Estensione F24 alla registrazione degli atti pubblici: in arrivo i codici tributo


Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, nonché all’imposta sulle donazioni, nei casi di registrazione presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 02 dicembre 2020, n. 76 /E)

Per consentire il versamento delle somme in oggetto, tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:


– “1560” denominato “ATTI PUBBLICI – Imposta di registro”;
– “1561” denominato “ATTI PUBBLICI – Sanzione pecuniaria imposta di registro – Ravvedimento”;
– “1562” denominato “ATTI PUBBLICI – Imposta di bollo”;
– “1563” denominato “ATTI PUBBLICI – Sanzione imposta di bollo – Ravvedimento”;
– “1564” denominato “ATTI PUBBLICI – Interessi”;
– “1565” denominato “ATTI PUBBLICI – Imposta ipotecaria”;
– “1566” denominato “ATTI PUBBLICI – Imposta catastale”;
– “1567” denominato “ATTI PUBBLICI – Tassa ipotecaria”;
– “1568” denominato “ATTI PUBBLICI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Ravvedimento”;
– “1569” denominato “Imposta sulle donazioni”;
– “1570” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Ravvedimento”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, è istituito il nuovo codice tributo “A198” per l’imposta sulle donazioni e per le restanti somme sono utilizzati i vigenti codici tributo di cui alle risoluzioni n. 16/E del 25 marzo 2016, n. 57/E del 18 luglio 2018, n. 9/E del 20 febbraio 2020 e n. 73/E del 19 novembre 2020, di seguito indicati, appositamente ridenominati:
– “A196” ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A197” ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Sanzione Imposta di registro – Imposta sulle donazioni – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A146” ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A148” ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Sanzione Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A152” ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A140” ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Imposta ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A141” ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Imposta catastale – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A142” ridenominato “ATTI PUBBLICI – SUCCESSIONI – Tassa ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A149” ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Sanzioni Imposte e tasse ipotecarie e catastali – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A151” ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI – Tributi speciali e compensi – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A198” denominato “Imposta sulle donazioni – somme liquidate dall’ufficio”.
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’”anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.
Si precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.
I nuovi codici tributo saranno operativi a decorrere dal 7 dicembre 2020.

Redditometro: motivazione idonea se indica fattori-indice e scostamento prodotto

La Corte di Cassazione afferma che in tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche (cd. “redditometro”), ai fini dell’obbligo di motivazione dell’atto, il Fisco deve solo indicare gli elementi indicatori di reddito e lo scostamento derivatone rispetto al reddito dichiarato. L’assenza di valutazione sulle osservazioni del contribuente non invalida l’atto (Ordinanza 1° dicembre 2020, n. 27401).

IL CASO

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il reddito dichiarato dal contribuente (persona fisica) sulla base dei coefficienti presuntivi riferiti a beni-indice di capacità contributiva, previsti in materia di accertamento sintetico o “redditometro”.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente con la seguente motivazione:
considerato che l’avviso elenca soltanto i dati in possesso al sistema Anagrafe Tributaria, le risposte fornite al questionario inviato dall’ufficio e le osservazioni della controparte, senza fornire le ragioni per cui sono state ritenute non “probanti” le argomentazioni addotte dalla contribuente, deve ritenersi illegittimo poiché meramente fondato sull’applicazione di coefficienti presuntivi.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che:
– gli accertamenti con metodo sintetico o “redditometro” relativi alle annualità precedenti al 2009 sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;
– in ogni caso, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le osservazioni del contribuente, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari affermando che ai fini della motivazione dell’atto di accertamento fondato sui coefficienti presuntivi del “redditometro”, l’Ufficio deve solo indicare gli elementi indicatori di reddito e lo scostamento derivatone rispetto al reddito dichiarato, ben potendo il contribuente fornire la prova contrarla anche nel corso del giudizio. Pertanto, deve ritenersi adeguatamente motivato l’atto che contenga soltanto l’elencazione dei fattori-indice di capacità contributiva, le risposte fornite al questionario e le osservazioni del contribuente, senza riportare le ragioni per cui sono state ritenute non “probanti” le argomentazioni addotte dallo stesso contribuente, il quale può farle valere in sede giudiziale.
In proposito la Corte Suprema ha precisato che secondo l’orientamento della giurisprudenza, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici presuntivi riguardanti il cd. “redditometro”, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. In particolare:
– qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall’accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l’impiego di detti redditi per l’effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica;
– non è sufficiente la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che tali redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, deve essere fornita quella delle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere.
La Suprema Corte ha osservato, inoltre, che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati” tale obbligo si applica solo ove risulti specificamente sancito, non essendo rinvenibile nella legislazione nazionale una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria. Per l’accertamento sintetico, tale obbligo è previsto espressamente solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
In conclusione, secondo la Corte Suprema, in tema di imposte sul redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni prodotte dal contribuente in fase amministrativa, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo.
Nel caso di specie, dunque, i giudici tributari hanno erroneamente ritenuto che fosse necessaria ai fini della legittimità dell’avviso impugnato l’indicazione specifica delle ragioni per le quali l’Ufficio non aveva ritenuto probanti le argomentazioni addotte dalla contribuente, mentre l’avviso di accertamento era idoneamente motivato, giacché l’Ufficio deve solo indicare gli elementi indicatori di reddito e lo scostamento derivatone rispetto al reddito dichiarato, ben potendo il contribuente fornire la prova contraria anche nel corso del giudizio.

Covid-19: spostamenti limitati per le feste di Natale


Il D.L. 02 dicembre 2020, n. 158, pubblicato nella G.U. n. 299 del 02 dicembre 2020, ha introdotto le misure di contenimento per gli spostamenti circoscritte per le festività di Natale, Capodanno e dell’Epifania.

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.


E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.


Il codice tributo “3970” per l’imposta immobiliare piattaforme marine


Istituito il codice tributo “3970” per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) di cui all’articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 02 dicembre 2020, n. 77/E).

A decorrere dall’anno 2020 è istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’articolo 2 del Codice della Navigazione.
L’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille, ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille.
I comuni cui spetta il gettito dell’imposta sulle piattaforme marine sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, e sono altresì ivi stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione e di versamento, nonché la quota del gettito spettante ai comuni individuati.
Limitatamente all’anno 2020, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato, che provvederà all’attribuzione del gettito di spettanza comunale.
Al fine di consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) è istituito il seguente codice tributo:
– “3970” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – STATO”.
L’Agenzia precisa che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
– nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice “Z999”;
– barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
– barrare la casella “Saldo” per il pagamento dell’anno 2020;
– nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili;
– nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.