Covid-19: guida sulle misure restrittive adottate nelle tre zone dell’Italia


Il D.P.C.M. 03 novembre 2020 ha suddiviso l’Italia in tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle regioni del paese e con misure di contenimento distinte per ciascuna area. Di seguito, la suddivisione ad oggi dell’Italia con le diverse misure restrittive relative agli spostamenti e alle attività economiche (Ministero Salute – ordinanza 10 novembre 2020, ordinanza 13 novembre 2020 e ordinanza 17 novembre 2020).


 


Con l’entrata in vigore, dal 06 novembre 2020, delle nuove misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19 contenute nel D.P.C.M. del 3 novembre 2020, l’Italia è stata suddivisa in tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle regioni del paese.


Con l’entrata in vigore delle nuove misure, l’Italia è stata cosi suddivisa:


– nell’area gialla sono ricomprese: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.


– nell’area arancione sono ricomprese: Puglia, Sicilia.


– nell’area rossa sono ricomprese: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

L’assegnazione di queste categorie di rischio potranno essere suscettibili di cambiamenti nel corso dell’evoluzione della curva epidemica, e saranno sempre ad esse adeguate e proporzionate.


L’inserimento delle regioni nelle diverse aree, con la conseguente, automatica applicazione delle misure previste per quella fascia, avverrà con ordinanza del Ministro della Salute e dipenderà esclusivamente dal coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione. I coefficienti vengono determinati secondo criteri di oggettività attraverso la combinazione dei diversi parametri all’esito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e dai rappresentanti delle Regioni e condiviso con il Comitato tecnico scientifico.


Dall’11 novembre 2020 sono rientrate nella zona arancione le regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria e nella zona rossa la provincia autonoma di Bolzano.


Dal 15 novembre, invece, sono rientrate nella zona arancione le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche e nella zona rossa la Campania e la Toscana.

Zona gialla(Lazio, Molise, Province di Trento, Sardegna, Veneto)


 


Misure restrittive per gli spostamenti

È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:


– per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;


– per i bambini di età inferiore ai sei anni;


– per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.


E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.


E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.


Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.


Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.


 


Misure restrittive per le attività


 


Le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Mostre e musei restano sempre chiusi.

È prevista la didattica:


– a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori;


– in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.

Sono chiuse anche le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Per il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò sono sospese, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Restano ancora sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.


Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Restano chiuse piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Restano chiusi teatri, cinema, sale da concerto, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Restano sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.


 


Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Restano aperti i centri sportivi.

Zona Arancione (Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria)

Misure restrittive per gli spostamenti


 


È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:


– per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;


– per i bambini di età inferiore ai sei anni;


– per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.


E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.


E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.


Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.


Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio della regione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.


Il transito sui territori dell’area arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.


È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.


 


Misure restrittive per le attività


 


Le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Mostre e musei restano sempre chiusi.

È prevista la didattica:


– a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori;


– in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.

Sono chiuse anche le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Per il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò sono sospese, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Restano ancora sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Restano chiuse piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Restano chiusi teatri, cinema, sale da concerto, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Restano sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Restano aperti i centri sportivi.

Zona rossa (Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta)

Misure restrittive per gli spostamenti

È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:


– per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;


– per i bambini di età inferiore ai sei anni;


– per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.


E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.


E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.


Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.


Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori arancioni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;


L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Misure restrittive per le attività

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le seguenti attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità:


– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);


– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;


– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;


– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;


– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;


– Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio;


– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;


– Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;


– Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;


– Commercio al dettaglio di biancheria personale;


– Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;


– Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori;


– Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);


– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;


– Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;


– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;


– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;


– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;


– Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;


– Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;


– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;


– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Le suddette attività sono consentite sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi

E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Mostre e musei restano sempre chiusi.

È prevista la didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media.

Restano aperte le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media.

Sono chiuse anche le università. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.

Per il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò sono sospese, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Restano ancora sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Restano chiuse piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Chiusi i centri estetici.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Restano chiusi teatri, cinema, sale da concerto, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Restano sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP, così come sono sospese le attività nei centri sportivi.

Fondo Rilancio: investimenti nelle start-up e nelle pmi innovative


In attuazione di quanto stabilito nel DL Rilancio (art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020) si forniscono le modalità di impiego delle risorse aggiuntive conferite al Fondo di sostegno al venture capital e finalizzate a sostenere investimenti nel capitale delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese innovative


(MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto 01 ottobre 2020)


 


Istituzione del Fondo


Le risorse aggiuntive per l’anno 2020 conferite al Fondo di sostegno al venture capital pari a euro 200.000.000,00 (duecento milioni/00), sono investite in un Fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato a investitori professionali, istituito e gestito dalla SGR in conformità al presente decreto, denominato «Fondo Rilancio» o «Fondo», mediante sottoscrizione per cassa delle quote del medesimo.
Il Fondo ha una durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di chiusura, anche anticipata o parziale, del periodo di sottoscrizione, con scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del decimo anno da tale data.


Modalità di intervento del Fondo


Gli investimenti iniziali del Fondo nelle imprese target sono effettuati tramite lo strumento del finanziamento convertendo, mentre gli eventuali investimenti successivi sono realizzati mediante investimenti di equity.
Il valore delle singole operazioni di investimento realizzate dal Fondo non potrà essere superiore a massimo quattro volte l’investimento effettuato dagli investitori regolamentati e/o dagli investitori qualificati, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 (un milione/00) per singola impresa target.
Il Fondo investe nelle imprese target che siano già state oggetto di investimento da parte di investitori regolamentati e/o investitori qualificati, in data non antecedente a sei mesi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020, ovvero che siano oggetto di investimento da parte di investitori regolamentati e/o investitori qualificati che stiano effettuando un round di investimento unitamente al Fondo.
Al termine del periodo di investimento, il patrimonio del Fondo dovrà risultare investito, in via tendenziale, per il settanta per cento in imprese in portafoglio nelle quali abbiano co-investito investitori qualificati e, per il restante trenta per cento, in imprese in portafoglio nelle quali abbiano co-investito investitori regolamentati.


Caratteristiche delle imprese target


Il Fondo investe nelle start-up innovative e nelle PMI innovative, individuate dalla SGR, al fine di supportarne lo sviluppo e/o sostenerne progetti di rilancio dell’attività. La SGR seleziona le imprese target oggetto di investimento da parte del Fondo esclusivamente tra le start-up innovative e le PMI innovative che verranno segnalate alla stessa SGR da parte degli investitori regolamentati e/o degli investitori qualificati.
Le imprese target oggetto di investimento da parte del Fondo sono selezionate tra le start-up innovative e le PMI innovative che, al momento dell’effettuazione dell’investimento da parte del Fondo, soddisfano quantomeno tutte le seguenti caratteristiche:
a) sono imprese che hanno la sede legale in Italia e che svolgono effettivamente la loro attività o programmi di sviluppo in Italia;
b) hanno concrete potenzialità di sviluppo, misurabili sulla base di indicatori quantitativi e/o qualitativi;
c) non presentano procedimenti di accertamento in corso non ancora rimediati;
d) superano le verifiche di gestione del rischio, conformità alle norme o prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo eventualmente condotte dalla SGR ai sensi di disposizioni legislative o regolamentari applicabili e della normativa interna della SGR.
Il Fondo nei primi sei mesi di attività selezionerà le imprese target dando precedenza a quelle imprese che presentano le seguenti caratteristiche:
(i) con riferimento alle sole start-up innovative, la conclusione con esito positivo, da parte dell’impresa, del procedimento istruttorio previsto dalla circolare MiSE, a seguito di regolare presentazione di un’istanza per l’ammissione al percepimento delle agevolazioni di cui al dm 24 settembre 2014 dal dm del 30 agosto 2019, ovvero
(ii) con riferimento sia alle start-up innovative che alle PMI innovative, l’aver subito una riduzione dei ricavi realizzati nel corso del primo semestre dell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto ai ricavi ottenuti nel primo semestre o nel secondo semestre dell’anno 2019, dimostrabile attraverso una situazione contabile gestionale approvata dal competente organo amministrativo.


Regolamento del Fondo


La SGR trasmette tempestivamente al Ministero lo schema di regolamento di gestione del Fondo. Il Ministero, entro quindici giorni dalla trasmissione del regolamento valutata la conformità dello schema di regolamento alle previsioni del presente decreto e alle finalità di cui all’art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, comunica alla SGR la propria approvazione del regolamento del Fondo, ai fini della sottoscrizione, da parte del Ministero, delle quote del Fondo.
La SGR comunica tempestivamente al Ministero la data di istituzione del Fondo.


Commissioni


Per la gestione del Fondo, alla SGR è riconosciuta una commissione annua di gestione pari al 2% (due per cento) applicata, nel corso del periodo di investimento, al valore nominale del capitale sottoscritto dai partecipanti al Fondo. Successivamente al termine del periodo di investimento ai sensi del regolamento del Fondo, la commissione di gestione è calcolata con riferimento al minore tra il costo complessivo degli investimenti effettuati nelle imprese in portafoglio e il valore complessivo netto del Fondo risultante dalla più recente relazione annuale o relazione semestrale del Fondo approvata dalla SGR.
Alla SGR è altresì riconosciuta una commissione di performance, in linea con la prassi di mercato, di importo pari al 15% (quindici per cento) applicato all’importo dato dalla differenza tra il valore finale del Fondo e il valore nominale del Fondo, qualora il risultato finale della gestione del Fondo sia eccedente il rendimento minimo del 5% (cinque per cento) annuo composto applicato all’ammontare versato del patrimonio del Fondo, al netto delle commissioni di sovrapprezzo e tenendo conto delle effettive date dei versamenti effettuati e degli eventuali rimborsi già ricevuti dai partecipanti.


Termini


Entro sessanta giorni dalla data di chiusura contabile della liquidazione del Fondo, salve le eventuali somme da vincolare al fine di coprire potenziali oneri residui del Fondo fino alla scadenza degli stessi, la SGR restituisce al Ministero, in qualità di quotista, l’attivo eventualmente derivante dalla liquidazione del Fondo medesimo in base alla ripartizione tra i partecipanti e la SGR dei proventi e del risultato finale della gestione del Fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti del Fondo.
In alternativa a quanto indicato, entro lo scadere del termine di durata del Fondo previsto dal regolamento di gestione, come eventualmente prorogato, la SGR e il Ministero possono concordare una diversa allocazione degli attivi eventualmente residuanti nel Fondo, quale il trasferimento di tali risorse ad altro fondo gestito dalla SGR ovvero secondo altre soluzioni tecniche atte in ogni caso a garantire il miglior interesse dei partecipanti al Fondo e dei soggetti beneficiari degli investimenti del medesimo.

Bonus paratie anti covid-19 per Taxi e Ncc

Il decreto “Cura Italia” ha previsto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (Taxi e Ncc) a titolo di rimborso delle spese sostenute per la dotazione dei veicoli di paratie divisorie tra il posto guida e i sedili riservati alla clientela (cd. “bonus paratie”). Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il decreto con le modalità di accesso al bonus e la misura massima del rimborso (Decreto 9 settembre 2020).

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, il cd. “decreto “Cura Italia” (art. 93, del D.L. n. 18/2020) ha stabilito un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (Taxi e Ncc), che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie utili a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, purché muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione (cd. “bonus paratie”).

Le modalità di accesso, nonché la misura massima del contributo sono state definite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto del 9 settembre 2020, pubblicato il 19 novembre 2020, n. 288 nella Gazzetta Ufficiale n. 288.

Possono richiedere il “bonus paratie” i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, in forma individuale o societaria associata.
Presupposto per il riconoscimento del contributo, ovviamente, è l’adeguamento dei veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico non di linea, con il montaggio delle paratie di separazione del posto di guida da quelli riservati alla clientela.
In tal caso, il contributo è riconosciuto per ciascun veicolo su cui è effettuato il montaggio della paratia, che sia detenuto in proprietà o in locazione finanziaria o ad altro titolo.

Il contributo è commisurato al 50 per cento del costo della paratia divisoria, entro un limite massimo di 150,00 Euro per ciascun veicolo su cui è installata, ed è riconosciuto secondo l’ordine temporale di ricezione delle richieste, fino ad esaurimento delle risorse stanziate (che per l’anno 2020 ammontano a 2 milioni di euro).
L’importo spettante è erogato mediante rimborso con accredito diretto sul conto bancario del beneficiario, identificato tramite il codice IBAN indicato nella domanda.

La domanda potrà essere presentata a decorrere dal 20 dicembre 2020, previa registrazione sulla piattaforma informatica “Bonus paratie” accessibile direttamente o dal sito del MIT.
Ai fini dell’identificazione del richiedente, l’accesso alla piattaforma deve essere effettuata tramite SPID (sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale).
L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva del richiedente, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui deve essere attestato e comunicato quanto segue:
– di esercitare in forma individuale o societaria o associata l’attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea; in caso di esercizio dell’attività in forma societaria o associata, la dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante;
– il numero di targa del veicolo o dei veicoli su cui è installata la paratia;
– il titolo che legittima la disponibilità del veicolo o dei veicoli in capo al richiedente, quale, a titolo esemplificativo, proprietà o locazione finanziaria;
– che il veicolo su cui viene installata la paratia è destinato in via principale all’attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea;
– per gli autobus l’avvenuta visita e prova per l’installazione della paratia e conseguente aggiornamento della carta di circolazione;
– il codice IBAN per l’accredito del rimborso;
– cognome e nome dell’intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il richiedente;
– l’indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse all’erogazione del rimborso.
All’istanza devono essere allegate copia della fattura relativa all’acquisto ed installazione della paratia divisoria e copia della dichiarazione concernente l’installazione sul veicolo della paratia di cui ai modelli allegati alle circolari relative.
Nell’area riservata viene rilasciata una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.

IMU sugli immobili strumentali: illegittima l’indeducibilità integrale dalle imposte sui redditi


La Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità riguardanti l’indeducibilità dell’IMU, per il 2012, dalle imposte erariali sui redditi. (CORTE COSTITUZIONALE – Comunicato 19 novembre 2020)


 


La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva censurato l’articolo 14, primo comma, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella sua formulazione originaria che prevedeva, per le imprese, l’integrale indeducibilità dell’IMU dalle imposte erariali sui redditi.
Secondo la Commissione tributaria, l’indeducibilità dall’IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali si porrebbe in contrasto con gli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione, sotto il profilo dell’effettività dell’imposizione, del divieto della doppia imposizione, dei principi di ragionevolezza, coerenza ed eguaglianza, della libertà di iniziativa economica privata.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che le questioni sono state dichiarate fondate con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza.
Il legislatore, infatti, una volta individuato, nella sua discrezionalità, il presupposto dell’IRES nel «reddito complessivo netto» (articolo 75, primo comma, Testo unico delle imposte sui redditi), non può rendere indeducibile un tributo come l’IMU sugli immobili strumentali, che costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito.
La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, rimasta in vigore per il solo 2012.
Si è poi posta il problema se estendere l’incostituzionalità in via conseguenziale alle disposizioni legislative successive, che hanno gradualmente riconosciuto una deducibilità parziale dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi. Ha però ritenuto che non ne sussistano i presupposti, considerato che questo percorso graduale, intrapreso dal legislatore in considerazione delle esigenze di equilibrio del bilancio (articolo 81 della Costituzione), è virtuosamente sfociato nella previsione della totale deducibilità a partire dal 2022 (secondo quanto oggi previsto dall’articolo 1, comma 773, della legge n. 160 del 2019).
La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.