Imposta sostitutiva per il pensionato estero che fa rientro in Italia


Il pensionato estero che trasferisce la propria residenza in Italia, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 24-ter del TUIR, può beneficiare del relativo regime di favore ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ai redditi erogati dall’INPS, invece, non si applica l’art. 24-ter, in quanto redditi di fonte italiana per i quali valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti (Agenzia Entrate – risposta 24 novembre 2020, n. 559).

La Legge di Bilancio 2019, con l’inserimento dell’art. 24-ter nel TUIR, ha previsto un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.


In particolare, il comma 1 dell’art. 24-ter prevede che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.


La fruizione del beneficio implica l’effettivo trasferimento della persona fisica in Italia, pertanto, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale (si tratta, essenzialmente, oltre ai Paesi europei, dei Paesi con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA -Tax Information Exchange Agreement – ovvero che aderiscono alla Convenzione OCSE – Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.


Per l’accesso al regime in argomento è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, equiparati a quelli di lavoro dipendente.


Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.


Rientrano, pertanto, nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa in esame, in quanto redditi prodotti all’estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri. Diversamente, restano escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva, e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni, le pensioni INPS percepite dai soggetti che si siano trasferiti nel nostro paese ed abbiano optato per il regime fiscale in esame.


Precisazioni mancata comunicazione del domicilio digitale all’Ordine


La sanzione della sospensione dall’Albo, prevista dall’art. 37 del decreto Semplificazioni (DL 76/2020) in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare bensì amministrativo. Pertanto, viene disposta dal Consiglio dell’Ordine e non da quello di Disciplina (CNDCEC – Nota 23 novembre 2020, n. 143).

L’informativa recepisce le indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con la nota n. 186506 dello scorso 18 novembre in relazione ai chiarimenti richiesti dallo stesso Consiglio nazionale in merito alla natura della sanzione della sospensione dall’Albo, prevista per la mancata comunicazione all’Ordine del domicilio digitale.
L’obbligo di tale comunicazione è stato stabilito dal decreto-legge 185/2008 (art. 16) in base al quale gli Ordini e i Collegi sono tenuti a inviare agli iscritti che non hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata – oggi domicilio digitale – una diffida ad adempiere all’obbligo entro 30 giorni e, in caso di mancata ottemperanza, a irrogare la sanzione della sospensione dall’Albo fino alla comunicazione del domicilio digitale.
La comunicazione della PEC da parte degli iscritti, oltre a costituire un obbligo di legge a carico dei professionisti, è strumentale all’adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi PEC. In particolare, la pubblicazione dell’elenco riservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC, obblighi la cui reiterata inadempienza costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell’Ordine da parte del Ministero vigilante.


Redditometro: il mutuo diluisce la capacità contributiva

Ai fini dell’accertamento sintetico del reddito (cd. “redditometro”), il mutuo stipulato per l’acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce la capacità contributiva, sicché deve essere detratto dalla spesa accertate il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturato e versati (Corte di Cassazione – Ordinanza 24 novembre 2020, n. 26668)

IL CASO

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito del contribuente con metodo sintetico (redditometro), in conseguenza della spesa per l’acquisto di un fabbricato, ritenuta non compatibile con i redditi dichiarati.
Il ricorso del contribuente è stato respinto dai giudici tributari che hanno ritenuto le prove prodotte non sufficienti a vincere la valenza presuntiva, in termini di accertamento sintetico dell’imponibile, derivante dall’incremento patrimoniale rappresentato dall’acquisto immobiliare.
La Corte di Cassazione ha riformato la decisione, ritenendo sussistente un vizio di insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, riguardante l’incidenza del mutuo ai fini della determinazione della capacità contributiva.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Il contribuente ha eccepito omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La censura è stata articolata con riferimento a diversi fatti oggetto della controversia, tutti relativi alla prova liberatoria finalizzata a vincere la valenza presuntiva, in termini di accertamento sintetico dell’imponibile, derivante dall’incremento patrimoniale rappresentato dall’acquisto immobiliare.
Ai fini della decisione, la Corte Suprema ha valorizzato la censura relativa al mutuo che il contribuente si è accollato al momento dell’acquisto del bene, ed alla sua rinegoziazione, ritenendo insufficiente la valutazione dei giudici tributari, limitata alla presa d’atto dell’importo della rata costante di restituzione del mutuo (peraltro senza precisare se si trattasse della somma precedente o successiva alla rinegoziazione).


La Corte di Cassazione ha rilevato che in tema di accertamento sintetico (o “redditometro”), la prova contraria a carico del contribuente richiesta dalla norma (art. 38, co. 6, DPR n. 600 del 1973), può essere assolta mediante la produzione del contratto di mutuo, idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l’acquisto del bene.
Va, però, precisato che qualora l’ufficio determini sínteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva.
Ne consegue che deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito) il capitale mutuato, ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati.
In conclusione la Corte Suprema afferma il seguente principio di diritto: “in tema di accertamento sintetico, il mutuo stipulato per l’acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce la capacità contributiva, sicché deve essere detratto dalla spesa accertate il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturato e versati”.


Bonus facciate: fruizione da parte di un consorzio

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le spese per interventi agevolabili su parti comuni di immobili, anticipate dal consorzio e poi da questi ribaltate sulle imprese consorziate e/o i privati subentrati che possiedono gli immobili, danno diritto di fruire alla detrazione cd. “Bonus Facciate” a questi ultimi, nella misura in cui le spese siano rimaste effettivamente a loro carico. Per ragioni di semplificazione gli adempimenti necessari per fruire della detrazione restano a carico del consorzio (Risposta 23 novembre 2020, n. 555).

IL CASO

Il caso riguarda un Consorzio costituito da imprenditori che svolgono prevalentemente attività commerciale e che detengono l’uso ed il godimento di una o più unità immobiliari, ricompresa nel complesso immobiliare gestito dal Consorzio.
Nell’ambito del comprensorio immobiliare ci sono anche unità immobiliari non aventi destinazione commerciale, nonché abitazioni (in misura minoritaria) detenute da privati e che sia le imprese consorziate che i privati, in qualità di possessori degli immobili, devono soggiacere al rispetto del regolamento in tema di gestione del complesso immobiliare.
Previa accettazione di tutti i consorziati interessati, sono eseguiti su alcuni edifici (sia con destinazione abitativa che non abitativa) interventi di ripristino, risanamento, manutenzione della facciata degradate o decadenti, nonché la pulitura, tinteggiatura delle superfici e consolidamento, agevolabili con il cd. “bonus facciate”.
Le spese sono sostenute dal Consorzio e poi da questi riaddebitate, pro quota, ai singoli proprietari possessori degli immobili oggetto di intervento edilizio.
Sul piano contabile il Consorzio contabilizza le spese sostenute come costi e il riaddebito come ricavi a fronte dell’iscrizione di un credito verso i consorziati.
In tal caso a chi spetta la detrazione d’imposta e a chi possono essere demandati tutti gli adempimenti per la legittima fruizione della medesima detrazione?

PARERE DEL FISCO

Ai fini della detrazione d’imposta cd. “bonus facciate” la norma (art. 1, co. 219, Legge n. 160 del 2019) prevede che “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.
In proposito è stato chiarito (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2020) che:
– sotto il profilo soggettivo, l’agevolazione in relazione alle spese sostenute per gli interventi in parola riguarda tutti i contribuenti residenti o non residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla categoria di reddito di cui sono titolari.


– sotto il profilo oggettivo, la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti detenuti in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio, ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
In ogni caso, la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Pertanto, l’agevolazione è esclusa se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito.
Nel caso rappresentato i costi sono sostenuti inizialmente dal Consorzio e successivamente riaddebitati alle imprese consorziate e/o ai privati che posseggono gli immobili.
Si tratta di un Consorzio tipico, con attività esterna, avente anche il compito di amministrare le parti immobiliari e impianti in uso o godimento comune del comprensorio immobiliare.
In base al regolamento del comprensorio, sia le imprese consorziate, sia i privati subentrati che si trovano nel godimento degli immobili, sono ugualmente obbligati al pieno rispetto delle determinazioni del Consorzio e in particolare al versamento di tutti i contributi spese da esso legittimamente determinati. In particolare, con riferimento alle “manutenzioni e modifiche esterne”, il Consorzio stabilisce i tempi e le modalità di manutenzione necessarie a mantenere il decoro degli edifici e provvede esso stesso alla esecuzione, a spese dei singoli proprietari o utenti.
In altri termini, il Consorzio è il soggetto deputato alla manutenzione degli immobili facenti parte del comprensorio, mentre le relative spese sono a carico delle imprese consorziate e/o dei privati che posseggono gli immobili oggetto di intervento.
Nella fattispecie, il Consorzio effettua gli interventi agevolabili anticipando l’esborso finanziario complessivo, ma è vincolato dal contratto consortile a riaddebitare le spese pro quota ai titolari degli immobili sui quali è stata fatta la manutenzione. Si può desumere, perciò, che le spese sono sostenute dai titolari degli immobili oggetto di intervento.


Secondo l’Agenzia delle Entrate, in tal caso, sul presupposto che sussistano anche gli ulteriori requisiti, è possibile ritenere che la detrazione “bonus facciate” spetti alle imprese consorziate e/o ai privati subentrati, per le spese rimaste effettivamente a loro carico.
Invece, per ragioni di semplificazione, gli adempimenti necessari a fruire della detrazione devono ritenersi a carico del Consorzio, in qualità di soggetto a cui è affidata la gestione del comprensorio immobiliare.