Sospensione degli adempimenti e ristori per i Professionisti


Tra le misure di contenimento del contagio da COVID, si evidenziano di seguito i prossimi interventi del Governo e le richieste sollevate dai Professionisti per la loro tutela (MEF – Comunicato 25 novembre 2020, n. 267, CNDCEC – Nota 25 novembre 2020, n. 148, ANC – Comunicato 25 novembre 2020 e Agenzia delle Entrate – Nota 23 novembre 2020, n. 360117).

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato del 25 novembre 2020, n. 267, rende noto che gli interventi messi in atto a sostenere chi è stato maggiormente colpito dalle nuove misure di contenimento sanitario (tre decreti cosiddetti “ristori”), che in parte hanno replicato il meccanismo del “fondo perduto” e hanno prorogato le scadenze fiscali e contributive per i settori interessati dalle misure restrittive, devono essere ulteriormente rafforzati.
Inoltre, c’è l’intenzione di incrementare il sostegno a lavoratori autonomi, commercianti, artigiani, professionisti.
Per questo si ritiene percorribile, entro un quadro di sostenibilità economica, un ampliamento della moratoria fiscale, con il rinvio delle scadenze di fine anno che vada oltre i settori dei codici Ateco direttamente interessati dalle misure restrittive, e lo estenda a tutte le attività economiche che hanno subito cali rilevanti del fatturato.
Inoltre, c’è l’intenzione di mettere a punto un meccanismo organico di natura perequativa per i ristori che vada oltre le limitazioni per aree di rischio pandemico e quelle derivanti dai codici Ateco e si basi sul rimborso di parte dei costi fissi.
In questo quadro si evidenzia la necessità di ristorare, sulla base dei dati del 2020, anche i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatori o alla Gestione separata”.

In merito alle scadenze fiscali e contributive, il Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT), il 2 novembre scorso aveva inviato una lettera al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Sottosegretario di Stato e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, evidenziando la necessità di prevede la sospensione delle scadenze fiscali e contributive per i contribuenti assistiti da un professionista intermediario fiscale il cui studio fosse posto in quarantena.
In merito, l’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti Settore coordinamento e programmazione Ufficio adempimenti e sanzioni, che evidentemente non poteva che rimarcare l’attuale situazione normativa, ha dato un parere negativo circa la possibilità di invocare cause di forza maggiore e allo stato attuale la responsabilità ricade sempre sul contribuente anche quando abbia delegato un intermediario per ottemperare ai propri adempimenti fiscali.
In base a ciò, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la nota del 25 novembre 2020, n. 148, e l’Associazione Nazionale dei Commercialisti, con il comunicato del 25 novembre 2020, evidenziano l’esigenza urgente di tutelare in modo sistematico, quanto meno nel periodo di pandemia, lo svolgimento delle attività professionali, anche nell’interesse dei destinatari di tali attività, evitando al contrario una considerazione caso per caso di ogni situazione, con la conseguente totale incertezza e disomogeneità di trattamento dei professionisti sul territorio nazionale e la nascita di inevitabili contenziosi.
I commercialisti spingono dunque per fornire nell’immediato tutele ai professionisti nell’emergenza pandemica, ma ricordano anche che in un’audizione parlamentare dello scorso 6 novembre la categoria aveva già chiesto “una proposta seria e di riforma strutturale volta a valorizzare, ai fini dell’ottenimento di differimenti automatici dei termini in scadenza per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto dei professionisti a sospendere l’attività lavorativa per situazioni di grave malattia, senza che da ciò possa discendere danno per i contribuenti che assistono, né per i professionisti medesimi, in termini di perdita della clientela per temporanea impossibilità di provvedere agli adempimenti di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali”. I commercialisti sottolineano quindi come “sia prioritario sostenere nell’immediato l’emendamento Conzatti-Comincini e, per una soluzione a regime del problema, il Disegno di legge sulla malattia e infortunio del professionista, primo firmatario il Senatore Andrea de Bertoldi”.
Al Governo e al Parlamento i Commercialisti rivolgono dunque l’appello a fare in modo che il ddl sulla malattia e infortunio del professionista diventi presto legge, e comunque nell’attesa chiediamo che, in conseguenza della pandemia e dei suoi effetti, sia disposta con urgenza la sospensione degli adempimenti fiscali e tributari.


Trasferimento di immobile per atto del giudice: agevolazioni prima casa

La Corte di Cassazione ha affermato che ai fini dell’agevolazione prima casa, anche nell’ipotesi di trasferimento dell’immobile per atto del giudice è comunque necessario formulare espressamente la richiesta di accesso ai benefici e rilasciare le specifica dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalla disciplina agevolativa. In tal caso, tuttavia, il termine per fornire detta dichiarazione è posticipato al momento della registrazione dell’atto (Ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23863)

La controversia trae origine dall’avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza di divisione giudiziale di un compendio immobiliare in comunione ereditaria.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate non ha riconosciuto l’applicazione delle agevolazioni prima casa, in considerazione dell’assenza nell’atto della esplicita richiesta di fruizione di tali benefici e della dichiarazione di esistenza dei presupposti cui è condizionata l’agevolazione.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso ritenendo che il contribuente non avesse alcuna possibilità di intervenire per rendere la dichiarazione prevista per fruire del regime fiscale agevolato, atteso che scaturendo l’assegnazione dell’immobile da una sentenza conseguente a un giudizio di divisione, lo stesso non poteva sapere se quel determinato immobile gli sarebbe stato assegnato.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, affermando la necessità della dichiarazione prevista dalla norma agevolativa anche nell’ipotesi di trasferimento per atto del giudice.
Nella fattispecie, l’atto sottoposto a registrazione è una sentenza di divisione giudiziale di un compendio immobiliare in comunione ereditaria, per la quale è previsto l’obbligo di richiedere la registrazione a carico del Cancelliere.
In materia di agevolazioni “prima casa”, la norma (art. 1, Legge n. 168 del 1982 e art. 1, parte prima, della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986) circoscrive la possibilità per il contribuente di effettuare dichiarazioni in ordine alle agevolazioni fiscali di cui intende avvalersi, nel solo ambito dell’atto traslativo, senza alcuna previsione per il diverso caso in cui l’atto di trasferimento avvenga per atto del giudice, come in sede di divisione giudiziale dell’eredità.

In particolare, la norma stabilisce che le agevolazioni fiscali “prima casa” (…) si applicano altresì ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso (…), effettuati da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione nei confronti di persone fisiche, a condizione (…) che nell’atto di trasferimento il compratore dichiari a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolge la propria attività prevalente, di adibirla a propria abitazione e di non aver usufruito delle agevolazioni “prima casa”; in caso di dichiarazione mendace sono dovute imposte nella misura ordinaria nonché una soprattassa nella misura del trenta per cento delle imposte stesse.

Secondo la Corte di Cassazione, dal fatto che il trasferimento dell’immobile derivi, come nel caso in esame, da un atto del giudice non può derivare una abrogazione della previsione che impone a carico del contribuente obbligatoriamente la predetta dichiarazione.
In tal ipotesi, precisa la Suprema Corte, si determina soltanto uno spostamento temporale della stessa, dal momento dell’acquisto a quello della registrazione. Quest’ultimo, infatti, viene a porsi come quello a partire dal quale la parte destinataria degli effetti del provvedimento può far valere il proprio diritto all’applicazione del beneficio potendo attivarsi per rendere la necessaria dichiarazione in ordine alle agevolazioni fiscali “prima casa” cui ritiene di avere diritto.


Pertanto, qualora la dichiarazione non sia fornita al momento della registrazione della sentenza che determina il trasferimento dell’immobile, deve ritenersi legittima la revoca delle eventuali agevolazioni prima casa fruite indebitamente.

DL Ristori 1: completati tutti i bonifici automatici previsti


Complessivamente ad oggi i contributi a fondo perduto e i ristori erogati dall’Agenzia delle entrate ammontano a 8,2 miliardi di euro a favore di 2,4 milioni di partite Iva. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 25 novembre 2020)

Sono stati eseguiti tutti i pagamenti previsti dal decreto rilancio. Inoltre, per quanto riguarda i pagamenti dei contributi previsti dal decreto ristori, sono stati eseguiti tutti quelli erogati automaticamente a chi aveva già ricevuto il contributo previsto dal Decreto Rilancio. Dalla scorsa settimana, inoltre, è aperta la piattaforma telematica per l’invio delle domande per chi non aveva ricevuto il contributo previsto dal decreto rilancio. Saranno effettuati nelle prossime settimane gli ulteriori pagamenti automatici del decreto ristori 2 e i pagamenti su istanza del decreto ristori 1 e 2.

Causale contributo FOIN soppressa


L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 26 novembre 2020, n. 74, ha soppresso la causale contributo “FOIN”.

Dal 1° dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione della seguente causale contributo:


– “FOIN” denominata “QUOTE TFR FONDINPS (Fondo Pensione Complementare I.N.P.S.)”;


La suddetta causale contributo andava indicata nella sezione Inps del modello di pagamento F24 e consentiva ai datori di lavoro di versare, tramite il modello F24, le quote di Tfr al Fondinps per quei lavoratori che non avevano espresso la volontà di aderire alla previdenza complementare, nei settori in cui non sono operativi i fondi negoziali previsti dagli accordi o dai contratti collettivi.


La soppressione della causale contributo FOIN è stata disposta a seguito di richiesta dell’Inps con nota del 19 novembre 2020.