Ai fini Iva l’acquisto esiste anche senza prova di pagamento

Con l’Ordinanza n. 26319 del 19 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che deve ritenersi illegittimo l’accertamento che contesti l’oggettiva inesistenza di una cessione di immobile tra padre e figlio, basata esclusivamente sull’assenza di prova del pagamento, a fronte dell’effettivo utilizzo dell’immobile da parte del cessionario. Pertanto, il credito IVA resta valido.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver erogato al contribuente il rimborso dell’IVA assolta in relazione all’acquisto dal padre di un capannone industriale, in sede di successiva verifica ha contestato l’oggettiva inesistenza dell’operazione per mancanza di prova del pagamento del corrispettivo.
Con avviso di accertamento, dunque, sono stati recuperati i relativi costi ai fini delle imposte dirette ed è stata disconosciuta la detrazione dell’IVA, con irrogazione delle conseguenti sanzioni.
I giudici tributari hanno respinto il ricorso del contribuente confermando la pretesa del Fisco.
La decisione è stata riformata dalla Corte di Cassazione, su ricorso del contribuente che ha lamentato l’omessa o insufficiente motivazione riguardo all’inesistenza della cessione dell’immobile.

La Corte di Cassazione afferma che i fatti ai quali il giudice tributario ancora il proprio convincimento, ossia la mancanza di prova del pagamento del corrispettivo e la mancanza di dichiarazione fiscale, quali elementi sintomatici della oggettiva inesistenza della cessione, sono del tutto irrilevanti.
I giudici della Suprema Corte hanno fatto chiarezza sui concetti centrali dell’IVA, distinguendo tra:
– fatto generatore dell’imposta, da cui scaturisce l’obbligazione tributaria;
– esigibilità, ossia attitudine attuale dell’imposta ad essere pretesa da parte dell’erario;
– pagamento.
Il fatto generatore di norma coincide con l’esigibilità, ma ne rimane ontologicamente distinto, giacché esso in realtà s’identifica col materiale espletamento dell’operazione.
Ciò determina la rilevanza fiscale dell’attività ai fini dell’IVA, mentre il pagamento del corrispettivo è soltanto l’estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione.
Conforme a tale orientamento risulta anche la giurisprudenza europea, secondo cui il fatto generatore dell’imposta si verifica, e l’imposta diviene esigibile, nel momento in cui viene effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Pertanto, secondo la Corte Suprema, va disatteso l’orientamento secondo il quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del relativo pagamento, cosicché prima di tale momento non sussiste alcun obbligo (ma solo la facoltà) di emettere fattura o di pagare l’imposta.
Rispetto al materiale espletamento dell’operazione, sia essa cessione di beni oppure prestazione di servizi, il rilascio della fattura o l’incasso del corrispettivo sono presupposti di esigibilità, il verificarsi dei quali al più può determinare l’anticipazione del momento impositivo, qualora gli Stati membri nell’esercizio della loro discrezionalità l’abbiano previsto, giammai la sua posticipazione.
Ulteriore conferma di tale orientamento è deducibile, precisano i giudici, dalla disciplina in materia di note di variazione Iva, secondo la quale l’omessa riscossione del corrispettivo non comporta la caducazione dell’obbligazione tributaria, della quale il presupposto impositivo si sia già verificato e rinviene copertura costituzionale, in particolare nell’esigenza di non trattare differentemente situazioni uguali, in dipendenza di eventi correlati a scelte (quelle concernenti la fatturazione o il pagamento del corrispettivo) casuali e soggettive.

In conclusione, non può ritenersi legittimo l’accertamento di operazione oggettivamente inesistente basato sulla mancanza di prova di avvenuto pagamento del corrispettivo di cessione. Ciò a maggior ragione qualora, come nel caso esaminato, sia fornita prova documentale (come contratti di locazione e fatture), idonea a dimostrare che l’immobile in esito al contratto di compravendita sia stato utilizzato dal cessionario.
Di conseguenza, deve ritenersi illegittimo anche il recupero a tassazione dei costi e il mancato riconoscimento della detrazione dell’IVA.


DL Ristori-ter: pubblicato in G.U.


Pubblicato nella G.U. n. 291 del 23 novembre 2020 il Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154, recante misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 24 novembre 2020.

Il decreto interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per l’anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.
Tra l’altro, prevede:
– l’incremento di 1,45 miliardi, per il 2020, della dotazione del fondo previsto dal decreto “Ristori bis” (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta;
– l’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature (codice ATECO 47.72.10) tra quelle che, nelle cosiddette “zone rosse”, sono destinatarie del contributo a fondo perduto;
– l’istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai Comuni, per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
– l’aumento di 100 milioni per il 2020 della dotazione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, allo scopo di provvedere all’acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.


Decreti Ristori e Ristori Bis: pronta l’stanza per richiedere i contributi a fondo perduto


La trasmissione dell’Istanza approvata dall’Agenzia delle entrate può essere effettuata a partire dal giorno 20 novembre 2020 e non oltre il giorno 15 gennaio 2021(AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 20 novembre 2020, n. 358844)

È possibile inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis” per i contribuenti che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”. Per chi aveva già presentato la domanda la scorsa primavera, infatti, l’accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica.
La domanda di accesso ai contributi va presentata via web mediante il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “Desktop telematico”. L’autenticazione potrà avvenire con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia, tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Nell’istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del conto corrente su cui ricedere l’accredito.
Entrambi i contributi si rivolgono ai titolari di una partita Iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non cessata al momento della presentazione della domanda. In particolare, gli ulteriori requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto del Decreto Ristori sono due: esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella dell’allegato 1 del Decreto e avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Quest’ultimo requisito non è invece necessario se la partita Iva era stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019.
Il contributo previsto dal Decreto Ristori bis, invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita iva che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (le cosiddette regioni “rosse”). Gli altri requisiti sono analoghi a quelli del contributo del Decreto Ristori: esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella contenuta questa volta nell’allegato 2 del Decreto Ristori bis; se titolari di una partita Iva aperta prima del 1° gennaio 2019, avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Infine, sempre come per il contributo precedente, la partita Iva del richiedente deve essere stata attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non deve essere cessata al momento della presentazione della domanda.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata creata una nuova area tematica, raggiungibile direttamente dalla Home page, che raggruppa le informazioni su tutti i contributi a fondo perduto finora istituiti. Al suo interno è possibile trovare informazioni sulla procedura di richiesta del contributo, sul calcolo delle somme spettanti, su cosa fare in caso di errori e sulle deleghe degli intermediari, oltre al riepilogo dei riferimenti normativi e dei provvedimenti emanati dall’Agenzia.

Commercialisti: analisi sul bilancio degli Enti del Terzo Settore


Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato online “Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Basato sull’analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo scorso (CNDCEC – Comunicato 19 novembre 2020).

La Riforma del Terzo settore, avviata con la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” e in seguito attuata con successivi decreti delegati tra cui il d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante il “Codice del Terzo settore” (in seguito anche “CTS”), costituisce un passaggio epocale per gli enti che operano senza fine di lucro. Il cosiddetto “Terzo settore” svolge un ruolo fondamentale per il funzionamento delle comunità locali e, contestualmente, ricopre un rilevante ruolo sociale ed economico. Il legislatore della Riforma ha attribuito al bilancio di esercizio una funzione centrale, affidano allo stesso il compito di individuare i parametri che definiscono lo status di ente del Terzo settore, la sua “commercialità” nonché i vari adempimenti e obblighi amministrativi, comunicativi e gestionali. Dal punto di vista professionale la predisposizione del bilancio degli enti del Terzo settore richiede una profonda conoscenza della materia per quanto concerne la corretta tecnica contabile e le connesse norme di governance, amministrazione e controllo e fiscalità.
Nella particolare fase di congiuntura economico-sociale, segnata dall’emergenza pandemica e dai conseguenti disagi che la stessa ha creato nella gestione dei servizi “essenziali”, il Terzo settore è chiamato in via rafforzata a ricoprire un ruolo di sussidiarietà rispetto alla pubblica amministrazione che la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 ha voluto recentemente ribadire, richiamando il ruolo proattivo che le organizzazioni, in particolare gli enti del Terzo settore, dovrebbero ricoprire nel produrre servizi di interesse generale per le realtà locali a fianco della pubblica amministrazione.  La particolarità della normativa e la difficoltà sostanziale, in molti casi, nel trasporre schemi e paradigmi propri del mondo societario al mondo non profit ha già creato da tempo, anche all’interno della categoria, una “specializzazione” per molti professionisti che operano nel settore, tendenza che sicuramente sarà enfatizzata in futuro con l’evoluzione normativa in atto. Il decreto ministeriale del 5 marzo 2020 è, fatta eccezione per taluni atti destinati a specifiche figure giuridiche, il primo reale atto normativo che concerne la disciplina del bilancio di enti di diritto privato non lucrativi.
La finalità del decreto consiste nel definire la “modulistica” di cui all’art. 13, co. 2 del Cts e trova la propria ispirazione nel precedente tentativo fatto dai commercialisti circa un ventennio fa di creare una serie di “raccomandazioni contabili” omogenee, che proprio in mancanza di una normativa di riferimento potesse rappresentare una prassi di riferimento per gli operatori, garantendo una migliore accountability e, di conseguenza, alimentando un clima di fiducia tra organizzazioni e stakeholders. In generale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha seguito da vicino l’iter normativo che ha portato all’emanazione della legge delega e dei decreti delegati, partecipando ad audizioni parlamentari e proponendo modifiche normative, in taluni casi recepite, che concernono i molteplici ambiti di interesse della categoria quali gli aspetti di governance, l’amministrazione e il controllo, la normativa fiscale e molto ancora. Molte sono le iniziative poste in essere anche per garantire che la Riforma possa avere un’applicazione pratica in linea con le aspettative dei colleghi, degli operatori e del legislatore.
Nell’ambito più specifico del bilancio, il Consiglio nazionale si è fatto portavoce da subito della necessità di creare principi contabili ad hoc per gli Ets, così da definire in maniera organica il “framework contabile applicabile” che è necessario per garantire a tutti gli stakeholders una uniformità di trattamento omogeneo per le diverse organizzazioni interessate e per rendere possibile ai revisori di esprimere il proprio giudizio professionale. I commercialisti si attendono, perciò, che entro l’approvazione dei bilanci 2020 l’Organismo Italiano di Contabilità possa, grazie anche all’attività della neonominata Commissione per il Terzo settore, licenziare i nuovi principi contabili di settore. Tale pubblicazione segnerà un ulteriore tassello per la definizione della cornice tecnica che risulta funzionale all’applicazione delle nuove previsioni del Cts, in materia di bilanci di esercizio.
Certo, la strada che porta alla realizzazione completa della Riforma richiede ancora alcuni passaggi fondamentali come l’autorizzazione ex art. 101, co. 10 del Cts che la Commissione Europea deve fornire sull’applicabilità del nuovo regime fiscale previsto per le imposte sui redditi, nonché l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la quale richiede, oltre all’emanazione del pertinente decreto di cui all’art. 48 del Cts, anche lo sviluppo di una piattaforma telematica di raccolta e conservazione delle informazioni a livello centrale e locale per niente banale.