Aliquota IVA sui servizi sostitutivi di mensa aziendale resi con buoni pasto


Nel rapporto tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro, alla somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale si applica l’aliquota agevolata del 4 per cento. Per quanto concerne, invece, il rapporto, tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto, la misura dell’aliquota applicabile sarà del 10 per cento. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 01 dicembre 2020, n. 75)

Il DM del MISE del 7 giugno 2017, n. 122 regolamenta i servizi sostitutivi di mensa aziendale, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo che l’attività di emissione di buoni pasto è finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale.
Con il decreto MISE sono stati individuati gli esercizi commerciali presso i quali potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto, il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
In particolare, il decreto MISE stabilisce, tra l’altro, che:
– per attività di emissione di buoni pasto si intende l’attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;
– per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto si intendono le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività elencate;
– per buono pasto si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente determinate caratteristiche, che attribuisce, al titolare, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
– per valore facciale del buono pasto si intende il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell’imposta sul valore aggiunto.
Lo stesso decreto MISE regolamenta le caratteristiche dei buoni pasto, individuando dettagliatamente i requisiti prescritti sia per i buoni pasto in forma cartacea che elettronica.
Il decreto disciplina, altresì, il contenuto e le clausole di regolamentazione degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
Posto quanto sopra, si evidenzia che il servizio sostitutivo di mensa aziendale, attraverso l’erogazione dei buoni pasto, comporta che, giuridicamente, si instaurino due diversi rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti:
1) il primo rapporto tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro;
2) il secondo rapporto tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto.
Per quanto concerne il primo rapporto (tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro) si fa presente che alla somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale si applica l’aliquota agevolata del 4 per cento, ricorrendo i presupposti previsti dal n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972.
In particolare, l’aliquota IVA del 4 per cento di cui al n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali, deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, semprechè siano commesse da datori di lavoro.
L’applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per cento riguarda tutte le prestazioni aventi ad oggetto somministrazioni fornite al personale dipendente nei locali ivi indicati. In particolare, con il documento di prassi sopra citato si è ritenuto che il legislatore fiscale abbia voluto oggettivamente agevolare in senso ampio l’attività di somministrazione ai dipendenti, purché realizzata nel locale “mensa aziendale”.
In tema di esonero dall’emissione dello scontrino, occorre precisare il significato da attribuire alla locuzione “mense aziendali”, intendendosi per tali quelle la cui gestione è data in appalto ad un’impresa specializzata ovvero effettuata direttamente dall’azienda, indipendentemente dal luogo in cui è situata la mensa; inoltre l’appaltatore deve assumere l’obbligo di fornire la prestazione esclusivamente ai dipendenti del soggetto appaltante.
Con riferimento al primo rapporto, si fa presente che la base imponibile da assoggettare ad IVA con l’aliquota ridotta del 4 per cento, è costituita dal prezzo convenuto tra le parti, non rilevando la circostanza che tale prezzo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono pasto.
Per quanto concerne il secondo rapporto, tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto, la misura dell’aliquota applicabile sarà del 10 per cento, ai sensi del disposto di cui al n. 121) della tabella A, Parte III, del DPR n. 633 del 1972.
A tal riguardo, si osserva che, in linea generale, a titolo di corrispettivo, le società di emissione dei buoni pasto applicano una percentuale di “sconto incondizionato” (sconto/convenzione tra società di somministrazione pasti e società di gestione dei ticket), sul valore nominale dei buoni pasto.
In tal caso, la base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall’importo così ottenuto, l’imposta in esso compresa, mediante l’applicazione delle percentuali di scorporo dell’IVA indicate nel comma 4 dell’art. 27 del DPR n. 633 del 1972.


A rischio la detrazione della perdita in presenza di gestione antieconomica

La Corte di Cassazione ha affermato che in caso di accertamento tributario che contesti una gestione illogica e antieconomica dell’impresa, deve ritenersi legittima la presunzione del Fisco che metta in dubbio l’effettività della perdita fiscale, escludendone la detrazione, in mancanza di prova contraria (Ordinanza 26 novembre 2020, n. 26974)

IL CASO

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha rettificato in via induttiva il reddito d’impresa della società rilevando che il costo del venduto era superiore ai ricavi.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso della società ritenendo che l’Ufficio avesse, in modo illegittimo, collegato i ricavi omessi prendendo in considerazione quelli di riferimento dello studio di settore, senza alcun contraddittorio con la contribuente, e senza detrarre la perdita di esercizio dell’anno precedente.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che in caso di accertamento induttivo fondato, non soltanto sulle mere risultanze dello studio di settore, ma su una gestione imprenditoriale illogica e antieconomica:
– debba ritenersi escluso l’obbligo di contraddittorio preventivo ai fini della validità dell’accertamento;
– operi una presunzione relativa di evasione che determina l’onere di dimostrare l’effettività della perdita a carico del contribuente.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, accogliendo la tesi del Fisco.
Riguardo alla mancata instaurazione del contraddittorio con il contribuente, i giudici della Suprema Corte hanno precisato che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.
Con riferimento al mancato riconoscimento della perdita fiscale dichiarata per il periodo d’imposta precedente, la Corte Suprema ha affermato che nel giudizio tributario, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile, in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità.
Nel caso in esame, oltre allo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dallo studio di settore, è stata contestata anche l’antieconomicità della gestione imprenditoriale, palesata da ricavi di gran lunga inferiori ai costi e dal ripetersi, nelle dichiarazioni di più annualità consecutive, di costanti e rilevanti perdite di esercizio, indicative di un andamento commerciale costantemente negativo nel corso degli anni.
In tali circostanze ricade sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, in mancanza della quale, l’accertamento non che ritenersi legittimo.

Insufficiente la proroga delle scadenze fiscali al 10 dicembre per i Commercialisti


I Commercialisti si trovano in gravi difficoltà nella gestione degli invii telematici e chiedono al Governo la proroga almeno a inizio 2021 delle scadenze fiscali (CNDCEC – Comunicato 01 dicembre 2020).

Il rinvio delle scadenze fiscali al 10 dicembre è insufficiente; il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti rinnova l’invito al Governo di disporre una proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali che vada almeno all’inizio del 2021 e non si limiti a 10 giorni che, spostando il termine dal 30 novembre al 10 dicembre, lasciano l’adempimento in una finestra temporale investita dalla seconda ondata di epidemia da COVID-19 che vede moltissimi operatori in grave difficoltà nella gestione degli invii telematici.
La proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni non impatterebbe sui saldi finanziari.


Lampedusa/Linosa: pronto il modulo per comunicare i versamenti agevolati


In vista della ripresa dei versamenti fiscali, contributivi e assistenziali nel comune di Lampedusa e Linosa, prevista per il 21 dicembre, è stato approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, utile per accedere all’agevolazione che consente, ai contribuenti dei suddetti territori, di pagare solo il 40% del dovuto (Agenzia Entrate – provvedimento 01 dicembre 2020, n. 367275).

In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, il Decreto Agosto, ha previsto che per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, sono effettuati, nel limite del 40% dell’importo dovuto, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data.


L’Agenzia delle Entrate ha quindi approvato il modello di comunicazione relativa all’agevolazione, unitamente alle relative istruzioni, composto dal frontespizio e dai quadri A, B, C, D ed E, contenenti i dati relativi all’ammontare dovuto, all’importo versato e all’importo da versare per ciascun tributo, ritenuta, contributo previdenziale ed assistenziale e premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.


Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it., ma può essere anche prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso sia conforme a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.


Il modello deve essere trasmesso entro il 21 dicembre 2020, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.


I soggetti che svolgono attività economiche e gli intermediari devono inviare la comunicazione debitamente sottoscritta tramite PEC al seguente indirizzo: dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it.


I contribuenti che non svolgono attività economiche devono inviare la comunicazione debitamente sottoscritta tramite PEC all’indirizzo dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it oppure tramite e-mail all’indirizzo dp.agrigento@agenziaentrate.it. In ogni caso alla comunicazione deve essere allegata copia del documento di identità del contribuente. È fatto comunque obbligo al contribuente di conservare copia della comunicazione debitamente sottoscritta.


In caso di errore, è possibile presentare una nuova comunicazione, sempre entro il 21 dicembre 2020, in sostituzione della comunicazione precedentemente trasmessa.