Proroghe e sospensione dei termini fiscali nel decreto “Ristori-quater”



Il Decreto Ristori-Quater (approvato con il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157) ha approvato, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap, sospensione dei versamenti tributari e contributivi di dicembre


PROROGA SECONDO ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP (ART. 1)


Proroga generale per imprese e professionisti


È prorogato al 10 dicembre 2020, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP (scaduto il 30 novembre 2020), in favore di imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.


Gli stessi versamenti sono, invece, prorogati al 30 aprile 2021, in favore di imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e certificano una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.


Proroga soggetti ISA


Per le imprese e i professionisti che rientrano tra i soggetti ISA restano valide le disposizioni maggiormente favorevoli adottate con il “Decreto Agosto” ed il “Decreto Ristori-Bis”.
In particolare, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP (scaduto il 30 novembre 2020) è prorogato al 30 aprile 2021:
– in favore dei soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
– a prescindere dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi, in favore dei soggetti ISA che svolgono le attività specificamente individuate e sottoposte a restrizioni, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle Regioni classificate “ZONA ROSSA” al 26 novembre 2020;
– a prescindere dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi, in favore dei soggetti ISA esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle Regioni classificate “ZONA ARANCIONE” al 26 novembre 2020;


Si ricorda che rientrano tra i cd. “soggetti ISA”, quelli che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice.
Sono inclusi i soggetti che:
– presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA;
– adottano il regime di vantaggio di cui all’art. 27, co. 1, del D.L. n. 98 del 2011;
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, co. da 54 a 89 della Legge n. 190 del 2014;
– partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti suindicati.


I versamenti, dunque, devono essere effettuati entro il 30 aprile 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.


Errata applicazione del taglio IRAP


È prorogato al 30 aprile 2021 il versamento (scaduto il 30 novembre 2020) per rimediare all’errata applicazione delle disposizioni in materia di taglio dell’IRAP adottate dal cd. “Decreto Rilancio” (art. 24, D.L. n. 34/2020).
L’importo dell’imposta erroneamente non versata è dovuto senza applicazioni di sanzioni né interessi.


SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE (ART. 2)


In favore di imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
a) ai versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta;
b) ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.


La sospensione si applica anche in favore di imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.


La sospensione si applica, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, in favore dei soggetti che svolgono le attività economiche sottoposte a restrizioni in conseguenza delle misure anti Covid adottate in base al Dpcm del 3 novembre 2020. In particolare:


a) soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;


b) soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione ed hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni classificate “ZONA ARANCIONE” e “ZONA ROSSA” alla data del 26 novembre 2020;


c) soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni classificate “ZONA ROSSA” alla data del 26 novembre 2020 ed esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, oppure operano nei seguenti settori economici (individuati dall’allegato 2 al DL n. 149/2020):



















































































































































































DESCRIZIONE ATTIVITÀ CODICE ATECO
Grandi magazzini 47.19.10
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 47.19.90
Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa 47.51.10
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 47.51.20
Commercio al dettaglio di tende e tendine 47.53.11
Commercio al dettaglio di tappeti 47.53.12
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 47.53.20
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 47.54.00
Commercio al dettaglio di natanti e accessori 47.64.20
Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 47.78.34
Commercio al dettaglio di mobili per la casa 47.59.10
Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 47.59.20
Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 47.59.40
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 47.59.60
Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 47.59.91
Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 47.59.99
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 47.63.00
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 47.71.10
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 47.71.40
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 47.71.50
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 47.72.20
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 47.77.00
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 47.78.10
Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 47.78.31
Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 47.78.32
Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 47.78.33
Commercio al dettaglio di bomboniere 47.78.35
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 47.78.36
Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 47.78.37
Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 47.78.50
Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 47.78.91
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 47.78.92
Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 47.78.94
Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 47.78.99
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 47.79.10
Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 47.79.20
Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 47.79.30
Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) 47.79.40
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 47.81.01
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 47.81.02
Commercio al dettaglio ambulante di carne 47.81.03
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 47.81.09
Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 47.82.01
Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 47.82.02
Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 47.89.01
Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 47.89.02
Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 47.89.03
Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 47.89.04
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 47.89.05
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 47.89.09
Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 47.99.10
Servizi degli istituti di bellezza 96.02.02
Servizi di manicure e pedicure 96.02.03
Attività di tatuaggio e piercing 96.09.02
Agenzie matrimoniali e d’incontro 96.09.03
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 96.09.04
Altre attività di servizi per la persona nca 96.09.09
Commercio al dettaglio di calzature e accessori 47.72.10


Ripresa versamenti sospesi


I versamenti in scadenza a dicembre per i quali si fruisce della sospensione devono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021.


In alternativa, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.


Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.


PROROGA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP (ART. 3)


È prorogato al 10 dicembre 2020, il termine (scaduto il 30 novembre 2020) di presentazione in via telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive riferite al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.


CLASSIFICAZIONE REGIONI AL 26 NOVEMBRE 2020











CLASSIFICAZIONE

REGIONI

Zona Arancione  

Regioni che presentano uno scenario di elevata gravità ed un livello di rischio alto – art. 2, dpcm 3/11/2020


 

Puglia

Sicilia


Basilicata


Liguria


Umbria


Emilia-Romagna


Friuli-Venezia Giulia


Marche


 

Zona Rossa  

Regioni che presentano uno scenario di massima gravità ed un livello di rischio alto – art. 3, dpcm 3/11/2020


 

Calabria

Lombardia


Piemonte


Valle d’Aosta


Provincia autonoma di Bolzano


Campania


Toscana


Abruzzo

Decreto Ristori quater: soggetti esenti dal versamento IMU



Approda in Gazzetta ufficiale n. 297 del 30.11.2020 il Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con entrata in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.


Con l’articolo 8 del decreto in oggetto sono individuati i soggetti esenti dal versamento IMU.
Ai fini IMU sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni (comma 743, articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Ai soggetti suindicati che siano anche gestori delle attività economiche indicate nel DL Rilancio (articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) nel DL Agosto (all’articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) nel DL Ristori (art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) e nel DL Ristori bis (all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) si applicano le disposizioni di codesti decreti relative all’esenzione IMU.


Trattasi dei seguenti immobili:
– immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
– immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
– immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.


Con il Decreto Ristori, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella sotto riportata, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate nei medesimi immobili.





















































































































































Codice ATECO

493210 – Trasporto con taxi
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
551000 – Alberghi
552010 – Villaggi turistici
552020 – Ostelli della gioventù
552030 – Rifugi di montagna
552040 – Colonie marine e montane
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 – Ristorazione con somministrazione
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030 – Gelaterie e pasticcerie
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 – Ristorazione ambulante
561050 – Ristorazione su treni e navi
562100 – Catering per eventi, banqueting
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400 – Attività di proiezione cinematografica
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000 – Organizzazione di convegni e fiere
855209 – Altra formazione culturale
900101 – Attività nel campo della recitazione
900109 – Altre rappresentazioni artistiche
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
931110 – Gestione di stadi
931120 – Gestione di piscine
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca
931200 – Attività di club sportivi
931300 – Gestione di palestre
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999 – Altre attività sportive nca
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930 – Sale giochi e biliardi
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
960420 – Stabilimenti termali
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie
493909 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
503000 – Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
619020 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point
742011 – Attività di fotoreporter
742019 – Altre attività di riprese fotografiche
855100 – Corsi sportivi e ricreativi
855201 – Corsi di danza
920002 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
960110 – Attività delle lavanderie industriali
477835 – Commercio al dettaglio di bomboniere
522130 – Gestione di stazioni per autobus
931992 – Attività delle guide alpine
743000 – Traduzione e interpretariato
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
910100 – Attività di biblioteche ed archivi
910200 – Attività di musei
910300 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
205102 – Fabbricazione di articoli esplosivi


Con il Decreto Ristori bis per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nella seguente tabella, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.














































































































































































Codice ATECO

Descrizione

47.19.10 Grandi magazzini
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

Decreto Ristori-quater: contributi per più categorie



Il D.L. 30 novembre 2020, n. 157 (cd. “Decreto Ristori-quater”), all’art. 6, ha previsto ulteriori ristori per nuove attività con partita IVA attiva, in precedenza esclusi.


Il Decreto ristori-quater ha previsto i contributi per le seguenti e ulteriori attività economiche:








































































































































































CODICE

CODICE


ATECO

DESCRIZIONE

%

461201 46 12 01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simil-lubrificanti 100%
461403 46 14 03 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio 100%
461501 46 15 01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche 100%
461503 46 15 03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera 100%
461505 46 15 05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili 100%
461506 46 15 06 Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta 100%
461507 46 15 07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta 100%
461601 46 16 01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 100%
461602 46 16 02 Agenti e rappresentanti di pellicce 100%
461603 46 16 03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) 100%
461604 46 16 04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 100%
461605 46 16 05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 100%
461606 46 16 06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio 100%
461607 46 16 07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi 100%
461608 46 16 08 Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 100%
461609 46 16 09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 100%
461701 46 17 01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 100%
461702 46 17 02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi 100%
461703 46 17 03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 100%
461704 46 17 04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari 100%
461705 46 17 05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 100%
461706 46 17 06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi 100%
461707 46 17 07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco 100%
461708 46 17 08 Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 100%
461709 46 17 09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 100%
461822 46 18 22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 100%
461892 46 18 92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria 100%
461893 46 18 93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi 100%
461896 46 18 96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria 100%
461897 46 18 97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) 100%
461901 46 19 01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 100%
461902 46 19 02 Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 100%
461903 46 19 03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 100%

La deducibilità dei costi di sponsorizzazione è legata alla prova dell’attività di promozione

La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di costi di sponsorizzazione è necessaria la prova della specifica attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato per dimostrare l’effettività dell’operazione commerciale, atteso che in caso contrario la regolarità dell’operazione e la transazione finanziaria non consentono di vincere l’indeducibilità e l’indetraibilità IVA contestata dal Fisco (Ordinanza 27 novembre 2020, n. 27192)

La controversia ha origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha recuperato imposte ed IVA a seguito di disconoscimento dei costi di sponsorizzazione sostenuti dalla società.
I giudici tributari hanno confermato la pretesa tributaria ritenendo non provata dalla società ne l’inerenza, ne l’effettività dell’operazione commerciale contestate dal Fisco. In particolare, i giudici hanno evidenziato:
– rispetto al requisito dell’inerenza, l’assenza un effettivo collegamento tra la spesa sostenuta e la promozione dei servizi offerti dal soggetto erogante;
– rispetto all’effettività dell’operazione commerciale, l’assenza di prova di una specifica attività promozionale svolta dal soggetto sponsorizzato;
– l’irrilevanza, ai fini del riconoscimento di tali costi, della regolarità dell’operazione e dei mezzi di pagamento utilizzati.
La decisione è stata impugnata dalla società lamentando l’irrilevanza del difetto di inerenza dei costi di sponsorizzazione, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari valorizzando in particolare il difetto di prova dell’effettività dell’operazione commerciale.
La fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 secondo cui il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.
La Corte Suprema evidenzia che nel caso in esame, la decisione dei giudici tributari risulta correttamente fondata sul mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla società contribuente, avente ad oggetto l’effettività della prestazione pubblicitaria da parte del soggetto sponsorizzato.
La Suprema Corte osserva che su questa ratio decidendi il ricorso del contribuente non muove censure, ne assolve all’onere di prova, limitandosi a denunciare una insufficiente motivazione.
In tal modo, chiarisce la Corte di Cassazione, oltre al mancato assolvimento di un requisito necessario al riconoscimento dei costi di sponsorizzazione, la società è incorsa nell’inammissibilità del ricorso per non aver censurato una delle ragioni su cui è fondata la sentenza impugnata.
In termini processuali, infatti, secondo un principio consolidato, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.