo, la Corte di giustizia ha ripetutamente sottolineato che, in mancanza di disciplina dell’Unione in materia di domande di rimborso dell’IVA, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.
Peraltro, un sistema nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie l’IVA può chiederne il rimborso e, dall’altro, l’acquirente di tale bene può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti del venditore, rispetta i principi di neutralità e di effettività, consentendo all’acquirente, gravato dell’imposta erroneamente fatturata, di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate.
È, dunque, compito degli Stati membri prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire a detto acquirente di recuperare l’imposta indebitamente fatturata, in modo da rispettare il principio di effettività; sicché soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può imporre che l’acquirente del bene in questione sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie (come nel caso di fallimento del venditore).
In generale, dunque, il fruitore dei beni o dei servizi può ottenere il rimborso dell’imposta illegittimamente versata esperendo nei confronti del cedente o del prestatore un’azione di ripetizione d’indebito di rilevanza civilistica.


Nel caso esaminato, tuttavia, il soggetto che ha effettuato (o avrebbe dovuto effettuare) il versamento dell’imposta (l’appaltatore) è stato dichiarato fallito.
Ne consegue che la committente, che ha effettuato il pagamento in rivalsa, ha diritto di rivolgersi direttamente al Fisco per ottenere il rimborso dell’IVA, poiché il recupero del credito nei confronti del cedente fallito sarebbe eccessivamente oneroso.
Né vale evidenziare che sia stata posta in essere la procedura di variazione, atteso che, secondo la Corte di giustizia, una volta venuta meno l’operazione e in presenza di un mancato rimborso da parte del cedente fallito, sarebbe manifestamente irragionevole costringere il cessionario a:
– rettificare l’operazione, venendo così a disporre di un credito di importo identico a quello che l’Amministrazione finanziaria avrebbe recuperato dal cedente a seguito della rettifica;
– azionare, quindi, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria detto credito al fine di ottenere il rimborso.

Certificazione di bilancio per le PMI innovative: chiarimenti dal MISE


Forniti chiarimenti sulla certificazione di bilancio per le PMI innovative (Ministero dello Sviluppo Economico – Lettera circolare 04 dicembre 2020, n. 275367).

La richiesta di certificazione di bilancio, ai fini della iscrizione e della permanenza nella sezione speciale PMI innovative, può ottenersi nelle forme previste dal citato art. 2409-bis, ovverosia nominando un revisore persona fisica o una società di revisione, oppure, ove ne ricorrano i presupposti, affidando tale funzione al collegio sindacale, trattandosi in ogni caso di “Revisione legale dei conti” (Ministero dello Sviluppo Economico – Lettera circolare 04 dicembre 2020, n. 275367).