
Con la Risposta n. 570 del 4 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di interventi eseguiti su un immobile residenziale adibito promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione d’imposta “Superbonus” è riconosciuta limitatamente al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute.
Il “Superbonus” spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”):
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
L’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica eseguiti su un immobile utilizzato promiscuamente sia come propria abitazione che per l’esercizio svolto in maniera professionale dell’attività di Bed and Breakfast.
In proposito, l’Agenzia osserva che secondo la disciplina sono agevolabili gli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”. Tali soggetti possono beneficiare delle detrazioni riferite agli interventi di efficientamento energetico su un numero massimo di due unità immobiliari. L’espressione utilizzata – “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni” – indica che la fruizione del “Superbonus” riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.
In altri termini il Superbonus spetta alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:
– da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
– dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
– dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Ciò premesso, con riferimento alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia che danno diritto alla detrazione d’imposta, è stato precisato che se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione va calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute. L’agevolazione, nella stessa misura, è stata riconosciuta anche per gli interventi eseguiti su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’attività di Bed and Breakfast, occasionale o abituale (Risoluzione 24 gennaio 2008 n. 18/E).
Lo stesso principio si applica per gli interventi antisismici, effettuati su unità immobiliari residenziali adibite ad uso promiscuo per attività di impresa o professionale (inclusa quella di Bed and Breakfast, occasionale o abituale), che danno diritto alla detrazione “sismabonus”, nonché alla detrazione “superbonus”, per effetto del richiamo contenuto nella disciplina agevolativa alle disposizioni in materia di detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 16-bis, del TUIR).
Richiamo che invece non è presente nella disciplina agevolativa riferita agli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazione “ecobonus” o “superbonus”.
Tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate, considerato che danno diritto al Superbonus le spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici “residenziali”, e stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici), il Superbonus deve ritenersi spettante, limitatamente al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute, anche per gli interventi di riqualificazione energetica su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale (inclusa quella di Bed and Breakfast, occasionale o abituale). Ovviamente nel presupposto che siano rispettati i requisiti e le condizioni previsti dalla disciplina agevolativa.


